Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 28 ottobre 2016, n. 182017

Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 (1)

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(1) Titolo modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 18 aprile 2019, n. 99297.

 

Dispone:

 

1. Strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

1.1 Gli strumenti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono definiti "Registratori Telematici" e sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.

1.2 I modelli dei Registratori Telematici sono approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, su parere della Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a valutare la conformità degli stessi alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e dalle allegate specifiche tecniche.

1.3 I Registratori Telematici, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere utilizzati come Registratori di cassa di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all’art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, con l’osservanza della relativa disciplina. (1)

1.4 I Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all’art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, prodotti sulla base di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017, possono essere utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi purché adattati nel rispetto delle previsioni del punto 2.10 delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

L’eventuale proroga di un provvedimento di approvazione del modello, in corso di validità al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento, non può avere durata superiore ad un anno e non è ulteriormente prorogabile.

L’Agenzia, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, può approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, che si rendano necessarie per l’adeguamento di Registratori di cassa, adattati ai sensi del primo periodo ed immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello. (3)

1.5 I Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all’art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, sottoposti al processo di approvazione, tramite istanza per un nuovo modello o per la proroga di modelli già approvati, dopo il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, devono rispettare i requisiti indicati nell’allegato alle specifiche tecniche denominato "Prescrizioni tecniche per l’approvazione".

1.5.1 Qualora un modello di Registratore Telematico/Server RT sia già stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del presente provvedimento, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, e dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2002, 31 maggio 2002 e 28 luglio 2003, fino al 2 ottobre 2023 la conformità del modello al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 può essere dichiarata dal produttore attraverso l’invio all’Agenzia delle entrate, entro la medesima data, di un’unica comunicazione riportante:

a) gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato dell’Agenzia delle entrate;

b) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è conforme alle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019;

c) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità dichiarata non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.

Le comunicazioni pervenute all’Agenzia sono trasmesse alla Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali. Sentito il parere della Commissione, l’Agenzia può chiedere al produttore di presentare obbligatoriamente, entro trenta giorni, il modello di Registratore Telematico all’esame della Commissione, ai fini della verifica della conformità di quanto dichiarato, pena la revoca del provvedimento di approvazione del modello.

Laddove la Commissione riscontri la non conformità di quanto dichiarato, l’Agenzia può richiedere al produttore di presentare obbligatoriamente, entro sessanta giorni, regolare istanza di variante corredata della prevista certificazione dell’intervento, pena la revoca del provvedimento di approvazione del modello.

Laddove il produttore di un Registratore Telematico, successivamente all’invio della comunicazione di cui al punto precedente, presenti un’istanza all’Agenzia delle entrate per ottenere un provvedimento di approvazione di una variante, quest’ultima, a partire dal 3 ottobre 2023, deve contenere anche la richiesta di approvazione di quanto dichiarato nella comunicazione di cui al punto riportato in precedenza. (4)

1.5.2 Qualora un modello di Registratore Telematico/Server RT sia già stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del presente provvedimento, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, e dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2002, 31 maggio 2002 e 28 luglio 2003, fino al 31 dicembre 2021 la conformità del modello alle specifiche tecniche del presente provvedimento può essere dichiarata dal produttore attraverso l’invio all’Agenzia delle entrate, entro la medesima data, di un’unica comunicazione riportante:

d) gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato dell’Agenzia delle entrate;

e) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è conforme alle specifiche tecniche del presente provvedimento;

f) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità dichiarata non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.

Le comunicazioni pervenute all’Agenzia sono trasmesse alla Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali. Sentito il parere della Commissione, l’Agenzia può chiedere al produttore di presentare obbligatoriamente, entro trenta giorni, il modello di Registratore Telematico all’esame della Commissione, ai fini della verifica della conformità di quanto dichiarato, pena la revoca del provvedimento di approvazione del modello.

Laddove la Commissione riscontri la non conformità di quanto dichiarato, l’Agenzia può richiedere al produttore di presentare obbligatoriamente, entro sessanta giorni, regolare istanza di variante corredata della prevista certificazione dell’intervento, pena la revoca del provvedimento di approvazione del modello.

