Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 10 novembre 2016, n. 1

Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

 

Dispone:

 

1. l'adozione, ai fini dell'istituzione da parte delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, unitamente ai Comuni interessati, dell'ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», dello schema di convenzione allegato alla presente ordinanza;

2. di dichiarare la presente ordinanza immediatamente efficace, ai sensi degli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 39 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i..

 

Allegato

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DELLO "UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016"

 

Convenzione per l’istituzione dello "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189

 

L’anno ________ il giorno ________ del mese di ________ presso la sede di ________ posta in ________

 

tra

 

1 - La Regione ________, in persona del Presidente della Giunta, domiciliato per la sua carica _________________, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta regionale n. _______________del________________, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

2 - Il Comune di _________________, in persona del ________________, domiciliato per la sua carica in __________, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ________ del _________________, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

3 - ________________________________________;

 

PREMESSO CHE

 

- a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 è intervenuto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

- l’art. 3, comma 1, del citato Decreto legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016».

 

si conviene e si stipula quanto segue:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

 

1. Con il presente articolo viene istituito l’Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione _________, di seguito denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione", per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1, del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. La Regione adotta gli atti necessari alla esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione.

 

Art. 2

(Enti partecipanti alla gestione associata ed Ente responsabile della gestione)

 

1. Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione partecipano alla gestione associata attraverso l’Ufficio speciale per la ricostruzione nei territori di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 189/2016.

2. La Regione __________ assume la qualità di Ente responsabile della gestione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione.

 

Art. 3

(Finalità)

 

1. L’Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l’obiettivo di garantire la maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale di cui al citato Decreto legge n. 189/2016; cura gli interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà.

2. L’Ufficio speciale per la ricostruzione assicura la trasparenza di tutti i propri atti, anche gestionali, al fine di rendere pienamente conoscibile e diffusamente valutabile lo stato della ricostruzione ed impedire fenomeni corruttivi.

 

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi svolti dall’Ufficio speciale per la ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza)

 

1. L’Ufficio speciale per la ricostruzione svolge le seguenti funzioni:

a. pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;

b. istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione vigente, per il rilascio dei titoli abilitativi e dell’autorizzazione paesaggistica;

c. istruttoria e proposta di erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

d. attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché realizzazione delle soluzioni temporanee volte a consentire la sollecita ripresa dei servizi a supporto della popolazione terremotata;

e. attuazione di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della ricostruzione.

2. L’Ufficio speciale per la ricostruzione costituisce sportello unico per le attività produttive (S.u.a.p.) comune a tutte gli Enti che aderiscono alla presente convenzione.

 

Art. 5

(Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipanti)

 

1. Ferma l’attività istruttoria svolta dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, i Comuni provvedono ad adottare:

a. l’atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica di competenza dei Comuni;

b. i provvedimenti di occupazione d’urgenza e di esproprio preliminari alla realizzazione di opere pubbliche o beni culturali;

c. la determinazione motivata di conclusione del procedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (S.u.a.p.).

 

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

 

Art. 6

(Regole di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione)

 

1. L’Ufficio speciale per la ricostruzione si articola in una struttura centrale presso il Comune di ___________ ed in una o più strutture decentrate presso i singoli Comuni tenuto conto delle esigenze organizzative che saranno definite dalla Regione.

2. Con proprio provvedimento d’organizzazione la Regione provvede all’articolazione dell’Ufficio speciale, individuando le unità organizzative per lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti funzioni:

a. istruttoria per l’erogazione dei contributi per la ricostruzione o il recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati;

b. istruttoria per l’erogazione dei contributi in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili;

c. attività istruttoria di consultazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati ai fini della predisposizione dei piani urbanistici generali ed attuativi;

d. progettazione generale ed esecutiva delle opere pubbliche e degli altri interventi sui beni sottoposti a vincolo artistico, storico, archeologico, architettonico o etnoantropologico, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;

e. realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

f. gestione della contabilità speciale (bilancio, contabilità e rendiconto);

g. servizi generali (gestione flussi documentali, amministrazione del personale, predisposizione degli atti amministrativi generali e dei contratti);

h. ogni altra funzione prevista dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, all’organizzazione e funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti nell’ordinamento della Regione _______.

