Prassi - MINISTERO FINANZE - Circolare 14 febbraio 2018, n. 4

Modalità di versamento al bilancio dello Stato delle ritenute operate dall'INPS sulle pensioni

 

Premessa

 

Le attuali modalità di versamento e acquisizione al bilancio dello Stato delle ritenute operate dall’INPS (gestione ex-INPDAP) sulle pensioni presentano aspetti di criticità sia per le Amministrazioni statali - per un’inefficace riconciliazione delle somme sotto il profilo amministrativo oltre che contabile - sia per le tesorerie dello Stato che non riescono a finalizzare tempestivamente le somme ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, con il conseguente ricorso alla costituzione di depositi provvisori per "dubbia imputazione".

La questione è stata affrontata da questo Dipartimento, congiuntamente con la Banca d’Italia e l’INPS, individuando una soluzione operativa che non modifica le modalità di versamento da parte dell’Istituto, ma semplifica gli adempimenti delle tesorerie e crea un canale informativo tra lo stesso INPS e le Amministrazioni interessate, facilitando la riconciliazione dei versamenti con i procedimenti, giudiziari in massima parte, che li hanno originati.

La presente circolare si pone l’obiettivo di informare le Amministrazioni statali interessate e i coesistenti Uffici centrali del bilancio delle modifiche introdotte nell’iter di gestione dei versamenti delle ritenute in questione e delle soluzioni individuate per la sistemazione dei pagamenti pregressi non ancora versati al bilancio dello Stato. Parallelamente, di far conoscere alle Ragionerie territoriali dello Stato - con sede nei capoluoghi di regione - gli adempimenti che dovranno porre in essere per la sistemazione dei pagamenti pregressi.

 

Nuovo iter di gestione dei versamenti

 

Sulla base degli accordi intercorsi, a decorrere dal prossimo mese di marzo 2018, l’INPS continua a versare l’importo cumulativo delle ritenute sulle pensioni sui conti correnti postali intestati alle tesorerie statali con le modalità in uso. Tale importo cumulativo non comprende eventuali recuperi di ritenute precedentemente riversate. Contestualmente l’INPS trasmette alle tesorerie interessate, via PEC, un elenco nel quale le ritenute operate sono raggruppate sulla base dell’imputazione di bilancio (capo/capitolo/articolo) cui deve essere effettuato il riversamento. La somma degli importi delle ritenute così raggruppate corrisponde al totale versato dall’INPS sui conti correnti postali. Le tesorerie provvedono a un unico versamento cumulativo per ciascuna imputazione di bilancio ed emettono per ogni versamento ricevute di quietanza informatica intestate alla sede INPS versante.

Parallelamente l’INPS provvede a inviare, via PEC agli uffici del personale di ciascuna Amministrazione interessata, il dettaglio dei nominativi per i quali sono state operate le ritenute sulle rispettive pensioni, con l’importo e la relativa causale.

Dalla nuova procedura concordata derivano la semplificazione e l’efficientamento delle attività svolte dalle tesorerie che, sulla base delle informazioni fornite dall’INPS, possono procedere con tempestività al riversamento al bilancio dello Stato delle ritenute operate. Tempestività che si traduce in un beneficio per le Amministrazioni interessate che, acquisite le informazioni di dettaglio dei versamenti da parte dell’INPS in modo unitario, possono mensilmente e con regolarità svolgere le proprie attività di controllo e riconciliazione.

Il nuovo iter di gestione dei versamenti, nei termini descritti, consente di finalizzare correttamente le operazioni evitando che la mancanza di informazioni sull’imputazione al bilancio dello Stato determini l’esigenza di ricorrere allo strumento del deposito provvisorio.

 

Sistemazione versamenti pregressi - Adempimenti delle Ragionerie territoriali dello Stato

 

Le criticità di imputazione dei versamenti, come già detto, hanno determinato la costituzione presso le tesorerie di depositi provvisori, per i quali è necessario assumere specifiche iniziative che ne permettano la corretta estinzione da parte delle Ragionerie territoriali competenti, evitando il ricorso a un incameramento "generico" al bilancio dello Stato per decorso del termine biennale dalla costituzione del deposito, come previsto dall’art. 178 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, emanate con il D.M. 29 maggio 2007.

La sistemazione dei versamenti pregressi a fronte dei quali sono stati costituiti depositi provvisori per "dubbia imputazione", oltre ai versamenti ancora da contabilizzare alla data di avvio del nuovo iter, presuppone un’attività preliminare coordinata da parte dell’INPS e delle tesorerie per individuare da un lato i versamenti a suo tempo effettuati e non ancora definitivamente finalizzati, dall’altro la loro corretta imputazione al bilancio dello Stato. Queste attività si tradurranno in informazioni indispensabili per operare il riversamento al bilancio dello Stato, sia per le tesorerie, sia per le Ragionerie territoriali dello Stato (e per l’IGEPA con riferimento ai depositi costituiti presso la Tesoreria centrale) cui è affidato lo svincolo dei depositi.

Nello specifico, come concordato, a partire dal mese di febbraio 2018 la Banca d’Italia effettua una ricognizione complessiva sullo stato dei versamenti pregressi, disposti dall’INPS, non finalizzati all’Erario, individuando i depositi ancora in essere e le somme non ancora contabilizzate; la Banca invia tali informazioni, aggregate per tesoreria, all’INPS stesso. L’Istituto, a fronte di ciascun versamento pregresso, restituisce alle tesorerie interessate un elenco dove gli importi delle ritenute sono raggruppati in base all’imputazione al bilancio dello Stato (capo, capitolo e articolo).

L’elenco riferito ai versamenti pregressi rappresentati da depositi provvisori è trasmesso dalle tesorerie alle Ragionerie territoriali dello Stato, con sede nei capoluoghi di regione territorialmente competenti, per l’emissione degli ordini di restituzione dei depositi stessi, secondo le ordinarie procedure in uso. Il fac-simile degli ordini di restituzione dei depositi provvisori rimane anche per questa tipologia di operazioni quello allegato alla circolare RGS 7/2014. Resta inteso che, qualora l’importo di un singolo deposito debba essere ripartito tra diverse imputazioni al bilancio dello Stato, le Ragionerie territoriali emettono tanti ordini parziali di restituzione quante sono le imputazioni di bilancio, provvedendo all’esatta estinzione dell’intero importo depositato.

Ricevuti gli ordini di restituzione dei depositi, le tesorerie ne curano l’esito con il versamento al bilancio dello Stato e l’imputazione ai pertinenti capitoli/articoli di entrata e con la successiva emissione di ricevute di quietanza informatica intestate alla sede dell’INPS versante.

Le tesorerie, sulla base dell’elenco riguardante i versamenti pregressi - non ancora contabilizzati alla data di avvio del nuovo iter - emettono ricevute di quietanza informatica intestate alla sede INPS versante.

Lo stesso INPS provvede a trasmettere via PEC alle Amministrazioni interessate i dati analitici di dettaglio (data di versamento sul conto corrente postale, elenco dei nominativi, importo trattenuto, relativa causale e imputazione al bilancio dello Stato) delle ritenute operate sulle pensioni secondo le rispettive competenze di ciascuna Amministrazione.

Il processo individuato per sanare la situazione pregressa è piuttosto articolato e prevede l’attività coordinata dei diversi attori coinvolti, ma è nello stesso tempo preordinato a consentire il corretto esito dei versamenti a suo tempo effettuati, recuperando almeno in parte alcune delle criticità emerse nel corso degli anni, sia sul fronte contabile che su quello informativo.