Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16555

Imposte dirette - IRPEG - Accertamento - Reddito d’impresa - Attività istituzionale - Agevolazioni tributarie

 

Rilevato che

 

1. l'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro l'Azienda Sanitaria Locale (...) per la cassazione della sentenza n. 30/26/2010 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, emessa il 18/1/2010, depositata il 15/6/2010 e non notificata, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio, in controversia concernente l'impugnativa del diniego tacito di rimborso di asseriti maggiori importi versati a titolo di Irpeg per gli anni dal 1999 al 2005, in conseguenza dell'assoggettamento a reddito fondiario degli immobili della A.S.L. strumentali all'esercizio dell'attività istituzionale svolta e della mancata applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 6 D.P.R. n. 601/73, prevista per gli enti ospedalieri;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Piemonte riteneva che le istanze di rimborso fossero fondate sul disposto dell'art. 40, comma 2, T.u.i.r. (ora 43), secondo cui l'autonomia reddituale del bene viene sempre meno qualora si tratti di bene strumentale per natura e non per destinazione; inoltre rilevava che la cd. "decommercializzazione", di cui all'art. 88 T.u.i.r. (ora 74), dovesse avere effetto solo ai fini del reddito di impresa; infine, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 6 D.P.R. n. 601/73, sosteneva l'applicabilità dell'agevolazione, non solo agli enti ospedalieri, ma anche alle A.S.L.;

3. a seguito del ricorso dell'Ufficio, la società contribuente si costituisce, resistendo con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 16 maggio 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197;

 

Considerato che

 

1.1. con il primo motivo del ricorso l'Agenzia delle Entrate ha denunciato, ex art. 360 c.p.c., n. 3, "violazione e falsa applicazione degli artt. 40, art. 87, comma 1, lett. c), artt. 88 e 108 e 109 (vecchia formulazione) T.U.I.R.; per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati dalla A.S.L. per la propria attività subisca la "trasformazione" in reddito d'impresa ex art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986;

1.2. la censura è fondata alla luce del principio, già enucleato da questa Corte e dal quale questo Collegio non ritiene di discostarsi, non essendo stati forniti idonei motivi in tal senso, secondo cui alle aziende sanitarie locali è applicabile la previsione di cui all'art. 88, comma 2, lett. b), del T.U.I.R. (ora art. 74), secondo il quale, in tema di IRPEG, non costituisce esercizio di attività commerciale l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali;

"ne deriva che il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la "trasformazione" in reddito d'impresa ex art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato in maniera atomistica, sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l'art. 108 del d.P.R. citato" (Cass. nn. 29176 del 2008, 28176 del 2008, 9875 del 2011, 12773 del 2011, 3346 e 20249 del 2013, 9791 del 2014, 9718 del 2015, 4163 del 2018);

2.1. con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, nonché degli artt. 87, 88 e 108 D.P.R. n. 917/86 (vecchia formulazione), in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere il giudice di appello ritenuto l'applicabilità dell'agevolazione, prevista dall'art.6 D.P.R. n.601/73, non solo agli enti ospedalieri, ma anche alle A.S.L.;

2.2. la censura è fondata, sulla base del principio secondo cui "l'agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG sancita, per gli "enti ospedalieri", dal detto art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, non potendo esse equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell'assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già svolte da questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in "aziende ospedaliere", oppure quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle predette a.s.l." (Cass. nn. 1687 del 2016, 208 del 2014, 20249 del 2013);

3.1. da quanto esposto consegue che l'impugnata sentenza ha fatto applicazione di una non corretta regola iuris;

il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza di appello va cassata;

non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, il ricorso va deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della A.S.L. contribuente;

3.2. tenuto conto del definitivo consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale citato in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo della lite, vanno compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito (Cass. sent. n. 12773/2011); le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte controricorrente secondo la liquidazione effettuata in dispositivo;

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della A.S.L. (...); compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito; condanna la ASL controricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito.