Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 20 aprile 2017, n. 50/E

Modalità di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine - Articolo 7-quater comma 33, del DL 22 ottobre 2016, n. 193.

 

Com’è noto, con l’articolo 7-quater, commi da 33 a 35, del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono state introdotte modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, di cui agli articoli 15 e segg. del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Con l’introduzione della richiamata modifica normativa, il legislatore ha inteso semplificare le modalità di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, prevedendo la presentazione di un’unica dichiarazione da trasmettere, in via telematica (in luogo delle due dichiarazioni da presentare in forma cartacea, ai sensi dell’abrogato articolo 8, comma 4, del DL 27 aprile 1990, n. 90), con la quale i soggetti tenuti provvedono all’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva da versare.

Per effetto dell’introduzione delle richiamate modifiche normative sono sorti, tuttavia, dubbi interpretativi in ordine alla sussistenza dell’obbligo di versamento, nell’anno in corso, dell’acconto dell’imposta in argomento.

Con le citate modifiche, che hanno riformulato gli articoli 20 e 20-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 601, è stata, altresì, disposta, come detto, l’abrogazione delle previsioni regolanti gli adempimenti dichiarativi, recate dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e delle previsioni che disciplinano le modalità di versamento dell’acconto, contenute nell’articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

Si rammenta che il citato comma 3 dell’articolo 3 stabiliva che, contestualmente al pagamento dell’imposta sostitutiva che risultava dovuta sulle operazioni effettuate nel corso del primo semestre di ciascun esercizio doveva essere corrisposta anche una somma, pari al 90 per cento dell’ammontare di tale imposta, a titolo di acconto dell’imposta dovuta per il secondo semestre dell’esercizio.

In applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 8, comma 4, del DL n. 90 del 1990 e dall’articolo 3, comma 3, del DL n. 151 del 1991, dunque, i contribuenti presentavano, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30 settembre, la dichiarazione dell’imposta sostitutiva per le operazioni effettuate nel primo semestre in duplice esemplare; a seguito di tale presentazione, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate annotava l’ammontare dell’imposta dovuta, restituendo un esemplare della dichiarazione all’ente, che entro i 30 giorni successivi provvedeva al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nel corso del primo semestre dell’esercizio;

contestualmente, l’ente versava un importo pari al 90 per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta per il primo semestre a titolo di acconto dell’imposta relativa al secondo semestre.

Dette previsioni non trovano più applicazione per le operazioni poste in essere nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, per effetto dell’espressa abrogazione operata con il citato articolo 7-quater, comma 34, del DL n. 193 del 2016.

In applicazione delle nuove previsioni recate dal citato articolo 7-quater, tuttavia, l’obbligo della dichiarazione telematica sorge in relazione alle operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e, dunque, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la dichiarazione telematica per le operazioni effettuate nel 2017, verrà presentata entro il 30 aprile 2018.

Con istanze indirizzate alla scrivente, viene, quindi, chiesto di conoscere se, anche in assenza della presentazione della dichiarazione telematica dell’imposta sostitutiva nel corso del 2017, sorga in capo agli enti interessati, per le operazioni effettuate nell’anno in corso, l’obbligo di procedere al versamento dell’acconto secondo le previsioni recate dall’articolo 7-quater, comma 33, del DL n. 193 del 2016.

In caso di risposta affermativa, gli istanti chiedono, inoltre, di conoscere in quale misura ed entro quali termini l’acconto debba essere versato.

Con riferimento ai quesiti posti, si rileva che, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 33, "Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine".

In applicazione della richiamata disposizione, dunque, i contribuenti sono tenuti al versamento dell’acconto, in genere, entro il 30 aprile di ogni anno.

Tale adempimento deve essere effettuato anche per l’annualità in corso, ancorché nell’anno 2017 i contribuenti non procedono alla presentazione della dichiarazione telematica.

Come detto, infatti, la previsione di cui al predetto articolo 7-quater, comma 33, stabilisce che gli enti tenuti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell’imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente; l’obbligo di versamento dell’acconto disposto dal legislatore, prescinde, dunque, dalla presentazione della dichiarazione telematica.

Tale interpretazione trova, peraltro, conferma nei lavori parlamentari svolti per l’approvazione della richiamata disposizione, in quanto nella relazione tecnica all’Atto Senato 2595 - Disegno di Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 193 del 2016 -, è precisato che la disposizione di cui all’articolo 7-quater, commi da 33 a 35, "...comporta effetti positivi sul gettito per il primo anno di applicazione non quantificabili".

In considerazione delle richieste formulate, si precisa, dunque, che gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 del DPR n. 601 del 1973 sono tenuti al versamento dell’acconto per l’esercizio in corso (relativo alle operazioni del 2017), nella misura del 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente; ai fini del calcolo dell’acconto, pertanto, rileva l’imposta sostitutiva dovuta per l’annualità precedente relativa ai finanziamenti effettuati sia nel primo che nel secondo semestre dell’esercizio.

Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 del DPR n. 601 del 1973, pertanto, devono corrispondere, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30 aprile 2017, la prima rata dell’acconto,calcolata nella misura del 45 per cento dell’acconto complessivamente dovuto.

Detti soggetti, inoltre, entro il 31 ottobre 2017, devono provvedere a versare la seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 55 per cento dell’acconto complessivo, calcolato secondo le modalità in precedenza chiarite.

Il versamento degli acconti può essere effettuato mediante il modello F24, come disposto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 20 aprile 2017, utilizzando il codice tributo 1545, istituito con risoluzione n. 49 di pari data.

Si precisa che il citato Provvedimento stabilisce che, fino al 31 dicembre 2017, gli stessi pagamenti possono essere effettuati con il modello F23 ed i relativi codici tributo ordinariamente previsti.

L’eventuale credito risultante dalle dichiarazione semestrali precedenti potrà essere scomputato dai versamenti in acconto che i predetti contribuenti devono effettuare nel corso del 2017.

Per completezza, si fa, infine, presente che per le operazioni effettuate nel semestre in corso al 31 dicembre 2016, il contribuente deve provvedere alla presentazione della dichiarazione semestrale, in forma cartacea, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 1990 ed assolvere ai relativi obblighi di versamento dell’imposta a saldo.

Nelle more dell’approvazione della nuova dichiarazione telematica, detta modalità cartacea deve essere utilizzata anche per gli adempimenti dichiarativi da porre in essere entro il 31 dicembre 2017, ancorchè relativi ad operazioni poste in essere nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (si pensi al caso di esercizio di durata inferiore all’anno solare, ad esempio, per cessazione dell’attività).

Per dette operazioni, dunque, gli enti interessati devono presentare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, apposita dichiarazione in forma cartacea all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione è la sede legale dell’ente.