Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2018, n. 7039

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica - Improcedibilità del ricorso

 

Rilevato che

 

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4849/16/15, depositata il 23.11.2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Siracusa;

ha riferito che il sig. G. aveva presentato istanza di rimborso Irpef per l'importo di € 30.156,15 relativo alle ritenute d'acconto sul reddito di lavoro dipendente effettuategli dal proprio datore di lavoro - sostituto d'imposta negli anni 1990, 1991, 1992. La richiesta di rimborso (del 90% delle imposte versate in quegli anni) era fondata sui provvedimenti emanati a favore dei residenti della provincia di Siracusa (nonché di Ragusa e Catania) colpita dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, in particolare la I. n. 289 del 2002, e dei successivi provvedimenti di proroga. Al silenzio rifiuto dell'Ufficio era seguito il contenzioso instaurato dall'istante dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che con sentenza del 29.11.2012 accoglieva la domanda di rimborso. La Commissione Tributaria Regionale, adita dall'Ufficio, rigettava l'appello con la sentenza ora impugnata.

L'Agenzia censura la sentenza con un unico motivo, dolendosi della violazione dell'art. 9, co. 17, della I. n. 289 del 2002, dell'art. 1, co. 665 della I. n. 190 del 2014, dell'art. 1 dell'OPCDM n. 2057 del 21.12.1990, sostenendo che erroneamente il giudice d'appello ha riconosciuto ai lavoratori il diritto al rimborso, non estendendosi il beneficio alla categoria dei lavoratori dipendenti, ma solo ai contribuenti che abbiano autoliquidato l'imposta. Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza impugnata.

Si è costituito il contribuente con controricorso, che ha contestato le avverse difese evidenziando la giurisprudenza di legittimità che si è ripetutamente pronunciata sul riconoscimento della disciplina agevolativa anche ai dipendenti, con conseguente diritto al rimborso di quanto già versato. Preliminarmente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, perché, pur avendo l'Agenzia dichiarato che la sentenza gli fosse stata notificata, non ne ha depositato copia autentica con relazione di notificazione.

 

Considerato che

 

deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica.

Secondo i principi enunciati dalla sentenza delle sezioni unite n. 9005 del 2009: a) la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione (ancora di recente, cfr. Cass., sent. n. 1443/2015);

l'interpretazione è stata integrata dal successivo arresto delle Sezioni Unite, che con sentenza n. 10648 del 2017, hanno affermato che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Poiché agli atti non risulta la relata di notifica, né questa è stata prodotta dal controricorrente, che anzi ha eccepito l'improcedibilità del giudizio, né in alcun altro fascicolo della causa risulta la relata di notifica della sentenza, ricorre l'ipotesi di improcedibilità prevista dall'art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c.

Deve pertanto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.

Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l'improcedibilità del ricorso; condanna l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano nella misura di € 2.000,00, oltre spese generali determinate nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge se dovuti.