Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 novembre 2017, n. 28080

Tributi - Accertamento - Contenzioso tributario - PVC - Cessioni di beni e prestazioni di servizi - Documenti extracontabili

 

Fatti di causa

 

L'Agenzia delle entrate, in esito al rinvenimento di una borsa contenente documenti extracontabili, che riportavano annotazioni concernenti cessioni di beni e prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa svolta da s.a.s. C.E., oggetto di un processo verbale di constatazione del 28 dicembre 2005, rettificò la dichiarazione ai fini dell'iva, dell'irap e delle imposte dirette proposta dalla società e per conseguenza le dichiarazioni irpef dei due soci, con le relative addizionali, in relazione all'anno d'imposta 2005. Ne scaturirono avvisi di accertamento, che furono rispettivamente impugnati da società e soci, senza successo in primo grado.

Di contro, la Commissione tributaria regionale ha parzialmente accolto gli appelli proposti dai contribuenti, facendo leva su un successivo processo verbale di constatazione del 2008, in base al quale ha ritenuto che i calcoli in precedenza svolti dall'Agenzia fossero errati con riguardo al computo di quanto evaso rispetto a quanto dichiarato.

Contro queste sentenze l'Agenzia propone distinti ricorsi per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi ciascuno, cui società e soci replicano con controricorsi.

 

Ragioni della decisione

 

1. - Va disposta la riunione dei ricorsi, perché oggettivamente e soggettivamente connessi.

2. - La riunione dei giudizi esclude la fondatezza del primo motivo dei tre ricorsi, col quale l'Agenzia denuncia la mancata integrazione del contraddittorio, giacché si verte in tema di litisconsorzio necessario.

E ciò in applicazione dell'indirizzo di questa Corte (tra varie, Cass. 16 gennaio 2015, n. 673), di cui ricorrono nel caso in esame i presupposti in base a quel che si evince dai numeri progressivi delle sentenze impugnate, che riportano a loro volta quelli ravvicinati delle sentenze di primo grado, secondo il quale qualora siano stati incardinati simultaneamente diversi giudizi di merito, relativi, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, nonché alla pretesa per irap, che si fondino su identiche difese e siano trattati contemporaneamente, non si dovrà dichiarare la nullità del giudizio reso a contraddittorio non integro. In tal caso, si può disporre la riunione dei giudizi per connessione oggettiva, che comporta la sanatoria del difetto di litisconsorzio necessario originario.

3. - Inammissibile è poi l'eccezione di giudicato esterno proposta dai contribuenti, che fanno leva sul passaggio in giudicato delle sentenze nn. 66, 67, 68, 69 e 70/10 della Commissione tributaria regionale della Liguria, concernenti, rispettivamente in relazione agli anni d'imposta 2003 e 2004, cartelle di pagamento scaturite dalle pretese impositive delle quali di discute.

4.1. - L'eccezione è inammissibile, perché non è corredata della produzione delle sentenze munite di attestazione di passaggio in giudicato; laddove questa Corte ha già in più occasioni stabilito che affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. 9 marzo 2017, n. 6024; 19 settembre 2013, n. 21469).

Nel processo tributario, difatti, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per analogia legis, secondo la previsione dell'art. 1, 2° comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'art. 124 disp. att. c.p.c., sicché è necessario che il segretario della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21366).

5. - Infondato è poi il secondo motivo dei ricorsi, col quale l'Agenzia, ex art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c., denuncia la violazione o falsa applicazione falsa applicazione degli artt. 57 e 19 del d.lgs. n. 546/92. Secondo l'Ufficio Secondo l'Ufficio il giudice d'appello, nel sostenere che, in base al processo verbale di constatazione del 2008, i dati risultanti dalla contabilità parallela corrispondevano a quelli della contabilità ufficiale, così accogliendo l'appello proposto dai contribuenti, ha violato il divieto di ius novorum, giacché con i ricorsi introduttivi non si era puntato sulle risultanze del verbale del 2008, bensì sulla genericità del contenuto di quello precedente del 2005, che aveva conformato gli avvisi di accertamento impugnati.

5.1. - La censura è infondata, in base al consolidato orientamento di questa Corte (in espressione del quale si veda, fra varie, Cass. ord. 22 settembre 2017, n. 22105; ord. 3 maggio 2016, n. 11223), secondo cui, nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame stabilito dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario, che restano sempre deducibili.

Nel caso in esame le contestazioni svolte in appello riguardano giustappunto i fatti costitutivi della pretesa impositiva, quindi mere difese.

6. - Col terzo motivo dei cinque ricorsi l'Agenzia delle entrate deduce vizi d'insufficiente e omessa motivazione della sentenza impugnata.

Lamenta che la conclusione raggiunta dal giudice d'appello, secondo cui <<I versamenti nei conti, ad eccezione di 5.668,55 euro, corrispondono, secondo l'organo ispettivo,...alle operazioni indicate nei quaderni, che, a loro volta, hanno trovato altresì supporto nella relativa documentazione fiscale>>, è smentita da altre considerazioni riportate nel verbale, trascritte nei ricorsi.

A tanto aggiunge che il verbale del 2008 aveva un contenuto parziale, poiché non esaminava i conti correnti della società, dando atto perdipiù del fatto che la contabilità sociale non consentiva di combinare i dati dichiarati nella contabilità ufficiale e quelli esposti in quella parallela nella documentazione extracontabile.

6.1. - Questi elementi, contrariamente a quanto dedotto in controricorso, sono potenzialmente idonei ad orientare diversamente la decisione. Ciò perché le considerazioni svolte al riguardo dall'Agenzia evidenziano elementi che, se riscontrati, spoglierebbero il processo verbale di constatazione della forza e del peso che ad esso è stato assegnato dal giudice d'appello, sia per il suo carattere parziale, sia per le affermazioni di segno contrario su cui si punta nei ricorsi.

7. - In definitiva, va accolto il terzo motivo dei cinque ricorsi.

Le sentenze impugnate vanno cassate in relazione al profilo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria per il riesame della fattispecie e la regolazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Dispone la riunione dei ricorsi, ne accoglie il terzo motivo, cassa le sentenze impugnate in relazione ai profili accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Rigetta nel resto i ricorsi.