Prassi - MINISTERO INTERNO - Circolare 26 ottobre 2016, n. 43699

Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 04487/2016 Reg.prov.coll., e n. 07047/2016 reg.ric. del 26 ottobre 2016, di conferma della sentenza n. 060095 del 24 maggio scorso del TAR del Lazio, di annullamento del DM 6.10.2011.

 

Facendo seguito a quanto disposto con circolare N. 400/A/2016/12.214.5. prot. 38650 del 16.09.2016, si comunica che in data odierna, 26 ottobre 2016, è stata pubblicata l’unita sentenza N. 04487/2016 Reg.Prov.Coll, e n. 07047/2016 Reg.Ric. con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è definitivamente pronunciato sull’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, respingendolo e, per l'effetto, confermando la sentenza impugnata che aveva annullato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 6 ottobre 2011, dispositivo del contributo da 80 a 200 Euro.

Per conseguenza, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assolvere al pagamento degli importi previsti dall’articolo 5, comma 2 ter, del TUE fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del pse, così che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del citato contributo.

Confidando nella consueta fattiva collaborazione da parte delle SS.LL. ai fini della urgentissima ed ampia diffusione delle presenti indicazioni, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.