Laddove il produttore di un Registratore Telematico, successivamente all’invio della comunicazione di cui al punto precedente, presenti un’istanza all’Agenzia delle entrate per ottenere un provvedimento di approvazione di una variante, quest’ultima, a partire dal 1° gennaio 2022, deve contenere anche la richiesta di approvazione di quanto dichiarato nella comunicazione di cui al punto riportato in precedenza. (4)

1.6 I Registratori Telematici sono attivati ovvero disattivati dal personale di laboratori abilitati dall’Agenzia delle entrate, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.

1.7 I Registratori Telematici sono, inoltre, sottoposti - sempre da parte del personale dei laboratori abilitati - ad apposita verificazione con periodicità biennale, secondo le indicazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Tale verificazione è effettuata per la prima volta all’atto dell’attivazione dell’apparecchio.

1.8 Il Registratore Telematico risulta "in servizio" al momento della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle entrate.

1.9 Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività. Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. (1) (5)

1.10 Attraverso la medesima area dedicata del sito web di cui al punto precedente, l’Agenzia delle Entrate rilascia al titolare del Registratore Telematico un QRCODE da applicare in apposito alloggiamento dell’apparecchio, visibile ai clienti, mettendo in condizione questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare.

1.11 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili.

Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016. (2)

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(1) Punto sostituito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 18 aprile 2019, n. 99297.

(2) Punto inserito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 18 aprile 2019, n. 99297.

(3) Punto modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 20 dicembre 2019, n. 1432217; successivamente modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 28 dicembre 2022, n. 480030.

(4) Punto inserito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 20 dicembre 2019, n. 1432217; successivamente modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 30 giugno 2020, n. 248558; successivamente modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 23 dicembre 2020, n. 389405; successivamente modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 30 marzo 2021, n. 83884; successivamente modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 7 settembre 2021, n. 228725; successivamente modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 18 gennaio 2023, n. 15943.

(5) Punto modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 18 gennaio 2023, n. 15943.

 

2. Esercizio dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (2)

2.1 L’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate è esercitata esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate.

2.2 L’opzione può essere esercitata, tramite un apposito servizio on-line presente sul sito dell’Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo IVA ovvero da un suo delegato secondo le regole dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

2.3 L’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

2.4 La revoca dell’opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2.5 In fase di prima applicazione, per consentire la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni del periodo d’imposta 2017 e seguenti, l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017. (1)

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(1) Punto inserito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 1° dicembre 2016, n. 212804.

(2) Paragrafo eliminato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 18 aprile 2019, n. 99297.

 

3. Termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

3.1 I soggetti passivi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 memorizzano i dati dei corrispettivi giornalieri, al momento dell’effettuazione dell’operazione, mediante l’uso del Registratore Telematico di cui al punto 1, con l’osservanza delle regole riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi memorizzati dal Registratore Telematico/server RT può essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. (1)

3.2 La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l’uso del Registratore Telematico che, al momento delle chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, con l’osservanza delle regole riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

3.3 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai punti precedenti sono effettuati a partire dal primo giorno di messa in servizio del Registratore Telematico.

3.4 La trasmissione telematica di cui al punto 3.2 si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante un esito di ricezione, secondo le modalità e i tempi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse, per i motivi definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento; in tal caso, gli esercenti effettuano la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

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(1) Punto sostituito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 18 aprile 2019, n. 99297; successivamente sostituito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 20 dicembre 2019, n. 1432217.

 

4. Informazioni da memorizzare e trasmettere

4.1 Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono riportate nell’allegato alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI".

4.2 Al fine di consentire un congruo periodo di adeguamento dei registratori telematici, a partire dal 1° marzo 2020 è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall’allegato denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 6.0 - novembre 2017" o, in alternativa, secondo le specifiche previste dall’allegato denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - marzo 2020". A partire dal 1° gennaio 2022 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente nel rispetto del predetto allegato tecnico denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - marzo 2020. (1)

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(1) Punto inserito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 20 dicembre 2019, n. 1432217; successivamente modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 30 giugno 2020, n. 248558; successivamente modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 23 dicembre 2020, n. 389405; successivamente modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 30 marzo 2021, n. 83884; successivamente modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 7 settembre 2021, n. 228725.

