Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 luglio 2016, n. 14681

Accertamento fiscale - Avviso di accertamento per maggiore IRPEF - Tassazione ("per trasparenza") dei maggiori redditi

 

Osserva

 

La CTR di Roma ha accolto l’appello di D.A.S. contro la sentenza n. 156/01/2007 della CTP di Viterbo che aveva già respinto il ricorso del predetto contribuente ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa all’anno 1998, avviso consequenziale a quello emanato nei confronti della società "F.C. snc" (di cui il contribuente risultava socio accomandante) ai fini della tassazione ("per trasparenza") dei maggiori redditi, imputabili ai fini IRPEF anche ai soci, accertati in capo alla menzionata società.

La predetta CTR - dopo avere evidenziato che la disciplina societaria contempla "l’esclusione del socio accomandante dalla gestione dell’attività" salvo il diritto al controllo - ha motivato la decisione nel senso che l’avviso inerente il socio di società di persone deve comunque "contenere una motivazione autonoma e completa", sicché la doglianza di carenza di motivazione dell’atto di accertamento doveva essere accolta, siccome il contribuente - mai informato della verifica fiscale presupposta all'avviso che lo aveva riguardato - avrebbe dovuto ricevere copia del PVC elevato nei confronti della società medesima, ai fini di una sua reale ed effettiva tutela nell’ottica del diritto di difesa.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.

Infatti, prima ancora dell’esame della fondatezza dei motivi di impugnazione (calibrati sul merito della vicenda controversa) compete alla Corte rilevare l’esistenza di un preliminare vizio processuale attinente alla compiuta conformazione del contraddittorio tra le parti necessarie del processo, siccome risulta manifesto che il giudice di appello (pur dando atto che altrove era stato proposto il ricorso in impugnazione dei maggiori redditi imputati alla società di persone) non ha affatto provveduto sulla questione relativa alla violazione del rapporto di necessario contraddittorio tra soci e società.

Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente dall’espressa censura di parte.

Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa Corte ha avuto modo di evidenziare che: "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio".

Siffatto principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20.6.2012 n. 10145) anche per ciò che concerne la tassazione "per trasparenza" dei soci, in conseguenza di un accertamento eseguito (come anche nel caso qui di specie) in relazione alla società per ciò che attiene all’IRAP (e senza che possa rivelarsi di qualche utilità la separazione delle cause con riferimento all’accertamento relativo alla sola IVA), sicché non osta all’accoglimento della censura di parte ricorrente la circostanza che la vicenda si sia appunto originata da un accertamento in tema di Imposta regionale sull’attività produttiva.

Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato integrato - nei confronti dei restanti soci e della società in relazione al reddito della quale dovrà essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci - e poiché non risulta ricorrere nella specie di causa il presupposto esonerativo considerato da questa Corte nella sentenza n. 14815/2008 (allorquando i ricorsi in primo grado siano stati simultaneamente proposti ed abbiano trovato una omogeneità di trattazione sia nel primo che nel secondo grado di giudizio), in ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata (limitatamente al capo della decisione che concerne il reddito di partecipazione nella società di persone) e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Viterbo), affinché provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Ritenuto inoltre:

- che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

- che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

- che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

- che le spese di lite posso essere compensate in relazione ai gradi di merito ed al giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Provvedendo sul ricorso, annulla la decisione impugnata e rinvia alla CTP di Viterbo che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà nuovamente sul ricorso introduttivo. Spese di lite integralmente compensate.