 

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

 

Art. 7

(Decorrenza e durata della convenzione)

 

1. La presente convenzione entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione ed avrà una durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall’art. 1, comma 4, del Decreto legge n. 189/2016.

2. Con appositi accordi tra gli Enti sottoscrittori sono disciplinate le eventuali fasi di completamento degli interventi di ricostruzione.

 

Art. 8

(Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull’Ufficio speciale per la ricostruzione )

 

1. Il Comitato istituzionale di cui all’art. 1, comma 6, del Decreto legge n. 189/2016, svolge funzioni di programmazione ed indirizzo generali sull’Ufficio speciale per la ricostruzione, esamina le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza dell’azione dell’Ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni.

2. Con provvedimento del Vice Commissario, ove necessario, possono essere costituiti comitati o gruppi di lavoro con funzione di supporto al Comitato istituzionale o all’Ufficio speciale per la ricostruzione, senza oneri a carico della contabilità speciale.

 

Art. 9

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

 

1. La copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione previste dall'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016 è assicurata dalle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario, nei limiti previsti dal medesimo art. 3.

Le eventuali spese eccedenti detti limiti sono a carico di ciascuna regione ai sensi e per gli effetti del comma 1-quater dell'art. 3 del medesimo decreto-legge. (1)

2. Per garantire il corretto funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, gli Enti partecipanti alla convenzione sono autorizzati ad anticipare, con risorse proprie, le relative spese.

3. Gli Enti partecipanti presentano trimestralmente all’Ufficio speciale per la ricostruzione il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre.

4. L'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruità delle spese e predispone il relativo rendiconto trimestrale. Il presidente della regione - vicecommissario, sulla base del predetto rendiconto, trasmette, entro trenta giorni, la richiesta di rimborso al Commissario straordinario il quale provvede, entro i successivi trenta giorni, al trasferimento dei fondi all' apposita contabilità speciale. (2)

5. Ferma l’osservanza delle norme sull’ordinamento finanziario e contabile della Regione e degli enti locali, gli Enti partecipanti verificano la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili con la gestione associata ed adottano i provvedimenti più opportuni affinché tale coerenza venga tempestivamente realizzata.

6. Le somme anticipate dalla Regione e dai Comuni, per finanziare le spese di funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, vengono rimborsate dallo Stato con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.

-------

(1) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), Ordinanza PCM 29 maggio 2017, n. 26.

(2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), Ordinanza PCM 29 maggio 2017, n. 26.

 

Art. 10

(Dotazione di personale)

 

1. Alla direzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione è preposto un dirigente pubblico individuato dalla Regione.

2. Presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione viene impiegato mediante distacco, anche a tempo parziale, personale, di qualifica dirigenziale e non, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della Regione ed eventuali unità di personale di Enti dipendenti della stessa Regione, nonché personale distaccato o comandato dalle Province-Enti di Area vasta e dai Comuni interessati, in possesso delle necessarie capacità professionali ed individuate in ragione della loro appartenenza ai seguenti profili professionali:

a) Tecnici: geometra, ingegnere, architetto, geologo e agronomo;

b) Informatici;

c) Amministrativo-Contabile.

3. La dotazione di personale è inoltre costituita dal personale di cui all’art. 50 del Decreto legge n. 189/2016 assegnato direttamente dal Commissario Straordinario.

4. L’assegnazione del personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione è effettuata con atti amministrativi emessi dalla Regione in conformità al proprio ordinamento.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 11

(Disposizioni di rinvio)

 

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dall’ordinamento vigente e le ordinanze emesse dal Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto legge n. 189/2016.

 

Art. 12

(Esenzioni per bollo e registrazione)

 

1. Ai fini delle imposte di bollo e di registro, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 29 novembre 2016, n. 279.