Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 23 marzo 2017

Confidi, modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo

 

Art. 1

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, che definisce, in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi;

c) "confidi": i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 3 del decreto;

d) "contributo": il contributo di cui all’articolo 2 del decreto, finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese;

e) "contratto di rete": il contratto di rete stipulato dai confidi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto, finalizzato al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti e che presenta le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto;

f) "procedura informatica": le procedure per la presentazione e gestione documentale delle richieste di contributo presentate ai sensi del presente decreto, disponibile nell’apposita sezione "misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi" del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it);

g) "Registro nazionale degli aiuti di Stato": il registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

h) "PMI": le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

i) "DURC": il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;

l) "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modifiche e integrazioni;

m)"Comunicazione": la comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

n) "Regolamento de minimis": il regolamento in materia di aiuti "de minimis" applicabile in relazione al settore di attività in cui opera la PMI beneficiaria, tra quelli di seguito riportati:

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

- regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

o) "aiuto di Stato n. 182": la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il "metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese";

p) "d.lgs. n. 123/1998": il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

q) "Codice antimafia": il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

 

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

 

1. Il presente decreto definisce, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 7 e 14 del decreto, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo e fornisce indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del decreto medesimo.

 

Art. 3

(Requisiti dei Confidi beneficiari)

 

1. Ai fini della presentazione della richiesta di contributo di cui all’articolo 7 i confidi devono:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell’attività.

 

Art. 4

(Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB)

 

1. I confidi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto possono presentare la richiesta di contributo con le modalità e nei termini di cui all’articolo 7. La richiesta di contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o suo procuratore speciale, del confidi richiedente.

 

Art. 5

(Confidi coinvolti in operazioni di fusione)

 

1. I confidi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto possono presentare la richiesta di contributo qualora coinvolti in operazioni di fusione deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Le richieste di contributo possono essere presentate a seguito dell’avvenuta delibera del progetto di fusione da parte dei competenti organi di tutti i confidi coinvolti e del successivo deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese del luogo ove hanno sede i confidi medesimi.

3. Qualora alla data di presentazione della richiesta di contributo di cui all’articolo 7 l’atto di fusione non risulti ancora depositato presso il Registro delle imprese con le modalità previste dall’articolo 2504 del codice civile, la richiesta di contributo deve essere presentata al Ministero:

a) nei casi di fusione mediante incorporazione, dal legale rappresentante, o suo procuratore speciale, del confidi incorporante;

b) nei casi di fusione che prevedono la nascita di un nuovo confidi, dal legale rappresentante, o suo procuratore speciale, del confidi, coinvolto nell’operazione di fusione, al quale i legali rappresentanti degli altri confidi coinvolti abbiano conferito procura speciale per la sottoscrizione della richiesta di contributo.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, il confidi richiedente è tenuto ad indicare nel modulo di domanda le denominazioni di tutti gli altri confidi partecipanti al progetto di fusione e, se del caso, quella del nuovo soggetto nascente dalla fusione medesima.

5. Qualora alla data di presentazione della richiesta di contributo di cui all’articolo 7 l’atto di fusione risulti già depositato con le modalità previste dall’articolo 2504 del codice civile, la richiesta di contributo è presentata al Ministero dal legale rappresentante, o suo procuratore speciale, del confidi risultante dalla predetta fusione.

 

Art. 6

(Confidi aderenti a contratti di rete)

 

1. Ai fini della richiesta di contributo da parte dei confidi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto:

a) il contratto di rete, stipulato ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, deve risultare già stipulato alla data di presentazione della richiesta di contributo;

b) l’ammontare delle garanzie concesse ed in essere dal complesso dei confidi aderenti al contratto di rete deve risultare di importo non inferiore a 150 milioni di euro. Ai fini della determinazione del suddetto limite sono considerate le garanzie concesse ed in essere alla data di chiusura dell’esercizio sociale relativo all’ultimo bilancio approvato da ciascuno dei confidi prima della presentazione della richiesta di contributo;

c) i confidi richiedenti devono risultare iscritti:

1) nella sezione dell’elenco generale dedicata ai confidi minori ai sensi dell’articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, qualora già istituito, nell’elenco ex articolo 112 del TUB, ovvero,

2) all’albo di cui all’articolo 106 del TUB, ovvero,

3) in precedenza, nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, e devono risultare in pendenza del procedimento di iscrizione all’albo di cui all’articolo 106 del TUB.

2. La richiesta di contributo deve essere presentata al Ministero:

a) per le reti dotate di soggettività giuridica, dal legale rappresentante della rete come risultante dal Registro delle imprese, o suo procuratore speciale, al quale i legali rappresentanti dei confidi aderenti al contratto di rete richiedenti il contributo abbiano conferito a tal fine procura speciale;

b) per le reti non dotate di soggettività giuridica, dal legale rappresentante del confidi come risultante dal Registro delle imprese, o suo procuratore speciale, al quale i legali rappresentanti degli altri confidi aderenti al contratto di rete richiedenti il contributo abbiano conferito a tal fine procura speciale.

