Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 dicembre 2016, n. 27332

Tributi - IRAP - Professionista - Rimborso - Assenza autonoma organizzazione

 

Fatto e diritto

 

Letto il ricorso che concerne una controversia relativa all'impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso avanzata dal contribuente in ordine all'IRAP corrisposta per gli anni 2002, 2003 e 2004, a suo avviso non dovuta per difetto del requisito dell'autonoma organizzazione della propria attività di sindaco e revisore contabile perché svolta con l'utilizzo di normale strumentazione contabile ed informatica, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori;

Letto il controricorso;

Letta l'istanza, notificata alla controparte in data 14 settembre 2016, con la quale, l'amministrazione ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, non ritenendo più utilmente sostenibile la controversia;

Ritenuto che la rinuncia sia manifestamente dovuta alla decisione adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016, con la quale è stato definitivamente stabilito che «il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l'autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)»;

Considerato che la pronta rinuncia al ricorso in ragione dell'avvenuto consolidamento dell'orientamento esegetico in tema di IRAP a carico dei lavoratori autonomi giustifichi la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa le spese.