Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 febbraio 2018, n. 4545

Lavoratore marittimo - Indennità di malattia - Richiesta di corresponsione degli assegni per il nucleo familiare - Carenza della domanda amministrativa - Rilevabilità d’ufficio - Condizione di proponibilità della domanda giudiziaria

 

Rilevato

 

che D.G.R., premesso di aver percepito l'indennità di malattia dall'Istituto di previdenza marittima (IPSEMA) per alcuni periodi (9.1.2001 - 30.4.2001, 6.7.2001 - 27.7.2001, 16.9.2001 - 31.12.2001, 1.1.2002 - 28.2.2002) durante i quali aveva sospeso l'imbarco e che per i periodi in questione aveva chiesto la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (ANF);

che accolta la domanda e proposto appello dall'Inps, la Corte d'appello di Napoli (sentenza del 27.12.2011) accoglieva l'impugnazione e, per l'effetto, dichiarava improponibile la domanda proposta in primo grado per mancata presentazione della domanda amministrativa, considerando generica quella prodotta dall'assicurato;

che per la cassazione della sentenza ricorre D.G.R. con tre motivi;

che per l'Inps vi è delega ai propri difensori in calce al ricorso notificato;

 

Considerato

 

che col primo motivo, dedotto per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per vizio di motivazione, il ricorrente imputa alla Corte d'appello di non essersi pronunziata in merito all'eccezione preliminare del difetto di procura dei difensori dell'Inps sollevata in sede di gravame;

che il motivo è, anzitutto, inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non spiega in quali termini precisi ebbe a formulare tale eccezione, né riproduce il contenuto dell'atto difensivo in cui la sollevò, né produce l'atto d'appello che a suo giudizio non conteneva la procura per l'impugnazione, per cui non consente a questa Corte di verificare se vi è stata realmente un'omissione di pronunzia da parte della Corte di merito o un'omessa motivazione rispetto ad una censura d'appello di cui non è dato conoscere l'esatto contenuto;

che col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 442 e 416 c.p.c. unitamente al vizio di motivazione, il D.G. contesta la dichiarazione di improponibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa, obiettando che questa era stata spedita con lettera raccomandata A.R. del 31.5.2002, per cui sarebbe stato onere dell'Inps eccepire sin dal primo grado la mancanza o la presunta genericità della domanda stessa, mentre la difesa dell'istituto aveva eccepito tardivamente per la prima volta nel giudizio d'appello l'improponibilità del ricorso per gli assegni del nucleo familiare sull'indennità di malattia percepita nel periodo antecedente all'11.9.2001, ritenendo che la domanda amministrativa del 27.5.2002 si limitasse al periodo successivo all'11.9.2001; che il motivo è infondato, atteso che si è già avuto occasione di ribadire (Cass. sez. lav. n. 26146 del 27.12.2010) che "il comportamento di "non contestazione" tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea.

Ne consegue che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d’ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall’ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio" (conf. a Cass. sez. lav. n. 11756 del 24/6/2004);

che, in ogni caso, la Corte d'appello ha rilevato che la domanda amministrativa datata 27.5.2002 era del tutto generica ed incompleta in quanto il ricorrente, già dipendente della società T.N. s.p.a. con qualifica di giovanotto di macchina, si era limitato a riferire di essere sbarcato per malattia l'11.9.2001, chiedendo gli assegni familiari sull'indennità di malattia percepita, senza indicare i periodi di malattia intervenuti negli anni 2001 - 2002, specificati solo nel successivo ricorso giudiziale, per cui la stessa non poteva costituire una valida premessa per l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla corresponsione degli assegni da parte dell'Inps; che col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 345, 347, 112 c.p.c.e 2909 c.c., nonché per vizio di motivazione, il ricorrente ritiene che la Corte di merito non poteva fondare il convincimento della improponibilità della domanda giudiziale sulla scorta della supposta genericità della domanda amministrativa;

che la stessa Corte avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza della domanda amministrativa e non i suoi contenuti, soprattutto in mancanza di una tempestiva eccezione a tal riguardo da parte dell'Inps e tenuto, altresì, conto del fatto che dall'istanza e dal successivo ricorso al Comitato provinciale all'Inps risultava che gli assegni familiari erano stati richiesti per tutti i periodi di percezione dell'indennità di malattia;

che, di conseguenza, la Corte d'appello avrebbe dovuto limitare la pronuncia di improponibilità solo al periodo precedente l’11.9.2001 e non estenderla a tutti i periodi in cui erano stati richiesti gli assegni per il nucleo familiare come dedotti in ricorso;

che anche il terzo motivo è infondato, posto che la Corte d'appello ha tratto il proprio convincimento della improponibilità della domanda giudiziale sulla base di una valutazione degli atti adeguatamente motivata ed esente da vizi di ordine logico e giuridico, dopo aver spiegato le ragioni della ravvisata genericità ed incompletezza della domanda amministrativa nei termini riassunti nel corso della disamina del secondo motivo;

che la decisione cui è pervenuta la Corte di merito all'esito della ritenuta genericità della domanda amministrativa è corretta in quanto questa Corte ha avuto occasione di precisare (Cass. sez. lav. n. 11756 del 24.6.2004) che in tema di assistenza e previdenza, ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria non è sufficiente la previa presentazione di qualsivoglia domanda amministrativa, ma è necessario che la stessa sia "tipica", ossia provvista di tutti i requisiti all'uopo previsti dalla legge;

che la riprova dell'esattezza dell'impugnata statuizione discende anche dalla considerazione che nel tentativo di dimostrare la sussistenza di una valida domanda amministrativa il D.G. si è dovuto avvalere del richiamo ad un atto esterno, vale a dire il successivo ricorso al Comitato provinciale all'Inps, finendo, in tal modo, per avvalorare indirettamente il giudizio di incompletezza della domanda amministrativa espresso dalla Corte territoriale; che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese di lite del presente giudizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nella versione vigente prima della novella di cui all'art. 42, comma 11, del d.l. 30/9/03 n. 269, convertito nella legge 24/11/03 n. 326, atteso che il ricorso di primo grado fu depositato in data 5.6.2003.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.