Prassi - CNCE - Comunicato 02 febbraio 2018

Accordi Prevedi

 

Si inviano, in allegato, gli accordi stipulati dalle parti sociali con riferimento alla divulgazione, nei confronti di tutti i lavoratori edili, di apposita informativa relativa al contributo contrattuale versato a loro favore nel Fondo Pensione Prevedi.

Il primo dei due Accordi, che porta la data del 21 dicembre 2017, prevede l'indicazione obbligatoria della voce Fondo Prevedi nella busta paga mensile in corrispondenza del contributo a carico del datore di lavoro (compreso quello contrattuale) e la diffusione ai lavoratori dell'informativa sul contributo contrattuale, allegata allo stesso Accordo tramite:

- la busta paga del mese di gennaio 2018 (o quella del mese di febbraio, nel caso in cui l'azienda non abbia adempiuto a gennaio 2018) per tutti i lavoratori edili;

- la prima busta paga per tutti i lavoratori edili che verranno assunti successivamente al mese di gennaio 2018;

- la Certificazione Unica a fini fiscali che viene rilasciata ogni anno dal datore di lavoro con riferimento alle retribuzioni erogate nell'anno precedente;

- il contratto di assunzione del lavoratore, grazie alla trascrizione, nel contratto stesso, della clausola indicata nell'Accordo del 21 dicembre 2017 e la contestuale consegna al lavoratore dell'informativa allegata allo stesso Accordo.

L'Accordo del 21 dicembre 2017 è stato a suo tempo trasmesso ad Assosoftware che lo ha divulgato a tutte le aziende associate alla stessa e produttrici di software per le buste paga, per i conseguenti adempimenti.

Il secondo dei due Accordi, che porta la data del 30 gennaio 2018:

- richiama l'informativa che, ai sensi dell'Accordo del 21 dicembre 2017, ogni datore di lavoro deve fornire ai propri dipendenti, al momento dell'assunzione, tramite l'inserimento nel contratto di lavoro della clausola informativa riportata nell'Accordo citato e tramite consegna dell'informativa allegata ad entrambi gli Accordi;

- prevede la divulgazione, da parte delle Casse Edili a tutte le aziende associate alle stesse, dell'informativa allegata agli Accordi in esame, affinché le aziende possano divulgarla ai propri dipendenti;

- prevede la trasmissione, da parte delle Casse edili al Fondo Prevedi, dei contatti di cellulare e e-mail dei lavoratori e delle aziende associate alla Cassa Edile. Con specifico riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, richiamata nell'Accordo, si ricorda che la trasmissione dei suddetti dati al Fondo pensione nazionale di categoria è prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali - Manuale per le Casse Edili a suo tempo predisposto da CNCE in collaborazione con l'Autorità Garante per la Privacy;

- prevede la collaborazione delle Casse Edili con il Fondo Pensione nella divulgazione, ai lavoratori che ne facciano richiesta, delle comunicazioni informative prodotte dal Fondo secondo le direttive della Covip.

Nel restare a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

 

Allegato 1

Accordo 21 dicembre 2017

Il giorno 21/12/2017, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM-ANIER-CONFIMI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Facendo seguito a quanto già concordato con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto a favore di tutti i lavoratori soggetti ai CCNL Edili Industria, Edili Artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi,

al fine di consentire una capillare informazione, fin dal momento dell’assunzione, in merito al versamento del suddetto contributo,

Le Parti concordano l’obbligo, per i datori di lavoro che applicano i CCNL sopra richiamati e nei confronti di ciascun lavoratore edile soggetto ai medesimi Contratti di:

- indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo Prevedi, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio di cui sopra, in modo che sia sempre presente il riferimento "Fondo Prevedi";

- inserire l’informativa inerente il contributo contrattuale a Prevedi allegata alla presente:

- nella busta paga relativa al mese di gennaio p.v.;

e

- nella prima busta paga successiva all’assunzione di ogni lavoratore edile;

e

- in sede di trasmissione ad ogni lavoratore edile della Certificazione Unica annuale rilasciata a fini fiscali.

 

Le parti sottoscritte concordano sull’inserimento, nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, la seguente clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi "La informiamo che, per effetto dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro, l’azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Prevedi, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il CCNL."

 

Informativa relativa al contributo contrattuale nel Fondo Pensione Prevedi

Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili Industria, Edili Artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "contributo contrattuale".

Il contributo contrattuale, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l’"iscrizione contrattuale" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.

Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "Guida sul calcolo del contributo contrattuale" nella sezione "Documentazione - Normativa" del sito internet www.prevedi.it.

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l’1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda.

Il contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di Certificazione Unica, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte.

Sul sito internet www.prevedi.it troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante "Accedi al tuo Fondo Pensione" per accedere (previa registrazione nell’apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione "Chiedi la liquidazione a Prevedi" troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo Statuto e la Nota informativa del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web www.prevedi.it o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).

 

Allegato 2

Accordo 30 gennaio 2017

 

Accordo tra ANCE, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM-ANIER-CONFIMI E FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

 

Facendo seguito a quanto già previsto dalle Parti nazionali sopra indicate, firmatarie dei CCNL Edili-industria, Edili- artigianato e Edili-Aniem-Anier con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto per tutti i lavoratori soggetti ai medesimi Contratti, Le Parti sopra indicate stabiliscono che - come previsto dall’accordo 21 dicembre 2017 ogni datore di lavoro consegni ai propri dipendenti, contestualmente all’assunzione e unitamente al relativo contratto, apposita informativa relativa al suddetto contributo contrattuale predisposta dal Fondo Prevedi ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine tale informativa viene fornita in versione elettronica dal Fondo Prevedi a tutte le Casse Edili le quali sono tenute a trasmetterla nel medesimo formato a tutte le aziende iscritte alle Casse medesime, affinché stesse possano stamparla e consegnarla ai propri dipendenti al momento dell’assunzione; - ogni Cassa Edile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comunica i contatti di cellulare e le e-mail dei lavoratori e aziende associate al Fondo Prevedi affinché il Fondo possa utilizzarli per le proprie comunicazioni ufficiali (avviso di pubblicazione estratto conto, avviso di liquidazione, ecc.); - le Casse Edili collaborino con Prevedi per la divulgazione, ai lavoratori che ne facciano richiesta, delle comunicazioni informative prodotte dal Fondo secondo le direttive della Covip e che il Fondo renderà a tal fine disponibili, su supporto elettronico, alle stesse Casse Edili. Roma, 30 gennaio 2018,

 

INFORMATIVA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONTRATTUALE NEL FONDO PENSIONE PREVEDI

Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "contributo

contrattuale".

Il contributo contrattuale, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l’"iscrizione contrattuale" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.

Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "Guida sul calcolo del contributo contrattuale" nella sezione "Documentazione - Normativa" del sito internet www.prevedi.it.

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l’1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda.

Il contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di Certificazione Unica, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte.

Sul sito internet www.prevedi.it troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante "Accedi al tuo Fondo Pensione" per accedere (previa registrazione nell’apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione "Chiedi la liquidazione a Prevedi" troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo Statuto e la Nota informativa del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web www.prevedi.it o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).