Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 22 dicembre 2016

Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «BDA»: la Banca dati anagrafica delle agevolazioni realizzata presso il Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 57/2001 e del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002;

b) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del quale è costituito anche il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura;

c) «IPA»: l'Indice delle pubbliche amministrazioni, istituito a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2000, realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, costituente, tra l'altro, archivio informatico degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi;

d) «aiuti di Stato»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) «aiuti de minimis»: gli aiuti «de minimis» come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015;

f) «Referente per gli adempimenti»: il referente individuato dall'amministrazione titolare di aiuti di Stato e di aiuti de minimis e comunicato in fase di accreditamento alla BDA.

 

Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto definisce le nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 57/2001, per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla vigente normativa, individuando le funzioni e i servizi svolti dalla BDA, come risultanti a seguito del processo di reingegnerizzazione.

2. Le funzioni e i servizi svolti dalla BDA, come individuati dal presente decreto, anticipano alcune delle funzionalità del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012 e successive modifiche e integrazioni, in modo da assolvere ai pertinenti impegni, da soddisfare entro il 31 dicembre 2016, assunti dal Governo italiano in sede di Accordo di partenariato 2014-2020 con riferimento alla condizionalità ex ante generale «Aiuti di Stato».

 

Art. 3

Servizi resi disponibili dalla BDA reingegnerizzata

 

1. La BDA reingegnerizzata è resa disponibile su un portale dedicato ed è strutturata:

a) in un'area pubblica, accessibile a chiunque senza restrizioni e senza necessità di autenticazione;

b) in un'area riservata, con accesso consentito alle amministrazioni titolari di aiuti di Stato e di aiuti de minimis, nonché ai soggetti pubblici e privati che gestiscono i predetti aiuti, tramite credenziali informatiche, previamente rilasciate in esito ad una specifica procedura di accreditamento.

2. L'area pubblica di cui al comma 1, lettera a), è articolata in varie sezioni comprensive almeno dei seguenti servizi:

a) informativa su workshop e seminari previsti a livello centrale e regionale sul funzionamento del sistema informativo, con indicazione degli incontri a livello nazionale e regionale e supporto per la partecipazione alle sezioni informative, anche a distanza;

b) informativa sulle azioni di supporto e accompagnamento all'utilizzo della BDA ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera a), ivi incluse l'indicazione delle modalità per la richiesta da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di supporto tecnico a distanza per la corretta alimentazione del sistema;

c) pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza, raccolti in una sezione dedicata, nella quale sono rese pubbliche e accessibili, anche per il tramite di funzioni di ricerca avanzate, le informazioni sugli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis registrati. A decorrere dal 1° luglio 2016, le predette informazioni sono in linea con le previsioni normative relative alla trasparenza in ambito europeo di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 e alla comunicazione della Commissione 2014/C 198/02 sulla trasparenza pubblicata il 27 giugno 2014 e consentono di adempiere agli obblighi di trasparenza definiti dagli atti predetti.

3. L'area riservata di cui al comma 1, lettera b), è articolata in varie sezioni comprensive almeno dei seguenti servizi:

a) accreditamento delle amministrazioni titolari di aiuti di Stato e, tramite il Referente per gli adempimenti comunicato da ciascuna delle predette amministrazioni, accreditamento degli altri soggetti di cui al comma 1, lettera b);

b) registrazione delle informazioni relative alle misure di aiuto alle imprese, con rilascio di un codice identificativo della misura;

c) registrazione degli aiuti individuali, comprensiva delle informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei massimali «de minimis» e del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e europea, con rilascio di un codice identificativo dell'aiuto. Ai predetti fini, la registrazione è compiuta tempestivamente dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), con riferimento agli aiuti concessi;

d) aggiornamento dei dati registrati in caso di relativa variazione;

e) consultazione, implementazione e aggiornamento della lista dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

f) visure e verifiche sul cumulo degli aiuti e sulle condizioni delle imprese beneficiarie, anche in riferimento allo status di imprese in difficoltà e alle dimensioni delle imprese.

 

Art. 4

Integrazione e interoperabilità applicativa della BDA con altre banche di dati

 

1. La BDA reingegnerizzata consente l'interoperabilità e la cooperazione applicativa con altri sistemi informativi.

2. In sede di prima applicazione, l'interoperabilità di cui al comma 1 è instaurata, in particolare, con:

a) il SIAN, rispetto al quale l'interoperabilità è volta a consentire che gli aiuti concessi nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca siano considerati ai fini delle verifiche di cui all'art. 5. In fase di avvio della cooperazione, l'interoperabilità opera in via sperimentale limitatamente al settore agricolo e forestale, al fine dell'individuazione degli adeguamenti tecnici necessari alla piena comunicazione e allo scambio di dati tra i sistemi;

b) il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2;

c) l'IPA, ai fini dell'efficientamento del servizio di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), di accreditamento delle amministrazioni alla BDA, attraverso l'acquisizione automatica delle anagrafiche delle amministrazioni interessate.

 

Art. 5

Verifiche sul cumulo degli aiuti e sulle condizioni dell'impresa beneficiaria

 

1. Con riferimento alla verifica del cumulo degli aiuti di cui all'art. 3, comma 3, lettera f), la BDA, su richiesta del soggetto gestore accreditato, fornisce servizi di visure e verifiche attestanti gli aiuti già concessi e registrati, con i quali, in particolare:

a) nel caso delle verifiche relative ad aiuti in regime «de minimis», è operato il calcolo del massimale di aiuto concedibile avuto riguardo per gli aiuti de minimis concessi all'impresa unica interessata, come definita nell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;

b) nel caso delle verifiche relative ad aiuti di Stato diversi da quelli di cui alla lettera a), è estratto l'elenco degli aiuti concessi all'impresa interessata, identificata dal codice fiscale, sulla stessa tipologia di costo ammissibile, al fine di supportare le verifiche sul rischio di cumulo delle agevolazioni.

2. Con riferimento alle verifiche sulle condizioni delle imprese di cui al medesimo art. 3, comma 3, lettera f), le relative informazioni sono fornite attraverso l'interoperabilità con il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio. In sede di prima applicazione, detta interoperabilità è funzionale all'erogazione in back-office dei predetti servizi, in vista della completa successiva automatizzazione.

 

Art. 6

Modalità di trasmissione delle informazioni. Rinvio

 

1. Le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3 sono indicate nella circolare 1° luglio 2016, n. 62871, del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e nelle relative guide operative, pubblicate sul sito web della BDA.

 

Art. 7

Disposizioni finali

 

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge n. 234/2012, le modalità di trasmissione delle informazioni e di verifica previste dal presente decreto si applicano fino alla data di entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al medesimo art. 52, comma 7, della legge precitata.

2. Il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002 è abrogato dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2016, n. 305.