Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE CDL - Circolare 11 novembre 2016, n. 1137

Antiriciclaggio

 

Sommario:

1) Premessa

2) Quadro normativo

3) Nozioni generali

4) Ambito di applicazione e obblighi a carico del Consulente del lavoro

5) Conclusioni

 

Premessa

La disciplina in esame persegue l’obiettivo di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo. A tal fine, i principi generali dell’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, prevedono che i destinatari delle disposizioni del decreto adottino "idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno e di valutazione e gestione del rischio". Il Ministero della Giustizia, con l’intento di garantire omogeneità di comportamento, con proprio Decreto del 16 aprile 2010, ha indicato gli indici di anomalia per i professionisti e i revisori.

 

Quadro Normativo

D.Lgs. 16 novembre 2007, n. 231; Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 - Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2007, n. 172 - Serie generale); Direttiva 1° agosto 2006 n. 2006/70/CE, emanata dalla Commissione in esecuzione della III Direttiva (2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), con lo scopo di definire il concetto di «persone politicamente esposte» e di fissare i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata artt. 1 e 22 della Legge Delega 25 gennaio 2006, n. 29 - (Legge Comunitaria 2005); Direttiva 26 Ottobre 2005, n. 2005/60/CE (III Direttiva); Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Nozioni generali

Se commessi intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il delitto di "riciclaggio" è previsto dall’art. 648 bis C.P., il quale individua colpevole di tale reato "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa". L’art. 648 ter del C.P.dispone che è perseguibile e soggetto alla pena ivi prevista chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

 

Ambito di applicazione e obblighi dei Consulenti del Lavoro

Il Consulente del Lavoro è destinatario della disciplina di cui all’art. 12, comma 1, lettera a) del predetto D.Lgs. 231/2007 e, pertanto, fatto salvo l’esenzione, disposta dallo stesso art. 12, comma 3, "Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12", già illustrata dalla Fondazione Studi con il parere n. 2 del 27 maggio 2013, è fatto obbligo allo stesso di acquisire tutte le informazioni relative al cliente all’inizio del rapporto di consulenza e di procedere all’adeguata verifica della clientela a mezzo:

1) identificazione cliente;

2) identificazione del titolare effettivo;

3) ottenimento di informazioni su natura e scopo della prestazione professionale;

4) controllo costante durante la prestazione professionale;

5) registrazione e conservazione dati;

6) segnalazioni delle operazioni sospette;

7) formazione del personale ove esistente.

A titolo meramente esplicativo e non esaustivo sono oggetto di adeguata verifica le seguenti prestazioni professionali:

- consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo;

- consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un’azienda che necessiti la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali;

- consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti;

- consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti;

- gestioni di posizioni previdenziali e assicurative;

- assistenza e rappresentanza nel contenzioso amministrativo del lavoro e previdenziale;

- assistenza e consulenza nella mediazione e certificazioni contratti;

- assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;

- gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia;

- gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;

- consulenza di materia di contabilità e bilanci;

- ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;

- redazioni di stime e perizie di parte;

- assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti;

- arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.

 

Conclusioni

Quanto sopradetto comporta che i Consulenti del Lavoro sono in ogni caso obbligati ad effettuare l’adeguata verifica della clientela, registrare e conservare i dati e formare il personale ove esistente. Inoltre, gli stessi sono vincolati, fatte salve le specifiche esenzioni, all’osservanza di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 231/2007, in considerazione del combinato disposto degli artt. 43 e 16, comma 1, del suddetto D.Lgs. 231/2007, che, tra l’altro, dispone in modo tassativo l’obbligo per i professionisti di effettuare l’adeguata verifica della clientela "quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile".