Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 novembre 2017, n. 27947

Cassa di Previdenza dei Dottori commercialisti - Riliquidazione della pensione di anzianità - Media dei redditi prodotti negli ultimi quindici anni - Momento di maturazione dei requisiti contributivi e di età anagrafica utili - Non sussiste - Decorrenza della pensione in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 449/1997 - Rileva

 

Fatti di causa

 

Con sentenza depositata l'8.7.2011, la Corte d'appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori commercialisti a riliquidare la pensione di anzianità in favore di A.O., includendo, nella relativa base di calcolo, la media dei redditi prodotti negli ultimi quindici anni, in luogo dei diciotto che ne aveva computati la Cassa.

La Corte, in particolare, riteneva che, pur decorrendo la pensione da data successiva all'entrata in vigore della I. n. 449/1997 (che, innovando rispetto al regime fissato dalla I. n. 21/1986, aveva previsto che la decorrenza della pensione di anzianità avvenisse con specifiche cadenze temporali previste all'art. 59, comma 8), la media dei redditi da computare ai fini del calcolo della pensione dovesse essere individuata in relazione al momento di maturazione dei requisiti assicurativo contributivi e di età anagrafica utili ai fini della pensione, non potendo le aspettative del pensionato essere pregiudicate dall'entrata in vigore di un regime di calcolo dei redditi peggiorativo nel lasso di tempo intercorso tra la data dell'anzidetta maturazione e quella dell'effettiva decorrenza della pensione. Contro tali statuizioni ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori commercialisti con tre motivi di censura illustrati da memoria. C.A. resiste con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1.- Con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 20, I. n. 449/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur decorrendo la pensione di parte controricorrente da data successiva all'entrata in vigore della I. n. 449/1997 (che, innovando rispetto al regime fissato dalla I. n. 21/1986, aveva previsto che la decorrenza della pensione di anzianità avvenisse con specifiche cadenze temporali - c.d. "finestre" - previste all'art. 59, comma 8), la media dei redditi da computare ai fini del calcolo della pensione dovesse essere individuata in relazione al momento di maturazione dei requisiti assicurativo-contributivi e di età anagrafica utili ai fini della pensione.

2. Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente lamenta violazione dell'art. 38 Cost., per avere la Corte territoriale attribuito rilievo alle aspettative dell'assicurato pensionando, nonostante che si controvertesse in materia di pensione di anzianità, ossia di una prestazione che esulerebbe dalla disciplina di cui all'anzidetta disposizione costituzionale.

3. - Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per non avere la Corte di merito considerato che la domanda amministrativa (e giudiziale) concerneva appunto la pensione di anzianità e non quella di vecchiaia.

4. - Ciò posto, il primo motivo è fondato. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di fissare il principio secondo cui l'art. 59, comma 8, I. n. 449/1997 si applica, in forza del richiamo contenuto nel successivo comma 20, anche agli iscritti alla Cassa odierna ricorrente, trattandosi di ente privatizzato gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sicché pure in tal caso la decorrenza del trattamento anticipato di anzianità in base alla regola delle c.d. "finestre" integra un elemento costitutivo del diritto pensionistico, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l'insorgenza del diritto, che l'assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di età e di contribuzione e presentato la relativa domanda (Cass. n. 16532 del 2015, n. 15878/2017, n. 15879/2017).

Segue da quanto sopra che, non potendo configurarsi alcun diritto al trattamento pensionistico anticipato anteriormente alla maturazione della data di decorrenza fissata dall'art. 59, comma 8, I. n. 449/1997, è con riferimento a detta data che deve essere individuato il numero di anni da considerare ai fini del calcolo della media reddituale cui ancorare il trattamento pensionistico, giusta le previsioni Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa approvato il 14.7.2004. Né rileva in contrario che l'assicurato avesse maturato già al 31.12.2004 i requisiti contributivi e di età utili ai fini della pensione, giacché la disciplina propria di quest'ultima non può individuarsi che con riferimento al tempo in cui l'assicurato viene in possesso di tutti i requisiti di legge, ivi compresa la c.d. "finestra" riservatagli dal legislatore.

5. - Pertanto, non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da C.N., nessun diritto potendo egli vantare ad 'aver riliquidata la pensione effettuando il calcolo della componente reddituale sulla base degli ultimi quindici anni di reddito sottoposti a contribuzione, stante la decorrenza della pensione (1.7.2005:, cfr. sentenza impugnata, pag. 7) e la previsione della Tabella B del Regolamento di disciplina cit. (riprodotta a pag. 4 del ricorso per cassazione), che per le pensioni con decorrenza dal 1°. 1.2005 fissa detto periodo in diciotto anni.

6. - Tenuto conto che il principio dianzi esposto si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del giudizio di primo grado e dello stesso ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.N.. Compensa le spese dell'intero processo.