Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 settembre 2017, n. 22891

Tributi locali - TARSU - Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - Rifiuti speciali

 

Ritenuto

 

che la CTR della Lombardia, con la sentenza n. 24/02/13, depositata I' 11/2/2013, ha accolto l'appello proposto dalla S.M. s.p.a., Concessionaria per la gestione delle entrate tributarie del Comune di Segrate, e riformato la sentenza della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto dalla N.E.I. s.r.l., la quale sosteneva di essere esente dal tributo per l'utilizzo di locali adibiti a magazzino e/o deposito, siti nel territorio del predetto Comune, in cui si producono imballaggi terziari non assimilabili ai rifiuti urbani e, quindi, non smaltibili tramite il servizio di privativa pubblica;

che il giudice di appello ha motivato la propria decisione nel senso che, alla luce dell'art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993, le circostanze costituenti presupposto delle deroghe alla tassazione devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate dal contribuente, cui incombe I' onere di dimostrazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, dimostrazione nel caso di specie non raggiunta; che la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, mentre la Concessionaria e il Comune di Segrate non hanno svolto attività difensiva;

 

Considerato

 

che con il motivo di impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 62, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507 del 1993, 35, 38 e 43, comma 2, D.Lgs. n. 22 del 1997, 2467 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, giacché la CTR non ha considerato che, nella specie, si discute di rifiuti costituiti da imballaggi terziari, i quali non possono essere conferiti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti, e che ove non sia stata attivata apposita raccolta differenziata, neppure possono essere assimilati dal Comuni ai rifiuti urbani, per cui avendo la contribuente fornito all'Amministrazione comunale, con la denuncia e le ulteriori informazioni fornite, i dati relativi alla delimitazione delle aree in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali, che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, nonché indicato l'impresa di smaltimento, la quale aveva emesso le fatture per il servizio reso, sussistono tutte le condizioni per ottenere il richiesto rimborso;

che il motivo di doglianza va disatteso per le ragioni di seguito precisate; che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, <<il D.Lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo 2^ (specificamente dedicato alla "gestione degli imballaggi"), che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata "sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza", ai sensi della citata direttiva 94/62/CE (art. 34, comma 1), ed ha disposto che: a) gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da "un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore"), secondari o multipli (quelli costituiti dal "raggruppamento di un certo numero di unità di vendita") e terziari (quelli concepiti "in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli") (art. 35, comma 1); b) "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti": oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico dei produttori e degli utilizzatoti i costi per - fra l'altro - la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari (art. 38); c) "dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata" (art. 43, comma 2)>> (Cass. n. 4793/2016);

che, dunque, <<i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39 sicché i regolamenti che una tale assimilazione avessero previsto andrebbero perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario. Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell'ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producano rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari, l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali>> (Cass. n. 5377/2012; n. 4793/2016);

che, al riguardo, va ribadito << che incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame

- per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703/2004, 13086/2006, 17599/2009, 775/2011)>> (Cass. n. 5377/2012 citata);

che la sentenza impugnata non contiene affermazioni contrastanti con le disposizioni normative e con i principi giurisprudenziali sopra citati, anzi desumendosi dalle relative argomentazioni, ancorché sintetiche, una corretta applicazione degli stessi, avendo la CTR escluso la possibilità di riconoscere il preteso diritto alla esenzione tributaria, sulla base della circostanza che la società non ha presentato la denuncia (prescritta dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993), e che è venuta meno all'onere, espressamente imposto dalla legge, di dimostrare le ragioni che avrebbero potuto giustificare la concessione del beneficio e, quindi, il rimborso della tassa versata;

che, infatti, suddetta omissione, ha evidenziato questa Corte, è <<da ritenersi preclusiva dell'agevolazione tariffaria prevista dal terzo comma del citato art. 62, essendo la prescrizione chiaramente dettata, come si evince dal combinato disposto degli artt. 62 e 70 del menzionato decreto legislativo, al fine di porre l'amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l'esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell'esclusione dall'imposizione>> (Cass. n. 22020/2004);

che la decisione impugnata valorizza il fatto che la contribuente non risulta "abbia prodotto la denuncia prevista dalla norma istitutiva e dai regolamenti indicante le circostanze che consentano di ottenere la esenzione", ed ancora, che "il Comune di Segrate ha constato l'assenza dei presupposti oggettivi richiesti ex lege ai sensi del c. 2 e 3 dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93 con specifico sopralluogo che faceva seguito a precisa istanza in tal senso della N.", mentre la ricorrente si limita, nel ricorso per cassazione, a contrapporre, alquanto genericamente, "l'avvenuto deposito documentale effettuato dalla contribuente nei gradi di merito" di cui non si cura di spiegare, con un motivo di doglianza formulato in maniera autosufficiente, la valenza probatoria, al fine di consentire al Collegio di apprezzarne la decisività; che, in conclusione, attesa l'incensurabilità, in questa sede, della valutazione in fatto delle emergenze processuali effettuata dal giudice di merito, e risultando le statuizioni adottate dalla CTR coerenti alle disposizioni ed ai principi anzi richiamati, l'impugnata sentenza non giustifica la prospettata censura;

che non v'è luogo a pronuncia sulle spese processuali non avendo le intimate svolto attività difensiva;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.