Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 giugno 2017, n. 13863

E.N.A.I.P. - Crediti contributivi - Prescrizione - Rimborso della contribuzione CUAF - Accertamento

 

Rilevato

 

Che con sentenza del 24.11.2010 la Corte d' Appello di Bologna, in riforma della sentenza resa dal locale Tribunale sulle opposizione a sei decreti ingiuntivi emessi su istanza dell’INPS nei confronti dell'E.N.A.I.P. - Ente Adi Istruzione Professionale Emilia e Romagna ed E.N.A.I.P. - Ente Acli Istruzione Professionale della Provincia di Bologna, ha accolto l'appello incidentale proposto dagli Enti in ordine all'accertamento della prescrizione per i crediti contributivi anteriori al 15 luglio 1993 di cui ai decreti ingiuntivi n. 910/98 e 912/98 ed ha altresì accolto l'appello principale proposto dall'INPS, relativo all'accertamento del diritto degli Enti ad ottenere il rimborso della contribuzione CUAF sin dalla data di entrata in vigore della legge n. 88/1989 e non dalla relativa domanda del 14 ottobre 1996;

Che oggetto dei giudizi erano contributi pretesi a seguito di presentazione ritardata di denunce mensili riguardanti i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1991, gennaio e febbraio 1992, gennaio-luglio 1993, settembre 1993-gennaio 1994, agosto-ottobre 1994 (nei confronti di E.N.A.I.P. Emilia Romagna) e riferiti ai mesi di dicembre 1997, gennaio e marzo 1998, aprile, giugno, novembre e dicembre 1992, dicembre 1996, maggio, giugno, novembre e dicembre 1998, marzo e maggio 1998 nei riguardi di E.N.A.I.P. della Provincia di Bologna;

Che gli Enti predetti, agendo in riconvenzionale, avevano richiesto l'esenzione dal pagamento della contribuzione assegni familiari (CUAF) ed il rimborso di quanto versato a tale titolo dal 31 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 che aveva previsto l'esenzione nei loro confronti di tali contributi;

Che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L'INPS, affidandolo ad un motivo nei cui riguardi ENAIP Ente Adi Istruzione Professionale Emilia Romagna ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;

Che altro ricorso, articolato su un motivo, ha proposto l'E.N.A.I.P della Provincia di Bologna e l'INPS ha depositato procura speciale;

Che i ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc.civ.

Che il P.G. non ha formulato richieste;

 

Considerato

 

Che l'INPS lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 commi nove e dieci della legge n. 335/1995 e vizio di motivazione (art. 360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ.); secondo il ricorrente, infatti, la sentenza impugnata avrebbe errato nell'applicazione della disciplina relativa al calcolo del termine di prescrizione relativamente ai contributi maturati nel periodo agosto 1991-ottobre 1994 alla luce della riforma introdotta dalla legge n. 335/1995 che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione a decorrere dal primo gennaio 1996, citando a sostegno della propria tesi Cassazione n. 6173/2008, secondo cui la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge, il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente;

Che il motivo va rigettato alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vds. Cass. n. 25240/2014; SS.UU. 15296/2014), essendosi in parte superato il precedente arresto costituito da Cass. SS.UU. n. 6173/2008 e complessivamente affermato che:

- in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ai contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 sia intervenuta nei corso del quinquennio dallo loro scadenza;

- analoghe valutazioni valgono per gli atti interruttivi dell'Inps che devono intervenire nel termine di 5 anni dalla scadenza dei contributi;

- va esclusa l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 252 disp. att.. c.c., (e ciò in dissenso con la precedente sentenza delle SSUU del 2008 citata) in ragione della presenza della apposita norma speciale transitoria dettata dal legislatore del 1995;

Che nella fattispecie i contributi in questione si riferiscono al periodo 1/8/91 - 1/10/94 ed il primo atto interruttivo è, secondo la Corte, la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 14 luglio 1998 per cui, come affermato dalla sentenza impugnata - non essendo possibile applicare il meccanismo previsto dall'art. 252 disp. att. cod.civ. fissando la decorrenza del quinquennio dal primo luglio 1996 - devono ritenersi prescritti i contributi maturati fino al 14 luglio 1993;

Che con l'unico motivo di ricorso l'E.N.A.I.P.- Ente Adi Istruzione Professionale della Provincia di Bologna lamenta, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 49 comma 2 della legge n. 88/1989 in relazione alla affermata erronea decorrenza del diritto all'esenzione dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, individuato solo dalla data della domanda e non dalla data di entrata in vigore della legge;

Che il motivo è infondato per ragioni di ordine testuale e logico, alla luce della formulazione della disposizione in esame secondo cui: <I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attività varie"; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge>;

Che l'espressa previsione della necessità di una domanda al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione e la presenza, all'interno della fattispecie di concreti presupposti condizionanti il perfezionamento del diritto medesimo (mancanza nei soggetti interessati di fine di lucro ed erogazione di trattamenti di famiglia in una certa misura) non potrebbero logicamente immaginarsi senza una determinazione temporale dipendente dalla domanda dell'interessato;

Che la necessità della previa domanda significa, nel caso di specie, non solo lasciare all'Ente interessato la previa valutazione di convenienza economica sulla richiesta di fruizione dell'esonero dovendo, a tal fine, provvedere ad erogare ai dipendenti congrui trattamenti di famiglia, ma anche e soprattutto circoscrivere nel tempo il raggio di doveroso accertamento da parte dell'INPS dei presupposti per l'esonero stesso che sarebbe illogico e contrario ai principi di buona amministrazione (art. 97 Cost.) estendere a periodi di tempo del tutto indeterminabili dall’INPS prima del momento di presentazione della domanda;

Che, dunque, entrambi i ricorsi riuniti vanno rigettati e che la reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.