Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 marzo 2017, n. 5951

Tributi - Accertamento induttivo per incrementi patrimoniali relativi ad acquisto di immobili - Soci della società costruttrice - Pagamento mediante rinuncia ai crediti per finanziamenti effettuati alla società in anni precedenti - Annullamento dell’accertamento

 

Ritenuto in fatto

 

A norma dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e del d.m. 10.9.1992, l'Agenzia delle Entrate notificava a M. M. un avviso di accertamento con il quale determinava sinteticamente un maggior reddito per l'anno 2000 di lire 164.423.000. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n. 624 del 2007, annullando integralmente l'avviso di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva parzialmente con sentenza del 15.7.2009. Il giudice di appello confermava l'avviso di accertamento limitatamente al maggior reddito di lire 40.111.000 poiché non contestato dal contribuente; rigettava l'appello con riguardo all'accertamento del maggior reddito di lire 124.312.000 per quote di risparmio connesse all'acquisto di beni immobili in quanto "la manifestazione di capacità contributiva non va individuata nell'acquisto di beni immobili ma nel momento in cui i soci provvedevano a finanziare la società. E' in tale contesto, e negli anni in cui sono avvenuti i finanziamenti che i verificatori avrebbero dovuto accertare la capacità reddituale sufficiente per effettuare i versamenti e non certo negli esercizi in cui l'attribuzione dell'immobile, a fronte della rinuncia al credito da parte dei soci, non configura alcun incremento patrimoniale", dovendosi considerare che l'assegnazione degli immobili ai soci era avvenuta in applicazione dell'art. 29 della legge n.449 del 1997, che prevedeva un trattamento fiscale agevolato (applicazione di imposta sostitutiva).

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo , per illogicità e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 cod.proc.civ., nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l'avviso di accertamento si fondasse sulla vicenda successiva relativa all'assegnazione degli immobili realizzati dalla società ai propri soci finanziatori, mentre esso si fondava sulla disponibilità finanziaria mostrata dai soci presuntivamente acquisita mediante i risparmi accumulati.

M. M. resiste con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso. Con successiva memoria chiede di rinviare la trattazione della causa in quanto il resistente ha interesse ad aderire alla cosiddetta rottamazione dei ruoli prevista dall'art. 6 del d.l. 22.10.2016, convertito nella legge l. 12.2016 n.225.

 

Considerato in diritto

 

1. Preliminarmente si rigetta la richiesta di rinvio, formulata da parte resistente, poiché il giudizio in oggetto, riguardante un avviso di accertamento non esecutivo (poiché emesso prima del 1.10.2011), non è interessato dalla sopravvenuta normativa relativa alla definizione agevolata, dei carichi fiscali affidati all'agente della riscossione, comprensivi delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi (art. 6 comma 3 ter della legge l. 12.2016 n.225).

2.Il ricorso è infondato. Dalla ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata risulta che l'avviso di accertamento è stato emesso sulla base dell'elemento indicativo di maggiore capacità contributiva, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, individuato dall'ente impositore nelle spese per incrementi patrimoniali relative all'acquisto degli immobili, acquisti che il giudice di merito non ha considerato sintomatici di maggiore capacità contributiva perché il pagamento del prezzo è avvenuto mediante rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società alienante per finanziamenti da essi soci effettuati negli esercizi precedenti.

La censura di illogicità ed insufficienza della motivazione è svolta dalla Agenzia delle Entrate sul presupposto che l'avviso di accertamento sia stato invece emesso sulla base del diverso indice di capacità contributiva costituito dalle spese per i pregressi finanziamenti effettuati in favore della società. Tale circostanza, espressamente esclusa dal giudice di merito, è semplicemente affermata da parte ricorrente senza l'indicazione di alcun atto processuale o documento a supporto della dedotta censura di contraddittorietà della motivazione, la quale pertanto risulta infondata.

Spese regolate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese in favore di M. M., liquidate in euro 3.800 oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.