Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2016, n. 13958

Tributi - Agevolazioni fiscali prima casa - Successivi atti di vendita dell’immobile e riacquisto entro l’anno di altro immobile - Condizioni - Prova della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquistati nelle singole transazioni

 

Svolgimento del processo

 

La sig.ra M.M., residente in Milano, impugnò dinanzi alla CTP di Milano l’avviso di liquidazione, notificato il 23 febbraio 2007, delle maggiori imposte dovute di registro, ipotecaria e catastale, con applicazione d’interessi ed irrogazione di sanzioni, con riferimento ad atto di acquisto in data 23 novembre 2004 dell'unità abitativa sita in Milano alla (...), per il quale aveva usufruito della c.d. agevolazione "prima casa".

Detto immobile era stato poi ceduto in data 28 giugno 2005 dalla contribuente ad altro acquirente, ma, in data 16 gennaio 2006 la sig.ra M. acquistò, sempre a titolo oneroso, altra unità abitativa sita in Milano alla Via (...), sempre beneficiando dell’agevolazione "prima casa" e chiedendo che il credito d’imposta di cui all’art. 7 della L. n. 448/1998, maturato avendo alienato nell’anno precedente l’immobile di (...), fosse portato in diminuzione sull’imposta dovuta per l’acquisto della nuova unità abitativa di Via (...).

L’atto impugnato aveva contestato alla contribuente la decadenza dall’agevolazione "prima casa" in relazione al primo acquisto, per non aver mai trasferito la propria residenza nell’immobile di (...), provvedendo contestualmente al recupero del credito d’imposta.

L’adita CTP di Milano rigettò il ricorso della contribuente e, a seguito dell’appello da quest’ultima proposto, la CTR della Lombardia, con sentenza n. 30/6/10 del 24 febbraio 2010, respinse il gravame, confermando la decisione di primo grado per non avere la contribuente mai trasferito la propria residenza nell’unità abitativa oggetto del primo acquisto, né avendo provato eventuale impedimento dovuto a causa di forza maggiore.

Avverso detta pronuncia la contribuente ricorre per cassazione in forza di un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia "in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 1, comma 1, quarto periodo e nota II bis della Parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 quanto all’imposta di registro, dell’articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 347/1990 quanto alle imposte catastali; dell’articolo 1 della Tariffa allegata al D. Lgs. 347/1990 quanto alle imposte ipotecarie.

Deduce l’erroneità in diritto della decisione impugnata che ha fatto riferimento a normativa pregressa (art. 1 comma 6 della L. 22 aprile 1982, n. 162) al fine di ritenere essenziale per il godimento dell’agevolazione l’effettivo trasferimento nell’unità abitativa oggetto del primo acquisto, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata per quanto riguarda l’imposta di registro e dell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale era sufficiente che (art. 1 nota II bis 1° comma della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986) si trattasse di casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al d.m. 1 agosto 1969 e che l’immobile fosse ubicato nel territorio del Comune dove la contribuente aveva la propria residenza al tempo dell’acquisto, o quest’ultima vi trasferisse la propria residenza entro 18 mesi dall’atto di acquisto.

La ricorrente evidenzia quindi come la nota II bis comma 4, ultimo periodo, escluda dalla previsione della decadenza dall’agevolazione, nel caso di alienazione entro il quinquennio dell’immobile per il cui acquisto si è usufruito del beneficio fiscale, l’ipotesi in cui, entro l’anno successivo dall’alienazione dell'immobile acquistato con il predetto beneficio, il contribuente proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

1.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

Si tratta, nella fattispecie, di plurimi atti di acquisto dei quali appare utile ripercorrere la cronologia: a) acquisto d’immobile in Milano, dove la contribuente era già residente, giusta decreto di trasferimento in data 21 giugno 2003, del G.E. presso il Tribunale di Milano, oggetto di successiva vendita in data 25 novembre 2003; b) successivo acquisto, entro l’anno, in data 23 novembre 2014, dell’immobile di (...), per il quale è stata richiesta l’agevolazione prima casa, senza che, pacificamente, la contribuente vi avesse mai stabilito la propria residenza; c) rivendita a terzi del predetto immobile in data 28 giugno 2005; d) nuovo acquisto, sempre con richiesta dell’agevolazione "prima casa", ed utilizzazione del credito d’imposta di cui all’art. 7, comma 1 2 della legge n. 448/1998, di altro immobile alla Via (...), dove la contribuente ha stabilito, come da certificazione anagrafica, la propria residenza dal 19 gennaio 2006 al 4 agosto 2006.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 30 aprile 2015, n. 8847; Cass. sez. 5, 3 febbraio 2016, n. 2072) ha di recente affermato che la lettera della richiamata disposizione della Tariffa, nel testo applicabile alla presente controversia, in coerenza con le finalità perseguite, non abbia inteso agevolare meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni da parte di acquirenti, che ne siano privi o ne siano rimasti privi a seguito di rivendita di altro in precedenza acquistato.

Ciò induce a ritenere, consolidando l’indirizzo ivi espresso, che, in caso di successivi atti di vendita dell’immobile e riacquisto entro l’anno di altro immobile, affinché il contribuente possa mantenere l’agevolazione, occorre che egli fornisca la prova che l’acquisto sia seguito dall’effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquistati nelle singole transazioni, in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata.

Detta condizione non ricorre, poiché è incontroverso che nell'acquisto dell’immobile di (...), secondo in ordine cronologico nella sequenza degli atti sopra riportati, la contribuente non ha mai trasferito la propria residenza.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.