Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 27 febbraio 2017

Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)

 

Art. 1

Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

 

1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, è ripartita come segue:

a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) 119,12 milioni di euro per l'anno 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale finanziamento da destinare, complessivamente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A valere sulle predette risorse, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, il contingente di personale di magistratura ordinaria indicato nell'allegata tabella 1, nel limite massimo di spesa ivi indicato per ciascuna annualità. Le restanti assunzioni di personale a tempo indeterminato, a valere sulle medesime risorse, al netto di quelle destinate per l'assunzione di personale di magistratura ordinaria, sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle esigenze espresse dalle amministrazioni con apposite richieste inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per le esigenze di assunzioni a tempo indeterminato dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo si provvede, nell'ambito del medesimo decreto, mediante l'assegnazione delle ulteriori risorse di cui all'art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui alla presente lettera sono trasferite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il loro utilizzo nell'ambito della contrattazione collettiva del pubblico impiego;

c) 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale finanziamento complessivamente destinato alla:

1) proroga, dal 1° gennaio 2017 e fino all'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e all'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste;

2) copertura degli oneri connessi alla piena attuazione dei predetti provvedimenti di delega sulla revisione dei ruoli, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente;

3) copertura, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega sulla revisione dei ruoli di cui ai numeri 1) e 2).

Le risorse non utilizzate per le finalità di cui alla presente lettera sono destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego di cui alla lettera a) del presente comma.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ultimo periodo, del presente articolo, per le finalità di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 1, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse ivi indicate sono trasferite al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle risorse di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo, previa richiesta delle Amministrazioni medesime per quanto concerne la lettera c) e sulla base delle autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato di cui alla lettera b) .

 

Art. 2

Aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali

 

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto e dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico ammontano, complessivamente, a 300 milioni di euro per l'anno 2016, a 900 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2018, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Detti importi corrispondono, rispettivamente, allo 0,36%, all'1,09% e all'1,45% del «monte salari» utile ai fini contrattuali determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 367, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dall'amministrazione statale, per la determinazione degli oneri da porre a carico dei propri bilanci per la contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente per il triennio 2016-2018, applicano i criteri di cui all'ultimo periodo del comma 1.

3. Gli importi quantificati per gli anni 2016, 2017 e a decorrere dal 2018 in applicazione di quanto previsto dal comma 2 si aggiungono a quelli già determinati per il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010.

4. Per il personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta fermo quanto previsto dall'art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

Art. 3

Abrogazione

 

1.Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2016 è abrogato.

 

Tabella 1

 

TABELLA 1 - ALLEGATA AL DPCM

Personale di magistratura

Anno Importi per 192 unità    
Capitolo 1400 - 1 (stipendi) 1401 - 2 1431-1 Onere totale Autorizzazione di spesa DL 168/2016 Onere da finanziare con il Fondo
2017 (dal 1° aprile) 6.859.817,28 1.953.849,60 583.084,80 9.396.752 5.804.334 3.592.418
2018 11.943.154,08 3.382.282,08 1.015.169,28 16.340.605 6.214.395 10.126.210
2019 12.815.126,40 3.623.400,96 1.089.287,04 17.527.814 3.200.550 14.327.264
2020 13.277.915,52 3.761.681,28 1.128.624,00 18.168.221 3.254.431 14.913.790
2021 15.761.092,32 4.500.462,24 1.339.693,44 21.601.248 3.542.388 18.058.860
2022 16.631.690,88 4.759.639,68 1.413.694,08 22.805.025 3.563.285 19.241.740
2023 16.779.911,04 4.803.925,76 1.426.292,16 23.010.129 3.627.380 19.382.749
2024 17.273.975,04 4.951.551,36 1.468.287,36 23.693.814 3.702.158 19.991.656
2025 17.422.193,28 4.995.841,28 1.480.885,44 23.898.920 3.766.254 20.132.666
2026 18.064.477,44 5.187.755,52 1.535.480,64 24.787.714 3.841.032 20.946.682

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 marzo 2017, n. 75.