Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 20 febbraio 2019

Regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale

 

Art. 1

Finalità

 

1. Con il presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale al fine di consolidare e accrescere il patrimonio tecnologico nazionale e la competitività del sistema produttivo del settore.

 

Art. 2

Soggetti ammissibili

 

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente decreto le imprese che svolgono prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale.

2. Sono considerate in possesso del requisito di cui al comma 1 le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano conseguito un fatturato medio determinato in almeno il 60% per le grandi imprese, ovvero in almeno il 25% per le PMI, da attività di progettazione, costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici.

3. Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere una stabile organizzazione in Italia;

b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

d) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;

f) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 249/1 del 31 luglio 2014.

4. La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità è demandata al Ministero dello sviluppo economico.

5. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare i progetti di cui all'art. 4 anche in forma associata, congiuntamente fra loro. In tal caso i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso al contratto di rete o ad altre forme di collaborazione effettiva e coerente con l'articolazione e gli obiettivi del progetto; deve essere individuata l'impresa capofila con il ruolo di referente nei confronti del Ministero per la realizzazione del progetto e di rappresentanza dei soggetti partecipanti.

6. Le imprese associate, di cui le PMI devono essere almeno il 60%, non possono essere in numero superiore a cinque.

 

Art. 3

Aree tecnologiche

 

1. Per le finalità del presente decreto e ai fini della presentazione e valutazione dei progetti, sono individuate le seguenti aree tecnologiche:

a) velivoli ad ala rotante;

b) velivoli ad ala fissa;

c) velivoli a pilotaggio remoto anche di impiego duale;

d) aerostrutture;

e) componenti e sistemi di propulsione per il settore aeronautico e/o aerospaziale;

f) tecnologie e architetture abilitanti la implementazione della propulsione ibrida-elettrica su velivoli;

g) sistemi di comunicazione e di bordo, anche di impiego duale.

 

Art. 4

Progetti e spese ammissibili

 

1. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 5 i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto.

2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono ammissibili ai finanziamenti anche gli eventuali studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

3. In relazione ai progetti di cui al comma 1 sono ammissibili ai finanziamenti le seguenti tipologie di costi/spese sostenuti per la loro realizzazione:

a) costi di personale, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo;

b) costi degli strumenti e delle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca e sviluppo;

c) costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto.

4. Non sono ammessi ai finanziamenti progetti comportanti costi/spese, riconosciuti ammissibili, inferiori a 1 milione di euro se presentati da singole imprese o a 2 milioni di euro se presentati da imprese associate.

5. I progetti devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni. Su richiesta motivata delle imprese beneficiarie, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi.

 

Art. 5

Finanziamenti agevolati

 

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 4 sono concessi finanziamenti a tasso zero, nella misura massima del 70% dei costi/spese sostenuti per le grandi imprese e del 85% per le PMI.

2. Per i progetti realizzati da più imprese in forma associata, tale percentuale è aumentata del 5% per le grandi imprese e del 10% per le PMI, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola più dell'70% dei costi del progetto.

3. I finanziamenti sono comunque concessi ed erogati nel rispetto dei limiti delle intensità massime previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione.

4. I finanziamenti concessi sulla base del presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi costi/spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento «de minimis».

 

Art. 6

Valutazione dei progetti

 

1. Ai fini della valutazione dei progetti, si terrà conto dei seguenti criteri:

a) capacità tecnica dell'impresa proponente e fattibilità tecnica del progetto;

b) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;

c) qualità tecnica e innovatività del progetto;

d) impatto del progetto, potenzialità di sviluppo e ricadute in altri settori;

e) prossimità del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati.

2. I progetti sono sottoposti alla valutazione e al parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808 del 1985, ai fini della concessione del finanziamento.

 

Art. 7

Concessione ed erogazione dei finanziamenti

 

1. I finanziamenti sono concessi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il decreto di concessione del finanziamento è sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

3. Con successivi decreti, in relazione agli stati di avanzamento dei progetti, sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle imprese beneficiarie, è determinato a consuntivo l'importo del finanziamento effettivo che è erogato, coerentemente con il piano definito nel decreto di concessione, in una o più quote annuali in relazione alle disponibilità pluriennali delle risorse sul bilancio del Ministero.

4. Il decreto di erogazione a saldo, con il piano definitivo di rimborso del finanziamento, è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

 

Art. 8

Restituzione dei finanziamenti

 

1. I finanziamenti sono restituiti, nella misura del 80% dell'importo liquidato per le grandi imprese e del 70% per le PMI, in dieci quote annuali costanti con decorrenza dall'anno successivo all'ultima erogazione.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti delle intensità massime previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, l'importo del finanziamento da rimborsare può essere ridotto nella misura del 3% per ogni anno di riduzione del periodo di restituzione e, comunque, nel limite massimo del 15%.

3. Il piano di rimborso del finanziamento non può essere modificato se non per straordinari motivi connessi ad eventuali situazioni di difficoltà economica e finanziaria dell'impresa beneficiaria.

 

Art. 9

Variazioni

 

1. Le variazioni riguardanti i progetti o le imprese proponenti devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dello sviluppo economico e accompagnate da idonea relazione tecnica e documentazione.

2. Il Ministero, qualora le variazioni siano tali da compromettere o modificare sostanzialmente la realizzazione del progetto approvato, le sottopone all'esame del Comitato e di adottare i provvedimenti del caso, ivi compresa la revoca totale o parziale del finanziamento.

 

Art. 10

Bandi

 

1. Con decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, sulla base di quanto previsto dal presente decreto, sono attivati appositi bandi contenenti criteri e modalità di presentazione dei progetti.

2. Con i bandi sono anche definite le percentuali di finanziamento dei costi del progetto nei limiti di cui all'art. 4, tenuto conto delle disponibilità finanziarie; criteri e modalità di calcolo dei costi ammissibili di cui all'art. 4; specifiche modalità di valutazione dei progetti in relazione ai criteri di cui all'art. 6.

3. Con direttive del Ministro sono definite le priorità nell'attuazione degli interventi, nella destinazione delle risorse finanziarie, nell'attivazione di specifici bandi di cui al presente articolo, anche con riferimento alle aree tecnologiche o con riguardo alle PMI.

 

Art. 11

Accertamenti e monitoraggio

 

1. Il Ministero dello sviluppo economico può disporre, anche a campione, in qualsiasi momento, gli accertamenti ritenuti necessari ai fini del rispetto dei requisiti e delle condizioni di fruizione del finanziamento. A tal fine, l'impresa beneficiaria del finanziamento deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi ai costi rendicontati per almeno i tre anni successivi al completamento del programma ammesso al finanziamento.

2. Ai fini del monitoraggio dei programmi di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto, il Ministero può chiedere alle imprese beneficiarie dati e informazioni sullo stato di avanzamento, sull'attuazione e sui risultati dei progetti finanziati.

 

Art. 12

Revoche

 

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero può disporre la revoca del finanziamento concesso nel caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, sia soggettivi che riferiti al programma, ovvero di documentazione irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) mancata realizzazione del programma, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque non prevedibili;

c) sopravvenute modifiche societarie tali da compromettere o rendere impossibile il completamento del programma finanziato e/o la restituzione del finanziamento concesso;

d) trasferimento della stabile organizzazione dell'impresa beneficiaria di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), in uno Stato diverso da quello italiano.

 

Art. 13

Risorse finanziare

 

1. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto si provvede con le risorse finanziarie destinate ai finanziamenti della legge n. 808 del 1985.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 maggio 2019, n. 118.