Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 13 febbraio 2018

Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce le modalità attuative dell’art. 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché le modalità di comunicazione telematica ai gestori dei depositi, di cui al medesimo comma 937, dei dati relativi ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui allo stesso comma 937.

Art. 2

(Campo di applicazione)

1. Le norme di cui all’art. 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).

Art. 3

(Criteri di affidabilità)

1. I criteri di affidabilità indicati nell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai commi 940 e 941, si considerano integrati, relativamente ai soggetti per conto dei quali sono effettuate le immissioni in consumo previste dal comma 940 e a quelli di cui al comma 941 che sono titolari di un deposito fiscale diverso da quello dal quale avviene l’immissione in consumo e avente la capacità indicata nel medesimo comma, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il soggetto è certificato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;

b) il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione ai sensi dell’articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

c) il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestazione della cauzione ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente al deposito fiscale di cui risulta titolare.

Art. 4

(Prestazione di idonea garanzia)

1. La garanzia prevista dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai commi 940 e 941, è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell’albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da versare all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata, In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all’Amministrazione finanziaria l’intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata.

3. La garanzia di cui al presente articolo è prestata a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate per una durata pari a 12 mesi dall’immissione in consumo dal deposito fiscale per l'importo corrispondente all’imposta sul valore aggiunto dovuta. Per la determinazione dell’imposta dovuta si fa riferimento a quanto indicato nell’art. 1, comma 937, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Al fine di effettuare l’immissione in consumo dei beni, il soggetto per conto del quale viene effettata l’operazione stessa, deve consegnare copia della garanzia al gestore del deposito fiscale.

Art. 5

(Modalità di comunicazione dei dati relativi al versamento dell’imposta al gestore del deposito)

1. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi del comma 937 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è effettuato con modello di pagamento unificato F24 nel quale è indicato anche il codice fiscale e il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato. La ricevuta del versamento è consegnata in originale al gestore del deposito fiscale o al destinatario registrato al fine di effettuare l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato.

2. Il gestore del deposito fiscale o il destinatario registrato, acquisita la ricevuta di cui al comma 1, procede alla verifica della presenza del modello di pagamento accedendo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sul proprio cassetto fiscale.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 febbraio 2018, n. 40.