Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 maggio 2017, n. 13737

Tributi - IVA - Credito non spettante - Recupero - Adesione alla sanatoria ex art. 15 della Legge n. 289 del 2002 - Irrilevante

 

Fatti di causa

 

L'Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 123/07/11, depositata il 23.6.11, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di contestazione dell'Agenzia dell'entrate, con il quale veniva recuperato il credito IVA, relativi all'anno 1999 non spettante - la CTR delle Marche confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, attesa la dedotta adesione alla sanatoria di cui all'art. 15 della legge n. 289 del 2002. La società R.V.N. & C. si è costituita con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica violazione dell'art. 15 della L. n. 289/2002 in combinato disposto con l'art. 12 delle disposizioni preliminari al cod. civ..

L'Ufficio ricorrente deduce che la motivazione della sentenza sarebbe in contrasto con le disposizioni di legge richiamate, nonché con l'ormai consolidata interpretazione da parte della giurisprudenza, atteso che gli effetti favorevoli per il contribuente, derivanti dall'adesione al condono ex art. 15 cit., riguardano le ipotesi tassativamente ivi indicate in cui non si fa alcun riferimento ai crediti di imposta, con la conseguenza che il processo verbale di constatazione, seppure definito con il condono, non perde la sua valenza di atto istruttorio, potendo essere utilizzato per i provvedimenti di diniego del credito.

2.Il motivo è fondato.

La questione oggetto di esame concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento, notificato in data 22.12.2004, emesso in contestazione di IVA indebitamente detratta su costi di rappresentanza e recupero induttivo dell'imposta per maggior/ ricavi. La società ricorrente in data 13.5.2003 ha presentato istanza di definizione del processo verbale di constatazione, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002, pertanto eccepisce l'intervenuta definitiva estinzione del credito tributario, a seguito del versamento dell'importo previsto.

Nella specie, l'Ufficio, in relazione all'accertamento recante una maggiore imposta IVA non dichiarata, per l'anno 1999, ha corrispondentemente ridotto il credito di imposta vantato dalla società ed evidenziato nella dichiarazione, che si riferisce alla medesima annualità.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti, sia nell'ipotesi di cui all'art. 9 che in quella minore di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in cui l'oggetto di definizione non è il tributo, ma lite potenziale, all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio (Cass., Sez. 5, n. 6982 del 2015; Cass. Sez. 5, n. 22436 del 2016; Cass. Sez. 5, n. 16157 del 2016).

Nessuna preclusione è, invero, in tal senso argomentabile dall'art. 9, commi 9 e 10, I. n. 289 del 2002, come ha chiarito la Corte cost. con sentenza n. 340 del 2005, ove si afferma, rispettivamente, che la definizione automatica delle imposte: <<non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'importo sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive>> e determina la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario, vero che la prima <<va intesa nel senso che il condono non influisce di per sé sull'ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all'erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata>> e la seconda <<preclude bensì l'accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l'accertamento dell'inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti>>.

Ne consegue che il giudice di appello è incorso in errore di diritto, ritenendo che gli effetti definitori del condono si comunichino anche crediti esposti in dichiarazione, cristallizzando la relativa pretesa ed impedendo l'esercizio di ogni azione accertatrice da parte del fisco.

3. Il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per riesame, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Marche, in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia per riesame - anche per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione - alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione.