Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 dicembre 2016, n. 27383

Inps - Condotta antisindacale - Ricorso al lavoro interinale - Omessa consultazione dell’Organizzazione sindacale

 

Svolgimento del processo

 

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 605/2011, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato antisindacale ex art. 28 Stat. Lav. la condotta dell'INPS consistita nell'avere omesso di consultare l'Organizzazione sindacale R.D.B. (Rappresentanze Sindacali di Base) Pubblico Impiego prima di ricorrere alla fattispecie del lavoro interinale, in violazione dell'art. 35, comma 10, CCNL Enti pubblici non economici 2002-2005, sottoscritto il 14.2.2001, e dell'art. 6, lett. c) del CCNL Enti pubblici non economici 1998-2001.

2. Il decisum si fonda sulle seguenti proposizioni:

- ai sensi dell'art. 35, comma 10, CCNL di comparto, sottoscritto anche dall'O.S. ricorrente, la materia relativa alla possibilità dell'INPS di fare ricorso al lavoro interinale costituiva oggetto di consultazione con le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo di comparto;

- il 23.1.2006 l'INPS aveva inoltrato alle OO.SS., compresa la ricorrente, una missiva avente ad oggetto la convocazione ad un incontro, avente ad oggetto il "piano di comunicazione 2006, ricorso al lavoro interinale per il superamento di criticità sul territorio";

- dal verbale della riunione tenutasi il 27.1.2006 era emerso che in tale incontro si era effettivamente discusso della questione relativa alla possibile stipulazione da parte dell'INPS di contratti di lavoro interinale;

- tuttavia, poiché nella missiva di comunicazione l'INPS aveva fatto riferimento all'informativa di cui all'art. 6, lett. A), CCNL, l'incontro costituiva soltanto un momento di "informazione" e non poteva essere ritenuto idoneo ad assolvere l'obbligo di consultazione previsto dall'art. 35, comma 10, CCNL 14.2.2001;

- l'art. 6, lett. C) del CCNL distingue la consultazione dalla semplice informazione di cui alla lettera A), stabilendo che "la consultazione è attivata prima dell’adozione, da parte dell'amministrazione, degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che nei casi previsti dall'art. 2" e, nel caso di specie, la procedura di consultazione era obbligatoria, essendo espressamente prescritta dall'art. 35, comma 10, CCNL 14.2.2001;

- l'istituto previsto dalla lett. A) dell'art. 6 di comparto (CCNL 1998/2001) è finalizzato a fornire alle OO.SS. "informazioni puntuali", ma non ha la funzione di sviluppare un dibattito o di acquisire le opinioni delle OO.SS. convocate; al contrario, la consultazione prevista dalla lett. C) è volta a consentire una discussione sulle questioni in relazione alle quali è convocato l'incontro e ad acquisire il parere delle OO.SS., senza con ciò obbligare il datore di lavoro a giungere ad un accordo con le controparti sindacali;

- l'INPS aveva attivato solo l'istituto dell'informazione, come previsto dall'ordine del giorno della riunione e come implicitamente ammesso con la nota del 1 febbraio 2006, restando così inadempiente all'obbligo di consultazione, impostogli contrattualmente.

4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS con unico, cui resiste l'U.S.B. (Unione Sindacale di Base) Pubblico Impiego con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con unico motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione dell'art. 35, comma 10, CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16.2.1999, sottoscritto il 14.2.2001; violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CCNL relativo al personale di comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio 1998/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.).

1.1. Assume che l'art. 35 contempla l'obbligo dell'ente di "informazione e consultazione" che costituiscono un'unica fase comprendente entrambi i momenti. Nel caso in esame, l'incontro del 27.1.2006 era stato attivato con comunicazione avente ad oggetto "informativa art. 6 lettera A) comma 2 CCNL 16 febbraio 1999 e art. 6 CCNL 5 aprile 2001". Si era trattato di un'occasione in cui le OO.SS. presenti furono messe a conoscenza del progetto dell'Amministrazione di fare ricorso al lavoro interinale ed ebbero l'occasione di discutere della comune questione. Come osservato dal giudice di primo grado, si era dunque realizzata una vera e propria consultazione sindacale. La Corte di appello era stata sviata dall'oggetto della convocazione delle OO.SS. di cui alla nota del 23.1.2006 qualificata dall'Istituto come "informazione". D'altra parte, il verbo consultare richiede che venga "discussa in comune una questione" e non poteva negarsi che ciò fosse accaduto nella specie.

