Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 luglio 2016, n. 13814

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti per il fallito - Legittimazione processuale del curatore - Esclusività - Limiti - Inerzia dell'amministrazione fallimentare - Conseguenze - Legittimazione del fallito - Condizioni

 

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 19867/2013

"S.M. ha convenuto in giudizio G.P. e G.D.G. deducendo di aver venduto due immobili al convenuto (in comunione legale con la moglie) l’acquisto dei quali era stato utilizzato, come da accertamento penale passato in giudicato, per commettere il reato di cui all’art. 644 cod. pen. Ha chiesto, pertanto, che il negozio traslativo fosse dichiarato nullo perché eseguito in frode alla legge. Dichiarato fallito ha evidenziato che il curatore fallimentare aveva dichiarato di non avere interesse a fare dichiarare la nullità degli atti e di essere conseguentemente legittimato ad agire.

Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo l’attore privo di legittimazione ad agire.

La Corte d’Appello ha, invece riconosciuto la legittimazione ad agire del M. ed ha accolto nel merito la domanda. A sostegno della decisione, per quel che interessa, ha affermato: Nelle controversie nelle quali il fallimento è stato del tutto estraneo, la negativa valutazione della procedura in ordine alla partecipazione al giudizio non incide sulla legittimazione attiva.

Nel caso di specie il fallimento è rimasto del tutto estraneo alla controversia che non riguarda rapporti di diritto patrimoniale del fallito ma anzi ha dichiarato espressamente di non avere interesse a promuoverla.

Nel merito è stata dichiarata l’invalidità del negozio traslativo ex art. 1418 cod. civ. per contrarietà a norme imperative e l’obbligo di restituzione in favore del M..

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione D.P. e G.D.G. affidandosi al seguente unico motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 legge fallimentare e contraddittorietà della motivazione per contrasto tra presupposti di fatto e conseguenze giuridiche.

Secondo i ricorrenti non doveva essere riconosciuta la legittimazione ad agire del M..

Il fallimento e ancora pendente. Il curatore del fallimento aveva proposto al giudice delegato istanza relativa alla instaurazione del giudizio in questione nel 2001 ritenendo carente l’interesse a far dichiarare la nullità dell'atto pubblico in quanto gli immobili sarebbero gravati di trascrizioni ipotecarie oltre che soggetti a pignoramento. Aveva invece prospettato la possibilità di intraprendere azione risarcitoria e di revocazione dell’ammissione al passivo del debito del P..

Peraltro la Corte di Cassazione, definendo un giudizio analogo tra le stesse parti aveva dichiarato insussistente la legittimazione ad agire del M., ritenendo che la decisione consapevole della curatela d'intraprendere il giudizio portava ad escludere la legittimazione del fallito.

Il ricorso è fondato. Come evidenziato anche nella sentenza di questa Corte relativa ad altro rapporto patrimoniale inerenti le patti del presente giudizio (n. 16926 del 2009), l’orientamento consolidato di questa Corte (ex multis, Cass. 24159 del 2013) la scelta consapevole della procedura fallimentare di non instaurare o subentrare al fallito in una controversia relativa a rapporti patrimoniali del medesimo esclude la legittimazione del fallito ex art. 43 legge fall., così come può desumersi anche dall’interpretazione testuale del primo comma della norma, (ratione temporis applicabile, ma rimasto immutato anche dopo la riforma) secondo la quale nelle controversie "anche in corso" relative a diritti patrimoniali del fallito(...) sta in giudizio il curatore. L’estensione del difetto di legittimazione, salvo l’inerzia non motivata, anche alle controversie da instaurare dopo il fallimento può cogliersi anche dall’esame della norma. Peraltro la ricomprensione anche della tipologia di controversia che la Corte d’Appello aveva escluso è stata riconosciuta espressamente dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce n. 15369 del 2005 e 350 del 2006.

Deve, infine, escludersi, che il negozio traslativo in questione non sia da ricondursi ai "rapporti patrimoniali del fallito" da comprendersi nel fallimento, dal momento che l’acquisizione degli immobili all’esito del giudizio positivo di nullità determinerebbe un accrescimento dell’attivo. In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto."

Il collegio condivide senza rilievi la relazione, accoglie il ricorso ritenendo insussistente la legittimazione attiva di S.M.. Di conseguenza cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio d’appello e del presente procedimento, tenuto conto delle ragioni poste a base della domanda proposta dal M. nei gradi di merito.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.