Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 febbraio 2018, n. 2569

Tributi - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Agevolazioni fiscali "prima casa" - Revoca - Immobile di lusso - Litisconsorzio necessario tra alienante e acquirente - Esclusione

 

Fatti della causa

 

1. G.C. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza n. 176 del 06/03/2012 dep. 7 marzo 2012, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la legittimità dell'avviso di liquidazione delle imposte di registro ipotecaria e catastale, notificato ad esso ricorrente, in revoca delle agevolazioni "prima casa" fruite per l'acquisto di un immobile risultato essere -secondo la tesi espressa dall'amministrazione finanziaria, confermata dalla Commissione regionale - di dimensioni superiori a 240 mq e dunque di lusso, ai sensi dell'articolo 6 del d.m. Lavv. Pubb., 2 agosto 1969, e come tale escluso dal beneficio.

 

Motivi della decisione

 

1. Con i due motivi di ricorso, il C. deduce, rispettivamente:

1.1. in relazione all'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., che la sentenza impugnata sia nulla per violazione degli artt. 14 e 29 del d.lgs. 546/92, in quanto resa in mancanza di partecipazione al giudizio dell'alienante, da considerarsi litisconsorte necessario, e senza disporre la riunione di tale giudizio con quello proposto contro l'avviso di liquidazione, dal medesimo alienante;

1.2. in relazione all'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., che la sentenza sia viziata da contraddittorietà della motivazione per avere la Commissione Tributaria Regionale errato sia nel ritenere le due stime esibite dagli uffici finanziari a sostegno della tesi per cui l'immobile in questione aveva dimensioni tali da dover essere considerato di lusso, più attendibili rispetto alla perizia di parte di esso ricorrente, sia nel ritenere che le risultanze delle suddette stime non erano state contestate in modo puntuale da esso ricorrente quando invece, dalle produzioni del giudizio di primo grado, risultava che l'intero procedimento valutativo dell'ufficio finanziario era stato contestato in modo tale da smentirne le conclusioni.

2. I motivi di ricorso non sono fondati.

3. Riguardo al primo si osserva che, sebbene sul piano sostanziale il venditore e l'acquirente siano tenuti in solido, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 131 del 1986 e dell'art. 11 del d.P.R. n. 347 del 1990, al pagamento per intero delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, in caso di revoca dei benefici per l'acquisto della prima casa, quando la revoca sia dovuta - come nel caso di specie - ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti (Cass., 3 febbraio 2017, n. 2889), ciò tuttavia non determina, sul piano processuale, il litisconsorzio necessario tra acquirente e venditore né la necessità di riunire i procedimenti da essi iniziati separatamente contro la revoca e i conseguenti avvisi di liquidazione, a pena di nullità delle relative sentenze; il rapporto di solidarietà non determina, infatti, l'inscindibilità della causa tra più soggetti nel senso inteso dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1 - il quale postula che la fattispecie costitutiva dell'obbligazione, risultante dai contenuti concreti dell'atto autoritativo impugnato, sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e che l'impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti elementi (Cass. n. 24063/2011; n. 24098/2014; ord. n. 15958/2015); né in senso contrario è conferente il richiamo, contenuto in ricorso, alle sentenze di questa Corte n. 14815/2008 e n. 1052/07, posto che entrambe si riferiscono a casi di processi caratterizzati da inscindibilità dell'oggetto (la prima, al caso di processo avente ad oggetto un atto di rettifica, fondato su un accertamento unitario, delle dichiarazioni dei redditi di una società di persone e dei soci con conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, impugnato; la seconda - sulla cui inconferenza rispetto a fattispecie del tutto analoghe a quella di cui si tratta, hanno posto l'accento le già citate pronunce n. 24063/2011 e n. 24098/2014 - si riferisce non ad un atto involgente i rapporti tra cedente e cessionario ma ad un atto di accertamento di valore determinato unitariamente con ripartizione proporzionalmente tra i singoli lotti il valore complessivo accertato).

4. Riguardo al secondo motivo di ricorso si osserva che con esso, in entrambe le relative articolazioni (v. sopra punto 1.2.), il ricorrente non denuncia, in effetti, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata - il ricorrente non dice, cioè, che a base della decisione sono stati posti più argomenti in contrasto irriducibile tra loro talché risulta impossibile comprendere come sia stato possibile giungere alla decisione stessa; del resto non avrebbe potuto dirlo visto che la sentenza è coerentemente motivata sulla scorta delle valutazioni contenute nelle due stime dell'immobile redatte dalla amministrazione il 4 marzo 2009 e il 15 febbraio 2008, criticamente vagliate e recepite dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sottolineatura che le risultanze del confronto tra la seconda e la prima stima non erano state oggetto di puntuale contestazione, ma fa valere una valutazione diversa e, a sua opinione, più corretta rispetto a quella effettuata dalla commissione, delle emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, mirando così inammissibilmente a trasformare il controllo di legittimità demandato a questa Corte in un terzo grado di giudizio sul merito della causa.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Niente sulle spese in assenza di attività difensiva dell'amministrazione.

7. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dall'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo, per il ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso proposto da G.C. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 176/ del 06/03/2012 del 7 marzo 2012;

niente sulle spese in assenza di attività difensiva dell'amministrazione;

dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.