Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 06 aprile 2018, n. 26/E

Istanza di consulenza giuridica. Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie in seguito all’emanazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71

 

Le associazioni.......... hanno presentato un’istanza di consulenza giuridica per avere delucidazioni sul regime IVA applicabile ai corrispettivi delle prestazioni rese dalle Banche depositarie di OICR nei confronti delle società di gestione del risparmio (SGR).

Sul tema, l’Agenzia si è pronunciata con la risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013, in cui - a seguito di un’articolata attività di indagine - si è stabilito che nel caso di corrispettivo unitariamente pattuito a fronte dei diversi servizi (imponibili ad IVA ed esenti da imposta) resi dalla banca depositaria, l’incidenza delle prestazioni imponibili potesse essere quantificata nella misura percentuale del 28,3 per cento del corrispettivo stesso.

Le Associazioni istanti chiedono ora se le conclusioni, cui l’Amministrazione finanziaria è pervenuta con la citata risoluzione n. 97/E, mantengano la loro validità alla luce delle modifiche normative introdotte - in materia di disciplina dei compiti del depositario di OICR - dal D.Lgs. n. 71 del 18 aprile 2016. Tale norma, recependo la direttiva 2014/91/UE, è intervenuta sull’articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e ha eliminato la possibilità per le SGR di delegare al depositario il calcolo del valore delle parti degli OICR (o calcolo del NAV) secondo il "modello dell’affidamento"; da ciò deriva che tale attività può ora essere svolta dal depositario per conto del gestore esclusivamente secondo il "regime di esternalizzazione".

La preoccupazione delle Associazioni istanti deriva dal fatto che - a seguito dell’intervento operato dal D.Lgs. n. 71 del 2016 - il denominatore del rapporto, da cui era possibile ricavare la percentuale del 28,3 per cento, deve ora essere ridotto delle prestazioni legate al calcolo del NAV, potendo tale ultima attività essere affidata a terzi esclusivamente secondo il modello dell’esternalizzazione (ciò comporta, in sostanza, che debbano essere espunti - dal compenso unitariamente previsto per i servizi in affidamento - i servizi connessi al NAV).

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Le Associazioni istanti ritengono che l’analisi in precedenza effettuata, il cui esito era stata la determinazione della percentuale del 28,3 per cento, abbia tenuto conto dei diversi modelli organizzativi esistenti per il calcolo del NAV, e sostengono altresì che la percentuale medesima sia stata calcolata in eccesso rispetto al dato puntuale ottenuto, anche in vista di eventuali future modifiche normative.

A dimostrazione del fatto che la percentuale citata è stata ottenuta tenendo conto dell’operatività dei diversi soggetti del settore, le Associazioni citano la risoluzione n. 97/E del 2013, in cui si afferma genericamente che "....... peraltro, atteso che l’esame è stato condotto con riferimento ai servizi che la banca depositaria rende a tutte le tipologie di fondi (i.e. fondi comuni aperti, fondi di tipo chiuso, fondi immobiliari, ecc.), la percentuale individuata può considerarsi rappresentativa dell’attività di controllo e di sorveglianza svolta nei confronti di tutte le tipologie di OICR, a prescindere dall’oggetto dell’investimento degli stessi e dal modello organizzativo adottato".

Il parere degli istanti, pertanto, è che le recenti modifiche apportate dal legislatore non mutino le conclusioni cui era giunta la citata risoluzione n. 97/E in termini di valore percentuale.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

Come già sopra richiamato, nel 2013 è stato intrapreso un processo di analisi del modello di Banca depositaria, condiviso sia dal business che dall’Agenzia delle entrate; tale processo ha portato alla definizione di una stima attendibile della quota del corrispettivo delle attività di "controllo", imponibile ai fini IVA, rispetto a quella relativa alle "altre attività" (esenti IVA), prestazioni per cui era stato previsto un corrispettivo unitario.

Il percorso di analisi è stato costruito su un modello teorico di ripartizione dell’attività complessiva svolta dalle banche depositarie con riferimento al periodo 2011, prendendo le mosse da un’accurata indagine sulle modalità di svolgimento delle attività di un campione rappresentativo di tali operatori (le c.d. "Banche Proponenti"). In particolare, è stata effettuata una disaggregazione dell’attività di Banca Depositaria nelle seguenti componenti qualificate in Macro-classi, intese come funzioni/attività elementari non ulteriormente scindibili:

i) Controllo Banca Depositaria

ii) Tenuta Conti di Liquidità

iii) Calcolo NAV

iv) Gestione Partecipanti

v) Assistenza Amministrativa.

Le risorse dirette e indirette, sia umane che materiali, sono state imputate alle varie "Macro-attività" rientranti nel servizio di banca depositaria ed è stato calcolato il rapporto tra l’ammontare delle risorse assorbite dalla funzione di controllo (Numeratore) - la sola considerata come imponibile ai fini IVA - rispetto al totale delle risorse assorbite dal servizio complessivo di banca depositaria (Denominatore), remunerato da un corrispettivo unitariamente determinato. Detto rapporto esprimeva, in linea generale, la quota parte di attività di banca depositaria riferibile alla funzione di controllo.

