Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 giugno 2017, n. 13854

Lavoro - Contratto di agenzia - Recesso anticipato - Indennità sostitutiva del preavviso - Risarcimento dei danni

Svolgimento del processo

 

D.M.S. interponeva appello avverso la sentenza resa il 31/5/2006 dal Tribunale di Tivoli, con la quale era stato condannato a versare al Credito Emiliano S.p.A. la somma di Euro 114.690,04, oltre interessi e spese di lite, in relazione all'eccepito recesso anticipato dal contratto di agenzia, ed era stata altresì respinta la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso D.M., nei confronti della Credem S.p.A., diretta ad ottenere importi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di risarcimento dei danni asseritamente subiti in relazione all'eccepita giusta causa di recesso ed altresì a titolo di danno esistenziale.

Con sentenza depositata il 31/1/2011, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame.

Per la cassazione della sentenza ricorre il D.M. sulla base di un motivo.

Il Credito Emiliano S.p.A. resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico motivo articolato il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità presenti una motivazione palesemente insufficiente relativamente alla mancata ammissione delle istanze istruttorie proposte da esso ricorrente già in primo grado.

1.1. Il motivo non può essere accolto per mancanza di autosufficienza, poiché viola il disposto dell'art. 366, n. 6, del codice di rito, non essendo stati riportati i capitoli di prova oggetto della censura. Ed invero, in sede di legittimità, qualora siano denunciati vizi afferenti alla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, sussiste l'onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dai giudici di merito o le circostanze oggetto dell'allegazione o della prova, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, il Supremo Collegio deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr, tra le molte, Cass., ord. n. 5567/2017; Cass., sent. n. 16760/2012; Cass., S.U., n. 22716/2011).

Inoltre il motivo di ricorso è inammissibile quanto all'interpretazione delle clausole contrattuali del rapporto di agenzia e dei patti aggiuntivi che, in mancanza di puntuali deduzioni in ordine alla violazione di specifici canoni legali di interpretazione negoziale, esprime essenzialmente un mero dissenso rispetto alle concordi valutazioni del Tribunale e della Corte d'Appello.

Per quanto in precedenza esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.