3. I soggetti di cui al comma 2 indicano nel modulo di domanda di cui all’articolo 7:

a) l’ammontare delle garanzie concesse ed in essere dal complesso dei confidi aderenti al contratto di rete, determinato secondo quanto indicato al comma 1, lettera b);

b) la denominazione di tutti i confidi aderenti al contratto di rete, con separata indicazione dei confidi richiedenti il contributo, alla data di presentazione della richiesta del contributo medesimo.

4. La concessione del contributo è effettuata in favore di ogni singolo confidi richiedente.

 

Art. 7

(Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo)

 

1. Le richieste di contributo possono essere presentate unicamente utilizzando il modulo disponibile nella sezione "misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi" del sito internet del Ministero www.mise.gov.it, il cui schema è riportato nell’allegato al presente decreto. Ciascun confidi può presentare un’unica richiesta di contributo.

2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere inviato, unitamente alle procure speciali di cui agli articoli 4, 5 e 6, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella procedura informatica resa disponibile nella medesima sezione "misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi" del sito internet del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 2 maggio 2017 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018.

3. Gli ulteriori allegati previsti dal modulo di domanda possono essere trasmessi al Ministero, tramite la procedura informatica, a partire dal quindicesimo giorno successivo all’invio del modulo di cui al comma 2 e, comunque, non prima delle ore 10.00 del 10 luglio 2017.

4. Le informazioni utili alla compilazione del modulo di cui al comma 1 ed alla trasmissione degli allegati in esso richiamati di cui al comma 3, sono indicate nella procedura informatica.as

5. Il termine finale per la presentazione delle richieste di contributo può essere anticipato rispetto alla data di cui al comma 2 nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, come previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto.

6. Ai fini della presentazione della richiesta di contributo, tutti i singoli confidi devono possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata presso il Registro delle imprese.

 

Art. 8

(Esame delle richieste di contributo)

 

1. Le richieste di contributo sono esaminate dal Ministero secondo l’ordine cronologico di ricezione delle richieste complete di tutti gli allegati richiamati nel modulo di domanda di cui all’articolo 7.

2. Nell’esame delle richieste, il Ministero può richiedere, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto, ulteriore documentazione qualora quella prodotta non sia sufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti per l’accesso al contributo.

3. Il Ministero determina l’importo del contributo concedibile ai confidi sulla base dei criteri indicati all’articolo 9 del decreto.

 

Art. 9

(Concessione ed erogazione del contributo)

 

1. Nel caso in cui le verifiche di cui all’articolo 8 si concludano con esito positivo, il Ministero adotta il decreto di concessione del contributo di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto, notificato ai confidi beneficiari all’indirizzo PEC di cui all’articolo 7, comma 6. Il decreto di concessione è adottato dal Ministero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta completa di tutti gli allegati richiamati nel modulo di domanda, ovvero dalla data di completamento della medesima a seguito della richiesta di dati ed informazioni mancanti effettuata dal Ministero ai sensi dell’articolo 8, comma 2.

2. Ai fini dell’adozione del decreto di concessione di cui al comma 1, il Ministero espleta le verifiche previste dal Codice antimafia e accerta la regolarità contributiva del confidi attraverso l’acquisizione del DURC.

3. Il Ministero dispone l’erogazione del contributo, con le modalità previste dall’articolo 10, comma 2, del decreto, entro 30 (trenta) giorni dall’adozione del decreto di concessione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. Nella fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto l’erogazione del contributo è condizionata all’avvenuta iscrizione del confidi risultante dalla fusione all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB. Tale iscrizione deve comunque intervenire, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto, entro 9 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, pena la cessazione dell’efficacia dello stesso decreto di concessione.

5. Nel caso in cui le verifiche di cui all’articolo 8 si concludano con esito negativo, il Ministero respinge la richiesta di contributo. In tal caso, i confidi possono presentare una nuova richiesta di contributo entro la data di chiusura dello sportello di cui all’articolo 7.

 

Art. 10

(Concessione delle garanzie alle PMI ed obblighi dei confidi)

 

1. Ai fini della concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi di cui al presente decreto, è fatto obbligo ai confidi di procedere rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia da parte delle PMI beneficiarie e di procedere, per le garanzie che prevedono un importo accantonato superiore a 150.000 euro, alle verifiche di cui al Codice antimafia.

2. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi di cui al presente decreto, il confidi è tenuto al pieno rispetto di quanto disposto dalla Comunicazione, dal Regolamento de minimis, dall’aiuto di Stato n. 182 nonché dal d.lgs. n. 123/1998. Il rispetto da parte del confidi della citata normativa nel rilascio della garanzia alle singole PMI associate a valere sul fondo rischi di cui al presente decreto è oggetto di specifica verifica nell’ambito dei controlli annuali di cui all’articolo 11.

3. Il confidi è altresì tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli aiuti di Stato, secondo le modalità previste per il funzionamento del Registro stesso.