 

5. Adempimenti in caso di mancato o irregolare funzionamento dei Registratori Telematici

5.1 In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. Nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono disciplinate le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi titolo del Registratore Telematico.

 

6. Trattamento dei dati

6.1 I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

6.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.

6.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

 

7. Sicurezza dei dati

7.1 L’autenticità, la inalterabilità e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni di cui al punto 4.1, è garantita dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell’Agenzia delle entrate e dalla connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su canale cifrato TLS, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

7.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

 

8. Procedura d’informazione comunitaria

8.1 Il presente Provvedimento è stato oggetto di procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

 

9. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche

9.1 Manutenzioni correttive ed evolutive dei tracciati e delle specifiche tecniche allegate saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.

 

MOTIVAZIONI

L’articolo 9, comma 1, lettera d) della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito delega al Governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che, al comma 1 dell’articolo 2, stabilisce che - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relative alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; il medesimo articolo 2, inoltre, al comma 3 stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

Il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 2, definisce le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, la modalità per l’esercizio dell’opzione, l’individuazione delle informazioni da trasmettere, il loro formato e i termini di trasmissione, le regole di approvazione delle componenti hardware e software degli strumenti tecnologici citati atte a garantire la sicurezza (autenticità, integrità e riservatezza) dei dati memorizzati e trasmessi.

Le disposizioni definite nel presente documento, inoltre, stabiliscono i servizi attraverso cui gli operatori del settore (produttori degli apparecchi e laboratori abilitati) e i soggetti passivi IVA titolari degli apparecchi possono gestire il processo e monitorare i flussi informativi trasmessi: al riguardo, il sistema rende disponibili interfacce utente e servizi esposti per essere invocati dalle componenti hardware/software degli apparecchi.

Gli strumenti tecnologici di cui al predetto art. 2, comma 3, sono definiti "Registratori Telematici" e, a seguito della loro attivazione on-line, sono censiti automaticamente dall’Agenzia delle entrate e identificabili mediante un apposito QRCODE.

Al fine di consentire l’esercizio dell’opzione di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anche ai contribuenti che alla data del 1° gennaio 2017 sono dotati di Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all’art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, è previsto che questi ultimi possano essere adattati a Registratori Telematici, seguendo le regole stabilite dal punto 2.8 delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Tale adattamento può essere effettuato, oltre che per i Registratori di cassa già in servizio, anche per quelli prodotti ma non in servizio, nonché per quelli prodotti oltre la data del 1° gennaio 2017 sulla base di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 dello Statuto dei Contribuenti (Legge 27 luglio 2000, n. 212) e al fine di evitare oneri aggiuntivi ai contribuenti stessi, l’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. L’anno in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati rappresenta il primo dei cinque anni solari di efficacia dell’opzione.

Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

Con il presente provvedimento viene peraltro stabilito che i Registratori Telematici possono essere utilizzati, a partire dal 1° gennaio 2017, anche come Registratori di cassa qualora il contribuente non abbia esercitato l’opzione per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Inoltre, al fine di uniformare, aggiornandola e semplificandola, la procedura di approvazione tanto dei Registratori di cassa quanto dei Registratori Telematici che verranno sottoposti al processo di approvazione dopo la pubblicazione del presente provvedimento, viene stabilito che i requisiti tecnici che tali strumenti devono rispettare sono quelli descritti nel documento "Prescrizioni tecniche per l’approvazione" allegato alle specifiche tecniche pubblicate insieme al provvedimento stesso.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

 

b) Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

- Legge 26 gennaio 1983, n. 18;

- Decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983;

- Legge 30 dicembre 1991 n. 413;

- Legge 27 luglio 2000, n. 212;

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003;

- Decreto Ministeriale 17 giugno 2014;

- Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g));

- Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;

- Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato 1

API REST DISPOSITIVI

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

API REST GESTIONALI

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

CODE LIST

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 4

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’APPROVAZIONE

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 5

TIPI DATI API DISPOSITIVI E GESTIONALI

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 6

TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 7

TRACCIATO DGFE

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 8

TIPI DATI DOCUMENTO COMMERCIALE VALIDO AI FINI FISCALI

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 9

DATI FATTURA

(omissis)

 

(L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore")

 

 

Allegato 10

SPECIFICHE TECNICHE

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato il 28 ottobre 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.