Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 02 maggio 2017, n. 54/E

Società di persone in liquidazione. Modalità di applicazione del regime agevolato per l’assegnazione di beni ai soci

Da più parti è stato chiesto di chiarire la corretta modalità di applicazione, da parte delle società di persone, poste in liquidazione nel 2016, del regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 1, commi dal 115 al 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016.

Tale disposizione ha previsto - per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa - l’applicazione, previa opzione, di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative.

Al riguardo, con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016 (paragrafo 5), la scrivente, nel fornire le prime indicazioni operative in merito alla disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, ha specificato che:

- le società che si avvalgono dell’agevolazione in esame devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

- l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva;

- l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’assegnazione agevolata.

Ai fini dichiarativi, l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - come modificato dall’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cd. decreto semplificazioni) - dispone che anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2016 presentano la dichiarazione dei redditi in forma non unificata utilizzando il modello dichiarativo dell’anno precedente.

Ne consegue che, le società di persone poste in liquidazione nel corso del 2016 devono compilare - per il periodo di imposta ante liquidazione - il modello UNICO SP 2016, anno di imposta 2015, approvato nel corso del 2016, trattandosi di società con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare (così come illustrato a pagina 4 delle istruzioni generali ai Modelli UNICO 2016 delle Società e degli Enti - UNICO SC - UNICO ENC - UNICO SP - periodo d’imposta 2015).

Tale modello, tuttavia, al quadro RQ - diversamente dal correlativo quadro presente nel modello UNICO SC 2016, Quadro RQ Sez. XXII, assegnazione o cessione di beni ai soci - non prevede la sezione per esporre i dati della assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiva, in modo da consentire il perfezionamento dell’opzione per l’imposta sostitutiva in esame.

Ciò premesso, a parziale modifica di quanto precisato nella citata circolare n. 26/E del 2016, si ritiene che, ai fini del valido esercizio dell’opzione, non rilevi la circostanza che il modello dichiarativo da presentare non contenga il quadro con esposti i valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva; mancanza, peraltro, obbligata, in quanto, le novità normative entrate in vigore nel 2016 trovano necessariamente spazio nei modelli dichiarativi approvati nel 2017.

Difatti, proprio per tale ragione, sempre nelle istruzioni ai modelli, viene precisato che, qualora il modello UNICO da utilizzare non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati successivamente, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

Nel caso di specie, quindi, si è dell’avviso che possa trovare applicazione il principio di carattere generale del cd. comportamento concludente, disciplinato dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Pertanto, solo per i soggetti suindicati, l’esercizio dell’opzione si intende validamente esercitato laddove siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta.

In ogni caso, i soggetti interessati devono redigere un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta per la definizione dell’opzione in parola, che potranno inviare all’Ufficio territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli Organi di controllo.

 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.