Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 aprile 2017, n. 9605

Tributi - Accertamento sintetico - Redditometro - Prova contraria - Disponibilità di ulteriori redditi esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte - Entità di tali redditi e durata del loro possesso

 

Fatti di causa

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di L.A. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4610/05/2015, depositata in data 23/10/2015, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF ed addizionali regionali e comunali dovute, in relazione all'anno d'imposta 2007, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito dichiarato, - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che "la prova contraria", a favore di quest'ultima, al fine di superare la presunzione di insufficienza del reddito dichiarato rispetto alle spese sostenute, "riguarda la sola disponibilità del reddito e non anche la dimostrazione del suo impiego" e che la contribuente "ha dimostrato di possedere redditi sufficienti accumulati nel tempo, per sostenere insieme al coniuge le spese per il mantenimento loro e dei beni posseduti".

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 38 commi 4, 5 e 6 DPR 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., avendo la C.T.R. ritenuto irrilevante la destinazione e l'impiego dei redditi posseduti, ai fini del superamento, da parte del contribuente, della presunzione di cui al comma 4 dell'art. 38.

2. La ricorrente incidentale si duole della statuizione in ordine alla compensazione delle spese di lite, sulla base di "validi motivi", malgrado l'integrale soccombenza dell'Amministrazione finanziaria.

3. La censura del ricorso principale è infondata.

L’oggetto della prova contraria da parte del contribuente, nell'accertamento sintetico, riguarda non solo, la disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) ma anche «l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso». Come questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass n. 8995/2014, richiamata dalle successive Cass. n. 25104/2014 e n. 14885/2015; da ultimo, Cass. 1510/2017), pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso, va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da «idonea documentazione») della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» dei relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame, quindi non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente.

Ora, la sentenza della C.T.R. risulta conforme a tali principi di diritto (e non viene prospettato un vizio motivazionale).

4. Il motivo del ricorso incidentale è invece fondato.

In tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione dell'art. 15, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992, la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009.

Detta norma, com'è noto, prevede che, "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Sui punto si è consolidato l'orientamento (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279) per il quale le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese de! giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521).

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che "l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. Sez. Un., n. 2572/2012).

Erroneamente, pertanto, la CTR ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite "per validi motivi", in violazione della normativa vigente ratione temporis.

5. Per tutto quanto sopra esposto, respinto il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata, in punto di statuizione sulle spese, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Respinto il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in punto di statuizione sulle spese; rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.