Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 dicembre 2016, n. 24933

Tributi - Cartella di pagamento - Mancata evidenza del tasso d’interesse applicato e del metodo di calcolo adoperato - Illegittimità della cartella

 

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione motivazione semplificata

 

1. M.T., C.D. e C.M. impugnavano la cartella esattoriale con cui era stato richiesto il pagamento di euro 44.985,72 per interessi, oltre ad euro 2.091,84 per compensi di riscossione, sostenendo che nella cartella era stato indicato che la somma era dovuta a titolo di " interessi di sospensione per il periodo dal 1 giugno 2005 al 31 ottobre 2006 a seguito di revoca della sospensione n. NJ 2005 P 10496 del 1 giugno 2005 ". Si trattava di interessi pretesi dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla somma dovuta per l'imposta di successione che era stata pagata in ritardo a causa della sospensione della cartella originaria disposta dall'agenzia stessa. Sostenevano i ricorrenti che nella cartella impugnata mancava qualsiasi riferimento al tasso degli interessi sicché essa era da considerarsi priva di motivazione. La commissione tributaria provinciale di Varese accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo che i contribuenti non erano stati posti in condizione di ricostruire l'iter logico-giuridico e computistico seguito dall'Ufficio nell'addebitare le somme pretese.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato a due motivi.

I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 15 d. Igs. n. 46/1999 e 7 legge 212/2000. Sostiene che la cartella impugnata doveva ritenersi sufficientemente motivata in quanto era indicato il periodo relativamente al quale gli interessi erano dovuti ed il provvedimento di revoca della sospensione della cartella afferente l'imposta di successione. Inoltre si doveva considerare che era stato comunicato via fax il provvedimento di sospensione della cartella impugnata nel giudizio concernente l'imposta di successione. Dunque i contribuenti erano in condizione di conoscere gli elementi costitutivi della pretesa fiscale.

4. Con il secondo motivo deduce motivazione illogica, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha tenuto conto del fatto che i contribuenti si trovavano già nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale sicché era sufficiente il mero richiamo al provvedimento di revoca della sospensione.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. La cartella impugnata contiene il solo riferimento al periodo di debenza degli interessi ed al provvedimento di revoca della sospensione della cartella impugnata nel giudizio concernente l'imposta di successione. Ora, la cartella esattoriale, quando essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Cass. n. 26330 del 16/12/2009). Nel caso che occupa, mancando l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo, i contribuenti non sono stati posti nella condizione di controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall'agenzia sulla base della somma dovuta a titolo di imposta di successione. Essi, invero, seppure si può affermare che fossero a conoscenza della somma dovuta a titolo di imposta di successione, pari alla metà di quella originariamente pretesa dall'ufficio con la cartella poi sospesa, e del periodo relativamente al quale gli interessi erano stati calcolati, non avevano contezza alcuna del tasso e del metodo di calcolo, sicché avrebbero dovuto attingere aliunde a nozioni giuridiche per ricostruire il metodo seguito dall'ufficio.

8. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere ai contribuenti le spese processuali che liquida in euro 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.