Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 marzo 2017, n. 6785

Tributi - IRAP - Professionisti - Medico convenzionato con il SSN - Collaboratrice part time

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente, medico convenzionato con il SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, da lui versato per gli anni 2006 - 2009, per un totale di € 19.928,74.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, nella specie, il sanitario si avvaleva di una collaboratrice part time, con mansioni meramente esecutive, e di beni strumentali essenziali all’espletamento dell’attività.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 2 comma 1 e 3 comma 1° lett. c) del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c..

Sostiene la ricorrente che, nella specie, l’impiego di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale, seppure part time, sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione.

L’intimato ha resistito, proponendo altresì ricorso incidentale, per denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ex art. 360 n. 3) c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese.

Il ricorso principale è infondato.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

Conformemente a tale indirizzo, questa Corte aveva già affermato che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente "part time"), non costituisce, di per sé, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della "autonoma organizzazione", dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6 - 5, n. 26982 del 19/12/2014; conf. Sez. 6 - 5, n. 3755 del 18/02/2014).

Insomma, come ha correttamente affermato la CTR, l’utilizzo di una collaborazione part time non è elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione, in quanto non aumenta l’indice di capacità produttiva del professionista, anche in considerazione della peculiarità dell'attività del medico di base, tenuto, nell'interesse della sanità pubblica, ad un servizio continuo ed efficiente.

Il ricorso incidentale è fondato.

La disposta compensazione delle spese del grado è motivata col richiamo a "giuste ragioni", concetto ormai superato dallo stesso legislatore da oltre un decennio (con la legge n. 263/2005).

Nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai procedimenti instaurati dopo il 4 luglio 2009 si applica l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione emendata dall'art. 45, comma 11, della legge n. 69 del 2009 - posto che il processo è stato pacificamente introdotto dopo tale data e prima della riforma di cui al D.L. 13 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 - sicché la compensazione delle spese richiede la concorrenza di "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione", che non possono essere desunte dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto (Sez. 6- 5, n. 22793 del 09/11/2015).

Va pertanto rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, che uniformandosi ai principi di diritto sopra riportati, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.