Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 maggio 2018, n. 12555

INPS - Sgravi contributivi - Art. 3, Legge n. 448/1998 - Recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza del 12 aprile 2012 la Corte d'appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado, che aveva accolto l'opposizione proposta da C.G. avverso la cartella esattoriale per il pagamento, all'INPS, di euro 5.737,20 per sgravi contributivi previsti dall'art. 3 della legge n. 448 del 1998, indebitamente fruiti nel periodo ottobre 1998 - febbraio 2001.

2. Per la Corte di merito il riconoscimento del diritto del datore di lavoro allo sgravio totale triennale (previsto dalla citata legge n. 448) anche per i lavoratori assunti successivamente al recepimento dell'accordo di riallineamento trovava fondamento nella validità degli accordi di riallineamento contributivo pari a quella dei contratti collettivi di categoria, conseguendone la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio.

3. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I., con un motivo cui C.G. resiste con controricorso; Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata.

 

Ragioni della decisione

 

4. Con l'unico motivo di censura l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 5, 6 e 7, e 75, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell'art. 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, con legge 28 novembre 1996, n. 608, per avere la Corte di merito riconosciuto il beneficio degli sgravi totali triennali, di cui alla citata legge n. 448 del 1998, in riferimento ai lavoratori assunti dopo il recepimento degli accordi di riallineamento senza considerare l'applicabilità, per l'assunzione dei predetti lavoratori, delle medesime regole fissate dall'art. 5, del citato decreto-legge n. 510 del 1996 convertito in legge n. 608 cit. e, pertanto, il necessario rispetto dei contratti collettivi di categoria e non già dell'accordo provinciale di riallineamento retributivo; l'istituto assumeva, pertanto, l'indebita percezione dello sgravio contributivo a seguito del mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali.

5. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

6. Osserva preliminarmente la Corte che non può dirsi formato un giudicato interno, per difetto di gravame dell'INPS sulla tematica (così definita dalla parte intimata), affrontata dal primo giudice, dell'osservanza, da parte del datore di lavoro, del contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali più rappresentative piuttosto che da altre non riconosciute più rappresentative sul piano nazionale, non inerendo la predetta affermazione al thema decidendum, ancora sub judicio e puntualmente devoluto dall'INPS soccombente, con il gravame, innanzi alla Corte di merito, ed ora in sede di legittimità, del mancato rispetto della contrattazione collettiva nazionale per avere il datore di lavoro applicato, anche nei confronti dei lavoratori assunti successivamente al recepimento dell'accordo di riallineamento, non un contratto collettivo nazionale sibbene l'accordo provinciale di riallineamento retributivo.

7. Tanto premesso, le fonti normative che fanno da cornice alla questione all'esame sono rappresentante innanzitutto dalla legge finanziaria per l'anno 1999 che ha introdotto un'agevolazione, in forma di sgravio contributivo totale triennale, per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001, dalla legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 3, comma 5, condizionandolo, fra gli altri requisiti e per quanto in questa sede rileva, al rispetto, per i neo assunti, dei contratti collettivi nazionali (punto g, art. 3, co. 6 legge n. 448 cit.).

8. La sentenza impugnata parifica alla predetta condizione, di rispetto dei contratti collettivi nazionali, l'adesione agli accordi provinciali retributivi di riallineamento con opzione interpretativa che non trova, tuttavia, alcun significativo riscontro normativo che conduca a tale assimilazione.

9. Invero l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, in legge n. 608 del 1996, ha introdotto, al dichiarato fine di sospendere «la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389», l'istituto del riallineamento retributivo, più correttamente, l'adesione del datore di lavoro all'accordo di riallineamento retributivo con la previsione del graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro; ha riconosciuto, ai predetti accordi, validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, quale requisito per l'applicazione, a favore delle imprese, di tutte le normative nazionali e comunitarie.

