Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2018, n. 7016

Tributi - Dichiarazione dei redditi - Accertamento - Registrazioni contabili - Contenzioso tributario - PVC

 

Fatti di causa

 

A seguito di processo verbale di constatazione l'Agenzia delle Entrate notificava alla società B. e M. srl, esercente l'attività di mediazione immobiliare, un avviso di accertamento con cui rettificava la dichiarazione dei redditi ai fini Irpeg, Irap ed Iva, relativa all'anno di imposta 2003, determinando maggior ricavi costituiti da provvigioni non fatturate o fatturate parzialmente, e disconoscendo costi non inerenti o non documentati.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 211 del 2007, annullando in parte il disconoscimento dei costi e confermando nel resto l'atto impugnato.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale e l'Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello incidentale.

Con sentenza del 9.6.2010 la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l'appello principale della società, riconoscendo la deducibilità di ulteriori costi relativi a spese sostenute dagli amministratori e a compensi corrisposti agli stessi.

Contro la sentenza di appello la società B. e M. propone quattro motivi di ricorso per cassazione. Deposita memoria.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con unico motivo.

La società resiste al ricorso incidentale con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

A) Ricorso principale.

1. Primo motivo: "Violazione dell'art. 36 comma 2 n. 2 e 3, richiamato dall'art. 61 del d.lgs n. 546/1992. Denuncia ex art. 62 comma 1 d.lgs n. 546/1992 in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. ", in quanto la sentenza non contiene l'esposizione dello svolgimento del processo e le richieste delle parti.

Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la sentenza impugnata contiene la concisa esposizione dello svolgimento del processo e riporta le richieste delle parti.

2. Secondo motivo:" Violazione dell'art. 36 comma 2 n. 4 richiamato dall'art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992. Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Denuncia ex art. 62 comma 1 d.lgs n. 546/1992 in relazione all'art.360 n.4 cod.proc.civ.", per mancanza della succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto, nonché per insufficiente motivazione in relazione alla conferma dei maggiori ricavi accertati.

2.1. Il motivo è infondato. Il denunciato vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 36 secondo comma n.4 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ., è ravvisabile esclusivamente nell'ipotesi in cui la motivazione sia del tutto assente, ovvero abbia natura meramente apparente in quanto intrinsecamente inidonea a rendere intellegibili le ragioni della decisione (Sez. U, Sentenza n. 10892 del 07/08/2001, Rv. 548840). Tale situazione non ricorre nel caso della sentenza impugnata che presenta una parte-motiva sufficiente ad escludere la sussistenza del vizio di nullità della sentenza per difformità rispetto al paradigma legale della decisione motivata.

Il motivo è infondato anche in relazione alla concorrente denuncia di "omessa o insufficiente motivazione". Dalla sentenza impugnata risulta che la C.T.R. ha richiamato e fatta propria ("condiviso") l'articolata motivazione ( trascritta nel ricorso per cassazione) con cui la Commissione tributaria provinciale ha reputato corretta la ricostruzione dei maggiori ricavi effettuata dall'Ufficio, ed ha specificamente richiamato le risultanze probatorie costituite dalle riposte ai questionari fornite dagli acquirenti della Immobiliare, nonché la ricostruzione della entità delle provvigioni percepite dalla società sulla base degli usi correnti, circostanze complessivamente idonee ad escludere la sussistenza del denunciato vizio di motivazione.

3.Terzo motivo: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 comma 2 ultima parte del DPR n. 633/1972 e dell'art. 39 comma primo lett.d) ultima parte del DPR n. 600/1973. Denuncia ai sensi dell'art. 360 n.3 cod.proc.civ. richiamato dall'art. 62 comma 1 d.lgs. n. 546/1992", con riguardo alla illegittimità dell'accertamento presuntivo dei ricavi Il motivo è inammissibile, e comunque infondato, nella parte in cui, dopo avere denunciato una violazione di legge con riferimento agli artt. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, censura la sentenza in quanto "nulla per difetto formale di motivazione trattandosi in realtà di motivazione meramente apparente e/o inconferente". E' inammissibile nella parte in cui sviluppa censure di merito con riguardo alla motivazione con cui il giudice di appello ha confermato la sussistenza dei ricavi non dichiarati contestati dall'Ufficio.

4. Quarto motivo: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in relazione all'art.1 comma 2 del d.lgs. n. 546/1992. Denuncia ai sensi dell'art.360 n.4 cod.proc.civ. in relazione all'art.62 comma 1 d.lgs. n.546/1992" in quanto: la C.T.R. non si è pronunciato sull'appello della società che sosteneva la totale deducibilità delle spese riconosciuta dal giudice di primo grado nella misura del 50%.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata contiene una espressa pronuncia sulla questione relativa alla deducibilità delle spese nella parte in cui dichiara di accogliere, ma solo parzialmente, l'appello principale della società dichiarando deducibili in misura integrale i costi specificati sia nella motivazione che nel dispositivo . Le censure attinenti al fatto che il giudice d'appello ha violato "l'obbligo di rendere una pronuncia motivata...spiegando le ragioni della decisione adottata" (pag. 42 del ricorso), sono astrattamente riferibili alla diversa ragione di ricorso prevista dall'art. 360 n.5 (mancanza o insufficiente motivazione) non dedotta dalla ricorrente.

B) Ricorso incidentale: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs 31.12.1992 n. 546; omessa o insufficiente motivazione su punti di fatto decisivi, in relazione all'art. 360 n.4 e 5 cod.proc.civ. "nella parte in cui ha rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio che chiedeva l'indeducibilità integrale dei costi ed ha accolto parzialmente l'appello della società che sosteneva la deducibilità integrale dei costi.

Il motivo è fondato con riguardo alla dedotto vizio di motivazione. In riferimento alla deducibilità delle voci di spesa, la motivazione del rigetto dell'appello incidentale dell'Ufficio è del tutto carente, esaurendosi nell'inciso "rigettato in punto l'appello incidentale dell'Ufficio". La motivazione di parziale accoglimento dell'appello principale della società è ugualmente carente, sostanziandosi nella affermazione "in parziale accoglimento dell'appello del contribuente dichiara riconoscibili a favore della società ricorrente nella misura totale del 100% i costi indicati ai punti:..", senza esplicitazione delle ragioni per cui detti costi sono stati ritenuti deducibili in misura integrale.

In accoglimento del ricorso incidentale della Agenzia delle Entrate, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla parte relativa alla statuizione sulla deducibilità delle spese, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.