4. Entro il termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto il confidi può utilizzare le risorse del fondo rischi che di tempo in tempo risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate, più di una volta in modo rotativo. La restituzione delle risorse disponibili di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto è effettuata a partire dalla data di chiusura del termine di cui al comma 6 del medesimo articolo 2, salvo il completo esaurimento del fondo rischi intervenuto in data precedente, e al 31 dicembre di ciascun anno successivo al medesimo termine con le modalità definite all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto.

 

Art. 11

(Controlli annuali)

 

1. I confidi che hanno ottenuto il contributo sono tenuti a trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, la relazione annuale di cui all’articolo 11 del decreto per l’intero periodo di durata del fondo rischi, ovvero fino al completo esaurimento del fondo rischi se precedente al termine del predetto periodo. La trasmissione deve essere effettuata con le modalità indicate nella procedura informatica.

2. La relazione annuale deve contenere tutte le informazioni previste dall’articolo 11 del decreto, ivi comprese quelle utili alla verifica del rispetto del valore minimo del "moltiplicatore" di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto; lo schema di relazione e le modalità di trasmissione della relazione medesima sono definiti con successivo provvedimento del Ministero.

3. Il Ministero può richiedere, mediante comunicazione da trasmettere a mezzo PEC, integrazioni rispetto ai dati ed alle informazioni riportati dal confidi nella relazione di cui al comma 1. Le integrazioni richieste dal Ministero devono essere trasmesse, con le medesime modalità indicate al comma 2, entro 60 giorni dalla data della richiesta del Ministero.

4. Il Ministero svolge attività di controllo volta a verificare che le risorse appostate presso il fondo rischi siano utilizzate dal confidi in piena conformità con quanto previsto dalla normativa indicata all’articolo 10, comma 2, dal decreto e dal decreto di concessione del contributo.

5. Ai fini di cui al comma 4 e secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 3, del decreto, il Ministero effettua, ogni anno, a decorrere dal 30 giugno dell’anno successivo alla data del provvedimento di concessione e per tutta la durata del periodo di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto, controlli su almeno il 5% dei confidi che hanno ottenuto il contributo. I predetti controlli sono così articolati:

a) richiesta al confidi della documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: delibera di concessione delle garanzie; dichiarazione resa dall’impresa in merito a eventuali aiuti de minimis già ottenuti alla data di presentazione della richiesta di garanzia; documenti attestanti il rispetto dei parametri dimensionali della PMI beneficiaria; elementi utilizzati per il calcolo dell’aiuto sulla base del "metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese" di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto) relativa alle garanzie concesse a valere sul fondo rischi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto. Alla predetta documentazione è altresì allegato l’estratto del conto corrente bancario di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto;

b) esame della documentazione di cui alla lettera a) trasmessa dal confidi;

c) eventuale verifica in loco presso il confidi.

6. I confidi oggetto dell’attività annuale di controllo di cui al comma 5 sono individuati dal Ministero con modalità di estrazione casuale, sulla base di un algoritmo di selezione che è determinato con il provvedimento di cui al comma 2.

7. Gli esiti dei controlli di cui al comma 5 sono comunicati a mezzo PEC dal Ministero al confidi.

 

Art. 12

(Revoche e sanzioni)

 

1. Il contributo concesso al confidi è revocabile al ricorrere delle condizioni e con le modalità previste dall’articolo 13 del decreto.

2. Il Ministero, accertata la sussistenza di una o più delle cause di revoca, procede tramite comunicazione a mezzo PEC alla relativa contestazione al confidi inadempiente, accordando un termine per la trasmissione, da effettuare con le modalità indicate nella procedura informatica, di controdeduzioni e/o documentazione integrativa.

3. Qualora il confidi non provveda a trasmettere la documentazione entro il termine di cui al comma 2, ovvero qualora la documentazione trasmessa non consenta il superamento dei motivi di revoca contestati, il Ministero provvede ad adottare il provvedimento di revoca del contributo ed a notificarlo al confidi interessato a mezzo PEC.

4. Il contributo oggetto di revoca deve essere restituito con le modalità di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto.

5. Qualora, anche in esito all’attività di controllo di cui all’articolo 11, emerga che il confidi abbia rilasciato garanzie a valere sul fondo rischi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto con modalità non conformi rispetto a quanto previsto dallo stesso decreto, dalla normativa di cui all’articolo 10, comma 2, ovvero dal decreto di concessione di cui all’articolo 9, comma 1, il medesimo confidi deve provvedere a riaccreditare al fondo rischi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto l’importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non conformi.

6. Qualora il confidi, in relazione alle eventuali garanzie non conformi di cui al comma 5, abbia già provveduto alla liquidazione della perdita a valere sul fondo rischi, il medesimo confidi deve provvedere a reintegrare, entro 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione del Ministero, il fondo rischi per un importo pari alle perdite liquidate in relazione alle predette garanzie.

 

Art. 13

(Disposizioni finali)

 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto.

 

Allegato (1)

(omissis)

 

L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore".

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(1) Allegato modificato ai sensi dell’articolo unico, comma 1, lett. a) e b), D.M. 20 luglio 2017.