10. Sempre il richiamato articolo 5, al comma 3, secondo periodo, prevedendo, quanto agli sgravi contributivi, che «l'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1», rivela l'intento del legislatore di consentire al datore di lavoro, che aderisca all'accordo provinciale di riallineamento, di fruire dei benefici contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali limitatamente ai lavoratori già dipendenti del datore di lavoro al recepimento dell'accordo provinciale incentivandolo con il graduale recepimento della contrattazione collettiva (al più tardi, entro trentasei mesi dal recepimento dell'accordo provinciale) e con lo sgravio contributivo quale conseguenza del dichiarato fine sospensivo richiamato nell' incipit del più volte richiamato articolo 5.

11. Del resto questa Corte, sia pure delibando la diversa questione dell'incumulabilità, in riferimento ai medesimi lavoratori, delle agevolazioni previste in relazione al recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo con i benefici stabiliti dall'art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 per la creazione di nuova occupazione, ha più volte ribadito le diverse finalità perseguite dalle due normative, rispettivamente, di favorire la regolarizzazione della manodopera esistente e di incrementare effettivamente l'occupazione (v., per tutte, Cass. 3 aprile 2017, n. 8611, ed ivi i precedenti richiamati oltre il rilievo del carattere derogatorio della disciplina sui contratti di riallineamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato).

12. Ulteriore conferma dell'inapplicabilità degli accordi provinciali di riallineamento ai lavoratori assunti in epoca successiva al recepimento si rinviene nelle peculiari modalità fissate dal legislatore, nel comma 4 dell'articolo 5 in esame, per individuare, per il calcolo dei contributi, nella retribuzione fissata dagli accordi di riallineamento, la retribuzione di riferimento comunque in misura non inferiore al 25 per cento del minimale per i periodi antecedenti al recepimento, il 50 per cento dal momento del recepimento dell'accordo per i 36 mesi ed infine la regola generale.

13. Inoltre il comma 3-sexies dell'articolo 5, introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 510, ha attribuito al datore di lavoro la facoltà di individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento, i lavoratori (per l'appunto già alle sue dipendenze) e i rispettivi periodi di attività precedenti all’accordo di recepimento per i quali richiedere, d’intesa con le parti che hanno stipulato l’accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all’azienda, l’adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.

14. Ed ancora, la clausola di salvezza dei versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (art. 5, comma 4, ultimo periodo, d.l. n. 510 del 1996 cit.) ha del pari reso palese la ratio legis di favorire l'emersione e regolarizzazione della manodopera esistente.

15. Neanche risulta dirimente, per validare la tesi della Corte di merito, l'affermata espressa validità degli accordi di riallineamento ai contratti collettivi, enunciata nel penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 5, trattandosi di parificazione degli accordi di riallineamento volta a rafforzare la valenza attribuita, nello stesso comma, sempre ai fini del godimento delle agevolazioni - al rispetto della condizione, prevista dal D.L. n. 388 del 1989, art. 6, comma 9, lettera c), del versamento ai lavoratori di retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

16. Conforta, infine, l'opzione interpretativa sin qui argomentata, l'esplicita previsione normativa, introdotta solo con l'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dello sgravio contributivo concesso ai datori di lavoro che abbiano aderito ad un accordo di riallineamento entro un anno dalla decisione della Commissione delle Comunità europee.

17. Si tratta, ancora, di disciplina per favorire l'emersione del lavoro irregolare rivolta ai datori di lavoro che abbiano aderito ad un accordo di riallineamento nel termine annuale dalla decisione della Commissione delle Comunità europee, per la durata del programma di riallineamento, e comunque per non più di cinque anni, con condizioni, anche temporali, e requisiti per fruire dello sgravio contributivo estranei a questo giudizio di legittimità.

18. In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è conformata agli esposti principi, deve essere cassata e la Corte, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod.proc.civ., per non essere necessari ulteriori accertamenti, rigetta l'opposizione.

19. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede alla regolazione delle spese per la parte rimasta intimata.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione; condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 per onorari per il giudizio di primo grado, euro 1.500,00 per onorari per il giudizio di secondo grado, oltre esborsi in misura di euro 200,00 per il primo grado ed euro 250,00 per l'appello; condanna, inoltre, la parte intimata al pagamento delle spese per il giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.