Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 23 novembre 2017, n. 5

Imprese adibite alla pesca marittima - Arresto temporaneo obbligatorio - Riconoscimento di una indennità a sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1. In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250 è concessa, per l’anno 2017, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro.

2. L’indennità di cui sopra non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.

3. In caso di soci proprietari dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria, sia essa di persone che di capitali.

4. L’indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato.

 

Art. 2

(Modalità di accesso all’indennità)

 

1. Le imprese di cui all’articolo 1 presentano l’istanza, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, tramite il sistema telematico denominato "CIGS online". La procedura di inoltro e i relativi allegati verranno dettagliatamente indicati in una Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero www.lavoro.gov.it successivamente alla pubblicazione del presente decreto.

2. Nell’istanza, presentata in marca da bollo secondo la normativa vigente, devono essere indicati:

a) ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi dell’unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell’unità da pesca, numero UE, numero di iscrizione nei Registri delle Imprese di Pesca;

c) ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;

d) estremi dei provvedimenti ministeriali che hanno attivato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività e relativo periodo di interruzione effettuato;

e) elenco dei marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale del datore di lavoro cognome e nome, il codice fiscale, le coordinate bancarie per l’accreditamento dell’indennità ed il numero di giorni lavorativi di imbarco alla fine del/ dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio complessivi per l’anno 2017;

f) dichiarazione: "il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti";

g) modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l’indennità e corredato degli allegati previsti;

h) visto dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea obbligatoria, da far apporre all’Autorità stessa contestualmente al ritiro dei documenti di bordo depositati ad inizio arresto temporaneo obbligatorio, al fine di attestare l’effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio effettuati ed i marittimi regolarmente imbarcati per i giorni indicati per ciascun marittimo.

3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

4. Sono considerate irricevibili le istanze sulle quali non è apposto il visto dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea obbligatoria di cui alla lett. i) del precedente comma 2.

 

Art. 3

(Convenzione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l’Istituto nazionale della previdenza sociale)

 

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l’Istituto nazionale della previdenza sociale stabiliscono, con apposita convenzione, la relativa copertura finanziaria sia per le prestazioni erogate che per i costi concernenti i servizi resi attraverso le specifiche procedure amministrative.

 

Art. 4

(Modalità di istruttoria dell’istanza e impegno delle risorse)

 

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, provvede sulla base del presente decreto, ad impegnare, in favore dell’INPS, a seguito dell’avvenuta stipula della convenzione di cui all’articolo 3, le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità a carico dell’unità di voto 1.3, di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca", sulla missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione", azione "Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura", capitolo 1481, piano gestionale 1, denominato "Spese relative alle misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche".

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione svolge una propria istruttoria sulle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità, elabora l’elenco degli aventi diritto e quantifica l’ammontare per ciascun marittimo, considerati i costi stabiliti nella apposita convenzione di cui all’articolo 3.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, a seguito del ricevimento delle domande complete e di ogni altro elemento che consenta la conclusione della relativa istruttoria, trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, il decreto di concessione corredato dall’elenco degli aventi diritto.

 

Art. 5

(Modalità di liquidazione dell’indennità e quantificazione)

 

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura trasmette il decreto di concessione, corredato dall’elenco degli aventi diritto, all’Istituto nazionale della previdenza sociale e contestualmente eroga le risorse finanziarie in favore dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all’articolo 3.

2. L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all’erogazione delle indennità di cui trattasi nel limite dello stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Qualora le richieste aziendali superino il predetto stanziamento, la relativa indennità sarà ridotta, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

4. L’indennità di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 deve intendersi come prestazione sostitutiva della retribuzione senza la relativa copertura previdenziale.

 

Art. 6

(Ulteriori adempimenti)

 

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura trasmette la Convenzione, il decreto di approvazione della Convenzione alla Corte dei Conti per il visto di legittimità e la registrazione.

 

Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è divulgato attraverso il sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, del Ministero dell’economia e finanze www.mef.gov.it, attraverso l'affissione all'albo delle Capitanerie di Porto.