2. Il ricorso è infondato.

3. Il CCNL sottoscritto il 14.2.2001 "contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16.2.1999", all'art. 35 (contratto di fornitura di lavoro temporaneo), comma 10, prevede che: "Gli enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16.02.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva.

Comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196".

3.1. La previsione contrattuale, come depone in modo non equivoco il suo tenore letterale, impone all'Ente di provvedere alla "tempestiva e preventiva informazione e consultazione" ai soggetti sindacali quando lo stesso intenda adottare iniziative concernenti la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

4. Il CCNL Comparto Enti Pubblici non economici 1998/2001, art. 6 (sistema di partecipazione) distingue gli istituti della "informazione" (lett. A), della "concertazione" (lett. B), della "consultazione" (lett. C) ". Ognuna delle forme di partecipazione di cui alle lett. A), B) e C) presenta proprie peculiarità, differenziandosi delle altre o per l'oggetto o per le modalità o per l'ampiezza e la portata dell'intervento delle OO.SS. o per più di tali ragioni concorrenti tra loro.

4.1. Così, quanto all'obbligo di "informazione", è previsto che "1. Ciascun ente, nel rispetto delle proprie prerogative e responsabilità, assicura ai soggetti sindacali di cui all'art.8, anche su loro richiesta, informazioni puntuali su tutti gli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro. 2. Nelle materie di seguito indicate l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva....". La "concertazione" è "attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'art. 6: a) dai soggetti sindacali di cui 8, comma 1 per le seguenti materie:...". La consultazione è invece "attivata prima dell'adozione, da parte dell'amministrazione, degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2". Tale comma a sua volta prevede che "la consultazione è obbligatoria per le materie di seguito indicate....".

5. Poiché l'art. 35, comma 10, CCNL 14.2.2001 ha previsto l'obbligo dell'ente pubblico non economico di attivare sia l'istituto della "informazione" preventiva, sia l'istituto della "consultazione" anch'essa preventiva, "sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi", l'INPS avrebbe dovuto attivare due fasi distinte in sequenza tra loro.

6. La qualificazione, contenuta nella lettera di convocazione delle OO.SS., in termini di "informazione ai sensi dell'art. 6, lett. A)" non è circostanza irrilevante, essendo diverso il contributo che fa capo alle OO.SS. destinatarie della convocazione. Nel primo caso, si tratta dell'acquisizione di notizie circa le iniziative che la parte datoriale intende assumere, eventualmente seguita da un preliminare dibattito sull'argomento; nel secondo caso, si tratta di un vero e proprio confronto fra le parti sul tema oggetto della convocazione, che presuppone comunque la già avvenuta acquisizione delle notizie preliminari e che si conclude con la formulazione di un parere espresso, senza articolari formalità, dai soggetti sindacali.

7. Deve quindi concludersi che, laddove la norma contrattuale esige - come nella specie l'art. 35, comma 10, CCNL - l'espletamento di entrambi gli adempimenti della "informazione" e della "consultazione", atteso il diverso livello di partecipazione insito in ciascuna di tali fasi, più pregnante nella seconda, quella dell'informativa debba precedere quella della vera e propria consultazione e non possa con essa identificarsi, sì che la riunione indetta per assolvere l'obbligo di informazione non possa valere per il secondo adempimento.

8. Giova rilevare, per completezza, che il descritto sistema di inscrive nel contesto della disciplina contrattuale dettata nella vigenza del D.Lgs. n. 165/01 (art. 9 e 5, secondo comma) anteriormente alle modifiche apportate alla materia delle relazioni sindacali nel pubblico impiego dal D. Lgs. n. 150/09 (art. 34, comma 1, lett. A) e successivamente dal d.l. n. 95/12, conv. in L. n. 135/12 (art. 2, comma 17).

9. Il ricorso va dunque rigettato con condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. A.P.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.