Prassi - INAIL - Circolare 13 ottobre 2017, n. 44

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2017 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi

Quadro Normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.

- Decreto 19 luglio 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2017, per il settore industria, compreso il settore marittimo.

- Circolare Inail 11 ottobre 2016, n. 36: "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2016 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".

- Circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2017."

 

PREMESSA

 

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2017 (NOTA 1) ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2017, gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti già dal 1° luglio 2016 pari a euro 16.195,20 e a euro 30.076,80, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2016 (NOTA 2).

Si confermano, pertanto, i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo che variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Inail, riportati nelle circolari 11 ottobre 2016, n. 36 e 18 aprile 2017, n. 17.

Il riepilogo per gli anni 2009 - 2017 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’allegato 1.

 

TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

 

1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (NOTA 3):

 

- detenuti e internati;

- allievi dei corsi di istruzione professionale;

- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

 

Dal 1° luglio 2017

Retribuzione convenzionale giornaliera euro 53,98*
mensile euro 1.349,60

*per arrotondamento del valore di euro 53,984

 

2. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (NOTA 4)

 

Dal 1° luglio 2017

Retribuzione convenzionale giornaliera euro 54,21*
mensile euro 1.355,32

* per arrotondamento del valore di euro 54,2128

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 (NOTA 5)

Dal 1° luglio 2017

Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili euro 1.207,56

(euro 100,63 x 12)

 

4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time (NOTA 6)

 

Dal 1° luglio 2017

Retribuzione convenzionale giornaliera euro 100,26*
mensile euro 2.506,40

*per arrotondamento del valore di euro 100,256

5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time (NOTA 7)

Dal 1° luglio 2017

Retribuzione convenzionale oraria euro 12,53*

* per arrotondamento del valore di euro 12,5325 (euro 100,26 : 8)

 

6. Retribuzione di ragguaglio (NOTA 8)

 

Dal 1° luglio 2017

Retribuzione convenzionale giornaliera euro 53,98*
mensile euro 1.349,60

*per arrotondamento del valore di euro 53,984

 

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (NOTA 9)

 

Dal 1° luglio 2017

Minimo e massimo mensile euro 1.349,60

euro 2.506,40

 

7.1 Prestazioni occasionali (NOTA 10)

 

Dal 1° luglio 2017

Minimo e massimo mensile euro 1.349,60

euro 2.506,40

Minimo e massimo giornaliero euro 53,98

euro 100,26

 

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti (NOTA 11)

 

Dal 1° luglio 2017

Minimo e massimo annuale euro 16.195,20

euro 30.076,80

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (NOTA 12)

Dal 1° luglio 2017, la misura del premio annuale a persona è confermata in euro 2,59.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2016/2017 e per l'anticipo del premio 2017/2018:

Alunni e studenti diu scuole e istituti non statali

Premio annuale a persona

Anno scolastico 2016/2017 regolazione

Anno scolastico 2017/2018 anticipo

euro 2,59 euro 2,59

 

10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (NOTA 13)

 

Anno 2017

Euro

Retribuzione minima giornaliera 53,98

 

Premio speciale unitario

Euro

Annuale 58,00

 

PROFILO RISARCITORIO

 

Dal 1° luglio 2017

Minimale di rendita annuale euro 16.195,20
giornaliero euro 53,98
Massimale di rendita annuale euro 30.076,80
giornaliero euro 100,26

 

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(1) Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 9 agosto 2017 al 9 agosto 2018 - Numero repertorio 262/2017.

(2) Vedi circolare Inail n. 11 ottobre 2016, n. 36.

(3) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 5.1 punto A.

(4) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 5.1 punto B.

(5) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 5.1 punto B.

(6) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 6.4.

(7) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 6.4.

(8) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 7.

(9) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 8.

(10) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 8.1.

(11) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 9.

(12) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari, paragrafo 1.6.

(13) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17 SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari, paragrafo 1.10.

Allegato

RIEPILOGO PER GLI ANNI 2009 - 2017 DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL (NOTA 1)

Tipologie di lavoratori

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fino al 30.6 Dal

1.7

Fino al 30.6 Dal

1.7

Fino

al

30.6

Dal

1.7

Dal

1.1

Fino

al

30.6

Dal

1.7

Fino

al

30.6

Dal

1.7

Fino

al

30.6

Dal

1.7

 
Lavoratori

con

retribuzi.

convenz. annuale pari al minimale

di rendita

(NOTA 2)

- detenuti ed internati 46,33 47,83 48,19 48,94 51,72 53,28 53,88 53,98
- allievi dei corsi di istruzione professionale
- lavoratori in lavori socialmente utili
- lavoratori in tirocini formativi

e di orientamento

- lavoratori in lavori di pubblica utilità
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale
Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. (NOTA 3) 46,54 48,04 48,40 49,15 51,94 53,51 54,11 54,21
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 (NOTA 4) 86,38 x 12 89,17 x 12 89,84 x 12 91,23 x 12 96,41 x 12 99,32 x 12 100,44 x 12 100,63 x 12
Lavoratori

dell'area

dirigenziale

con contratto part-time

(NOTA 5)

10,76 11,10 11,19 11,36 12,01 12,37 12,51 12,53
senza contratto part-time

(NOTA 6)

86,05 88,83 89,49 90,88 96,04 98,94 100,06 100,26

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Note:

(1) Importi in euro.

(2) E' indicato l'importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).

(3) La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.

(4) Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).

(5) Dal 1.1.1996 il DM 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.

(6) E' indicato l'importo della retribuzione convenzionale oraria.

(7) E' indicato l'importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).