Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 marzo 2017, n. 7269

Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Termine

 

Fatti di causa

 

1. Pronunciando in sede di rinvio dalla cassazione in controversia relativa alla impugnazione di cartella esattoriale susseguente ad avviso di accertamento emesso nei confronti di N. L. per l'anno d'imposta 1996 e divenuto definitivo per mancata impugnazione, la C.T.R. della Campania, con sentenza depositata in data 14/2/2011, rigettava l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza di primo grado che tale impugnazione aveva accolto per la ritenuta tardiva notifica della cartella al di là del termine previsto dall'art. 17, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ritenevano infatti i giudici d'appello che alla fattispecie fosse applicabile la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e che pertanto avrebbe dovuto osservarsi, per la notifica della cartella de qua, il termine da essa previsto a pena di decadenza del quinto anno successivo a quello in cui fu presentata la dichiarazione, ossia — trattandosi nella specie di dichiarazione presentata nel 1997 — quello del 31/12/2002: termine nella specie non rispettato essendo stata la cartella notificata in data 17/3/2004.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, con due mezzi, cui resiste il contribuente depositando controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché dell'art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere applicato il termine fissato da tale disciplina (riferita esclusivamente alle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), alla diversa fattispecie in esame di cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione alla medesima doglianza, anche vizio di contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., rilevando che la C.T.R., nell'illustrare i fatti per cui è processo, aveva mostrato di conoscere l'origine dell'iscrizione a ruolo (che cioè si trattasse di cartella emessa a seguito di accertamento divenuto definitivo), ma aveva poi contraddittoriamente e illogicamente fatto riferimento alla diversa fattispecie dell'iscrizione a ruolo operata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973.

3. È fondato il primo motivo di ricorso.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, con ferma giurisprudenza, «alla cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo non è applicabile, in via analogica, il termine perentorio di notifica, decorrente dalla dichiarazione del contribuente, stabilito nell'art. 1, comma 5-bis, lett. c), d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 legge 31 luglio 2005, n. 156, in quanto tale previsione normativa, emanata in ossequio alla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, riguarda esclusivamente le cartelle relative alle liquidazioni, fondate su un'attività di verifica meramente formale, eseguita ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento definitivo, essendo la cartella preceduta da un'attività istruttoria da compiere in termini decadenziali predeterminati, non si determina quella indefinita soggezione temporale alla verifica del fisco che la Corte costituzionale ha inteso censurare con la predetta sentenza» (Cass. 30/12/2015, n. 26055; Cass. 21/01/2011, n. 1388; Cass. 13/03/2009, n. 6148).

Né può applicarsi, ratione temporis, il termine del «31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio» (termine che, peraltro, merita incidentalmente notare, risulterebbe rispettato, essendo avvenuta la notifica della cartella il 17/3/2004) previsto dal primo comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come novellato dall'art. 1, comma 5-ter, lett. c), del detto d.l. n. 106 del 2005.

Non essendo prevista per la fattispecie in esame (ripetesi, cartella susseguente ad accertamento definitivo) alcuna disciplina transitoria (invece prevista dal comma 5-bis dell'art. 1 d.l. cit., per le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni), occorre dunque aver riguardo — trattandosi di cartella anteriormente emessa per somme iscritte a ruolo sulla base di accertamento emesso e divenuto definitivo successivamente al 9 giugno 2001, data di entrata in vigore del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193 — alla disciplina dettata da tale ultimo testo normativo, il quale, all'art. 1, aveva modificato l'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, sopprimendo ogni termine per la notifica della cartella, ad opera del concessionario, «al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale si procede».

Ne discende che alla fattispecie in esame rimane applicabile l'ordinario termine di prescrizione (Cass. n. 26055 del 2015; n. 1388 del 2011, n. 6148 del 2009, cit.), da ritenersi ovviamente ampiamente rispettato.

Il ricorso va pertanto accolto, assorbito l'esame del secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

In considerazione della complessità della vicenda legislativa e giurisprudenziale della materia, nella quale è intervenuto il giudice delle leggi, si ritiene di dover compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.