Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 aprile 2017, n. 9818

Tributi - IVA - Agevolazione prima casa - Immobile di lusso

 

Premesso che

 

- in relazione alla vendita di un immobile, B.L.J. e L.S. impugnano per cassazione la decisione, emessa dalla CTR della Lombardia a seguito di cassazione con rinvio, di conferma dell'avviso di rettifica e liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate, qualificato l'immobile di "lusso", recuperava a tassazione la differenza di IVA risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria del 20% rispetto a quella agevolata del 4%;

- il ricorso, con tredici motivi, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 3 bis, comma 5, d.l. n. 203 del 2005, conv. nella I. n. 248 del 2005 per aver la CTR disposto la produzione in giudizio della relazione tecnica UTE già nella disponibilità dell'Ufficio e da questi non prodotta (motivi primo, secondo e terzo), la violazione degli artt. 7, comma 3, 32 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992 e 2697 c.c. per aver l'Agenzia delle entrate depositato la citata relazione tecnica oltre il termine di venti giorni liberi prima della data prevista per la trattazione del procedimento, con lesione del diritto di difesa del contribuente (motivi quarto e quinto) ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, identificato nella pregressa mancata deduzione delle risultanze della perizia UTE da parte dell'Agenzia (motivo sesto e settimo); con i restanti sei motivi denuncia, con riguardo alle risultanze della perizia redatta dall'Agenzia del territorio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 7-10 della I. n. 212 del 2000 per la modifica da parte dell'Agenzia delle motivazioni poste a fondamento dell'atto (motivo ottavo), la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio (motivo nono), dell'art. 2697 c.c. (motivo decimo), degli artt. 6-8 del d.m. 2 agosto 1969 (motivo undecimo), nonché omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (motivi dodicesimo e tredicesimo);

 

Considerato che

 

- i primi tre motivi - che possono essere esaminati congiuntamente poiché con essi il ricorrente contesta, sotto diversi aspetti, l'esistenza del potere della CTR di ordinare all'Agenzia delle entrate di depositare la relazione peritale in suo possesso - sono fondati;

- la norma di riferimento è solo quella di cui all'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, che regola la potestà officiosa del giudice di secondo grado di ordinare nuove prove in appello quando ritenute "necessarie ai fini della decisione": viene in rilievo il comando che la CTR ebbe ad impartire all'Ufficio di depositare documenti a dimostrazione della pretesa erariale e non la differente ipotesi di cui all'art. 58, comma 2, cioè del potere dispositivo delle parti in appello di "produrre nuovi documenti" e del limite preclusivo che discende dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 cit., quest'ultimo applicabile in forza della generale clausola inserita al successivo art. 61;

- le "nuove prove" che la CTR può disporre ex officio sono quelle stesse che il giudice di primo grado può ordinare ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 546 cit.: è escluso che il giudice di secondo grado abbia poteri istruttori officiosi diversi e maggiori di quelli della CTP;

- dopo l'abrogazione del terzo comma dell'art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, dunque, nemmeno al giudice d'appello è più consentito ordinare il deposito di documenti sollevando, come avvenuto, la parte dall'onere della prova, né è prefigurabile che il comando sia intervenuto quale ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. poiché la relazione in questione non era nella disponibilità del contribuente o di un extraneus (Cass. n. 13152 del 2014, Rv. 631140; Cass. n. 25464 del 2015, Rv. 638160);

- in fatto, sotto il profilo dell'autosufficienza, il contribuente ha riprodotto a pagg. 35-36 del ricorso la citata relazione, in base alla quale la CTR ha accertato il requisito della abitazione di lusso; - l'ordinanza, pertanto, è stata pronunciata fuori dei limiti di cui agli artt. 7 e 58 del d.lgs. n. 546 cit., con la derivata comunicazione della nullità alla sentenza;

- gli altri motivi restano assorbiti;

- alla cassazione della sentenza segue il rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.