Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 maggio 2017, n. 13567

Tributi - Ici - Maggiore imposta dovuta - Suolo edificatorio ricadente in zona di espansione C2 e C3

 

Esposizione dei fatti di causa

 

1. La società C. I. Bari 2 s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento con cui il Comune di Bari aveva accertato per l'annualità 2006 la maggiore Ici dovuta in relazione ad un suolo edificatorio ricadente in zona di espansione C2 e C3.

La commissione tributaria provinciale di Bari rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la CTR della Puglia lo accoglieva parzialmente rideterminando il valore complessivo dell'area oggetto dell'imposta in euro 19.847.754.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Bari affidato ad un motivo. Resiste la contribuente la quale ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi illustrati con memoria.

3. Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., e violazione dell'art. 111 Cost. per motivazione carente ed apparente. Sostiene che la CTR ha valutato in euro 45,00 per metro quadrato il terreno oggetto dell'imposta sulla base del fatto che l'area non era immediatamente edificabile e non aveva considerato elementi ulteriori quali la vantaggiosa esposizione rispetto al centro della città, la sussistenza di servizi primari e secondari e la vicinanza alla viabilità principale. Inoltre la CTR erroneamente ha ritenuto priva di valore probatorio la perizia redatta in altra causa ed avente ad oggetto terreni limitrofi dalla quale si evinceva che il valore dell'area era pari ad euro 65 per metro quadrato.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale la contribuente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1 e 32 d. Ivo 546/92 e 157 cod. proc. civ.. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che la contribuente fosse decaduta dalla facoltà di dedurre la nullità della CTU espletata dall'Agenzia del territorio in quanto l'eccezione era stata tempestivamente proposta.

5. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 e 5 D. Lvo 546/92. Sostiene che la CTR, nella determinazione del valore dell'area, non ha fatto applicazione dei parametri di cui all'art. 5 D. Lvo 546/92, non avendo tenuto conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ne derivava che il valore dell'area determinata in euro 45,00 per metro quadrato era ingiustificato poiché all'inizio del 2006, in mancanza dello strumento attuativo, la possibilità di realizzazione degli interventi previsti dal PRG era compressa e non risultavano atti pubblici idonei a rilevare prezzi medi di mercato relativi a vendite di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

Esposizione dei fatti di causa

 

1. Osserva preliminarmente la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla controricorrente con riguardo al difetto di autosufficienza del ricorso è infondata. Invero il ricorrente ha esposto gli elementi essenziali relativi allo svolgimento del processo ed alla materia del contendere per la cui decisione, trattandosi di questione di mero diritto, era ultronea la produzione documentale indicata dalla controricorrente.

2. Infondata è, altresì, l'eccezione preliminare con cui la controricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso per essere stato formulato in relazione alla violazione di norme sia sostanziali che processuali così da configurarsi come motivo privo di specificità. Invero l'errore nella intitolazione del motivo non determina ex se l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere, come nel caso di specie, alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. n. 14026 del 03/08/2012).

3. Ciò posto, osserva la Corte che il motivo di ricorso principale ed il secondo motivo di ricorso incidentale debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Entrambe le parti deducono violazione di legge per aver la CTR determinato il valore dell'area senza tener conto di criteri ulteriori e la controricorrente, in particolare, si duole del fatto che la CTR non si è attenuta ai criteri tassativamente indicati dall'art. 5 D. Lvo 504/1992. La Corte di legittimità ha già affermato il principio, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui, ai fini della determinazione del valore imponibile per l'applicazione dell'ICI, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Cass., 30 giugno 2006, n. 15165). Tali criteri, normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi (Cass. n. 14385 del 15/06/2010; Cass., n. 19515 del 19/12/2003; Cass. n. 20256 del 23/7/2008 ) e non possono essere surrogati da valutazioni effettuate sulla base di un'aprioristica e del tutto indimostrata valutazione basata su altri argomenti. In altri termini, stante il percorso vincolato dettato, in relazione alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, dal D.Lgs n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell'anno di imposizione, ai criteri normativi sopra indicati (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede.

La CTR non si è attentata al principio testè enunciato, per il che i motivi proposti sono fondati.

4. Il primo motivo di ricorso incidentale rimane assorbito.

5. In accoglimento del motivo di ricorso principale e del secondo motivo di ricorso incidentale, l’impugnata decisione va, dunque, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso del Comune di Bari, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.