Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 febbraio 2018, n. 4552

Soppressione del fondo di previdenza integrativa - Polizza collettiva assicurativa in favore dei lavoratori - Natura retributiva e non previdenziale dell'assicurazione complementare - Ricorso inammissibile per carenza di interesse - Parte totalmente vittoriosa in ordine alla domanda oggetto del giudizio

Considerato

 

1. Che la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando sull'impugnazione proposta dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) nei confronti di T.L. e D.Z., nonché contro altri lavoratori, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Padova, dichiarava cessata la materia del contendere rispetto agli altri lavoratori appellati contumaci, e in parziale accoglimento dell'appello nei confronti di T.L. e D.Z., in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado e appellante.

2. I lavoratori tutti dipendenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), sezione di Padova, dopo aver premesso che tale Istituto aveva stipulato una polizza collettiva con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), ma che successivamente all'entrata in vigore della disciplina sulla soppressione dei fondi di previdenza integrativa la parte datoriale non aveva riconosciuto il loro diritto all'accensione della suddetta polizza, avevano adito il Tribunale di Padova invocando la natura retributiva e non previdenziale dell'assicurazione complementare presso l'INA, per cui chiedevano l'accertamento del loro diritto all'accensione del predetto contratto assicurativo fin dalla data delle rispettive assunzioni, con conseguente condanna dell'INFN a ricostituire in loro favore la medesima posizione riconosciuta agli altri dipendenti assunti precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 e non esclusi dalla convenzione in esame.

3. Il Tribunale accoglieva la domanda.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'INFN prospettando quattro motivi di ricorso.

5. Resistono con controricorso e ricorso incidentale T.L. e D.Z., che in prossimità dell'adunanza camerale hanno depositato memoria.

8. Anche l'INFN ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

 

Ritenuto

 

1. Che l'INFN con i quattro motivi di ricorso censura la statuizione della Corte d'Appello che ha dichiarato la prescrizione del diritto vantato dai lavoratori senza avere prima vagliato la fondatezza della relativa domanda, ad avviso di esso ricorrente principale non sussistente.

2. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 26 della legge n. 70 del 1975, nonché del d.lgs. n. 134 del 1993, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Assume il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe dovuto vagliare la natura esatta, se retributiva o previdenziale, del trattamento approntato dall'Istituto, qualificando lo stesso come trattamento previdenziale integrativo, in ragione della disciplina di settore.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la insussistenza e illogicità della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte d'Appello nel precludere l'esame nel merito in ragione della dichiarata prescrizione ha finito per riconoscere il diritto dei ricorrenti all'iscrizione, in quanto la prescrizione investe il diritto patrimoniale consequenziale all'iscrizione, non potendosi ritenere prescritto il diritto all'iscrizione al Fondo.

4. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte d'Appello non considerava che attribuire natura retributiva alle spettanze di cui alla polizza INAIL significa violare l'art. 45 citato che stabilisce che nei rapporti di lavoro con una pubblica amministrazione, il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.

5. Con il quarto motivo del ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975 e dell'art. 74 del dPR n. 761 del 1979, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Prospetta il ricorrente che, se si condividesse la qualificazione del trattamento in esame in termini di retribuzione differita, non potrebbe che giungersi alla conclusione che il medesimo trattamento rappresenta un'indennità incompatibile con il TFR e quindi non erogabile.

6. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono inammissibili.

Come questa Corte ha già affermato è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte totalmente vittoriosa in ordine alla domanda oggetto del giudizio (Cass., n. 4981 del 2016, n. 11371 del 2006).

E tale evenienza si è verificata nel caso di specie, mancando la soccombenza dell'INFN, atteso che la Corte d'Appello (pagina 9 della sentenza), premesso che i lavoratori ricorrenti avevano agito nei confronti dell'INFN per chiedere la propria iscrizione alla polizza collettiva e il proprio diritto al riscatto dei periodi pregressi sin dalla propria assunzione, dichiarava l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, decorrendo il termine della prescrizione quinquennale dal 1° gennaio 1997 per il T. e dal 16 settembre 1990 per il Z., i quali avevano agito in giudizio nel 2005.

7. Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

8. All'inammissibilità del ricorso principale non segue l'inefficacia dell'incidentale, in quanto lo stesso è stato proposto tempestivamente (cfr. Cass., n. 6077 del 2015).

8.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale i lavoratori censurano la statuizione che ha escluso la genericità della eccezione di prescrizione atteso che la data rilevante ai fini della prescrizione per ognuno dei lavoratori risultava dagli atti e documenti di causa e non era stata contestata dalla parte convenuta, risultando, pertanto, un dato pacifico, suscettibile di valutazione e valorizzazione da parte del giudice pur senza che la parte convenuta ne abbia fatto espressa enunciazione (richiama, tra l'altro, Cass., n. 6459 del 2009).

La eccezione era ritenuta dalla Corte d'Appello fondata atteso che, come si è ricordato, i lavoratori avevano agito chiedendo la loro iscrizione alla polizza collettiva ed il loro diritto alla facoltà di riscatto dei periodi pregressi sin dalla data della loro assunzione, indicata e documentata per il T. dal 1° gennaio 1997 e per il Z. dal 16 settembre 1990. Di conseguenza la decorrenza iniziale del termine di prescrizione coincideva con la data della loro assunzione e lo stesso, avendo agito i lavoratori nel 2005, si era compiuto.

Rilevano i ricorrenti la genericità dell'eccezione come formulata senza specificare le ragioni della stessa e le eventuali date di decorrenza.

La prescrizione, comunque, non potrebbe coprire il quinquennio antecedente al 23 luglio 2003 quando veniva ricevuta dall'INFN la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione.

9. Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che (Cass., Sez. Un., n. 16598 e n. 22226 del 2016) «il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.».

Tanto premesso, va ricordato che come posto in luce dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass., n. 15631 del 2016).

In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Cass. 15337 del 2016).

Nella specie, dunque, la statuizione della Corte d'Appello che ha ritenuto sufficiente la deduzione dell'inerzia dei lavoratori da parte dell'INFN, non risulta censurata in modo adeguato secondo i principi sopra ricordati, non investendo, peraltro la censura, in modo circostanziato e conforme all'art. 366, cod. proc. civ., la riconduzione della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale alla costituzione del rapporto di lavoro rispettivamente nel 1997 e nel 1990, con conseguente irrilevanza della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione intervenuta nel 2003.

10. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

11. In ragione della reciproca soccombenza sono compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.