Quanto al perimetro di osservazione, l’analisi è stata compiuta con riguardo ad entrambi i modelli di business utilizzati dalle banche depositarie, vale a dire sia con riferimento ai servizi prestati in modalità "affidamento" sia a quelli adempiuti in modalità "tradizionale", intendendosi:

- per "tradizionale", il modello caratterizzato da un modesto ricorso all’affidamento dei servizi di calcolo del NAV alle banche depositarie da parte dei clienti e, quindi, da un rilevante peso delle attività di Controllo Banca Depositaria sul servizio complessivo;

- per "affidamento", il modello caratterizzato da un elevato ricorso all’affidamento dei servizi di calcolo del NAV alle banche depositarie da parte dei clienti e, quindi, da una minore incidenza delle attività di Controllo Banca Depositaria sul servizio complessivo.

Le valutazioni congiuntamente effettuate hanno portato a determinare nel 28,3 per cento la quota di incidenza delle attività imponibili IVA sul totale delle attività svolte dalle banche depositarie: come già sopra ricordato, tale risultato è stato reso noto con la risoluzione n. 97/E del 2013.

Il quadro normativo di riferimento, tuttavia, è radicalmente mutato; il D.Lgs. n. 71 del 2016, di recepimento della direttiva 2014/91/UE, infatti, è intervenuto nella materia in disamina intervenendo, tra gli altri, sull’articolo 48 del TUF (successivamente modificato dall’articolo 2, comma 41, del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129), nel quale è stata eliminata la possibilità per le SGR di "affidare" alla Banca depositaria il calcolo del valore della quota delle parti degli OICR (calcolo del NAV secondo il c.d. "regime dell’affidamento"), lasciando quale unica opzione la possibilità di delegare tale attività alla banca depositaria secondo il regime dell’esternalizzazione: a condizione, quindi, che si provveda a separare, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l’espletamento delle funzioni di depositario dagli altri compiti potenzialmente confliggenti.

In particolare, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 48 del TUF dispone che "il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell’OICVM, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l’espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell’Oicr".

Successivamente, con Provvedimento del 23 dicembre 2016, la Banca d’Italia ha adeguato il testo del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio alle nuove disposizioni, introducendo, nell’alveo del compenso spettante alla SGR, una nuova componente rappresentata dal "costo per il calcolo del valore della quota, che dovrà essere avvalorata sia nel caso di svolgimento diretto da parte della SGR di tale attività, sia nel caso in cui sia esternalizzata a terzi".

Per effetto del recepimento della direttiva 2014/91/UE, è stata quindi eliminata la possibilità per le SGR di delegare al depositario il calcolo del valore delle parti degli OICR (i.e., "Calcolo NAV") secondo il modello dell’affidamento, potendo tale attività essere svolta dal depositario per conto del gestore esclusivamente secondo il "regime di esternalizzazione".

Le richiamate modifiche normative, oltre a segnare il superamento del regime dell’affidamento che aveva caratterizzato il modello di business oggetto dell’analisi svolta nel 2013, comportano - per le banche depositarie fornitrici del servizio di calcolo del NAV in outsourcing - la necessità d’individuare in modo analitico le funzioni svolte e le risorse impiegate in relazione a tale servizio.

Di conseguenza, una delle Macro-attività considerate nella forfettizzazione originaria diviene frutto di un’autonoma determinazione nell’ambito di un’attività non più indistinta dagli altri servizi prestati dalla Banca depositaria e non più riconducibile al compenso a questa spettante, rendendo il modello teorico generato nel 2013 non più aderente alla struttura dei costi attuale (e prospettica) e non più adeguato, in considerazione delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 71 del 2016.

Per le ragioni rappresentate, si ritiene che la percentuale di imponibilità del 28,3 non appaia più adeguata a quantificare le attività imponibili ad IVA rispetto al totale della attività prestate indistintamente dalle banche depositarie;

tale percentuale, infatti, è frutto dell’analisi che includeva nella forfetizzazione anche il calcolo del NAV, secondo il modello dell’affidamento (servizio oggi escluso da tale modello alla luce delle novità illustrate, introdotte dal D.Lgs. n. 71 del 2016).

Si è, pertanto, del parere che gli operatori debbano attivarsi, nel rispetto del mutato quadro normativo, sia per un tempestivo adeguamento delle convenzioni già esistenti tra le varie banche depositarie e le SGR, sia in sede di redazione di eventuali nuove convenzioni, al fine di dare distinta evidenza ai corrispettivi pattuiti per i vari servizi resi dalla banca depositaria, identificando in modo specifico i diversi servizi e il regime IVA cui gli stessi debbono essere assoggettati.

In ogni caso, in considerazione della situazione di incertezza normativa e dell’affidamento generato in capo agli operatori dalle indicazioni fornite dalla risoluzione n. 97/E del 2013, si è del parere che ricorra, per il periodo d’imposta 2017, l’esimente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e non si rendano pertanto irrogabili le sanzioni amministrative.