Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 gennaio 2017, n. 1476

IRAP - Professionisti - Requisito dell’autonoma organizzazione - Non sussiste - Irrilevanza dei compensi erogati a terzi

Ritenuto in fatto

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di F. M. L. C., ingegnere, di cartella portante IRAP dell’annualità 2004, la C.T.R. della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso del contribuente, ritenendo insussistente, nella specie, il requisito dell’autonoma organizzazione e rilevando, tra l’altro, l’irrilevanza dei compensi erogati a terzi, trattandosi di compensi per indagini geofisiche, geotecniche e per consulenze fiscali.

Avverso la sentenza ricorre, con unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

 

Considerato in diritto

 

L’unico motivo con il quale si deduce violazione di legge, laddove il Giudice di appello aveva ritenuto insussistente il presupposto impositivo dell’IRAP malgrado il professionista si fosse avvalso, costantemente per l’annualità oggetto di giudizio, di lavoro altrui (società esterne per indagini geognostiche e geotecniche e per consulenza fiscale) elargendo compensi è manifestamente infondato.

E’, infatti, sufficiente richiamare l’ultimo arresto, sulla res controversa, delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP per il lavoratore autonomo, il seguente principio di diritto:

il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n.446, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio la motivazione adottata dal Giudice di appello (il quale ha ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione rilevando, tra l’altro, l’irrilevanza dei compensi erogati a terzi trattandosi di attività estranea a quella esercitata dal professionista) è esente da censura laddove, di contro, il mezzo, sotto l’egida della violazione di legge, tende, inammissibilmente, ad operare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella della Commissione Regionale.

Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, attesa la novità dell’intervento delle Sezioni Unite.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.