Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 30 dicembre 2016, n. 45/E

Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche a decorrere dall’anno 2017 - Articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016

 

INDICE

1. PREMESSA

2. UTENZE ADDEBITABILI

2.1. Individuazione delle utenze residenziali

2.2. Presenza di più utenze residenziali

2.3. Volture e Switch

3. IMPORTI DA ADDEBITARE

3.1. Importo del canone dovuto

Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato

Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato

3.2. Rate di pagamento del canone dovuto

Tabella 3. Rate di addebito del canone per le utenze già attive

Tabella 4. Rate di addebito del canone per utenze di nuova attivazione

Tabella 5. Rate di addebito del canone dovuto per il primo semestre

Tabella 6. Casi particolari

3.3. Dichiarazioni sostitutive

3.3.1. Dichiarazione di non detenzione (quadro A del modello)

3.3.2. Dichiarazione di sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone (quadro B del modello)

3.4 Altri soggetti non addebitabili

 

1. PREMESSA

 

L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto una nuova modalità di riscossione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, secondo le disposizioni di seguito richiamate.

Nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone (secondo periodo del secondo comma dell’articolo 1 del RDL n. 246/1938, aggiunto dall’articolo 1, comma 153, lettera a, della legge n. 208/2015).

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui sopra, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate; le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre (terzo comma dell’articolo 3 del RDL n. 246/1938, aggiunto dall’art. 1, comma 153, lettera c, della legge n. 208/2015).

In sede di prima applicazione è stato previsto che (art. 1, comma 159, della legge n. 208/2015):

a) nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 fossero cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;

b) l’Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del Sistema informativo integrato istituito presso l’Acquirente Unico S.p.a. l’elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva per superare la presunzione di detenzione e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all’atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

L’articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016 (nel seguito "Regolamento"), emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge n. 208/2015, dispone che Acquirente Unico S.p.a., con modalità approvate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, rende disponibili mensilmente alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni necessarie all’addebito del canone nelle fatture; a tal fine, il citato comma 1, prevede l’emanazione di una circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate.

Con la circolare n. 29/E del 21 giugno 2016 sono state definite le regole di determinazione del canone dovuto, per le varie casistiche, per l’anno 2016, primo anno di applicazione delle nuove disposizioni in materia di canone tv.

L’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha fissato per l’anno 2017 a 90 euro complessivi l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al citato RDL n. 246/1938.

La presente circolare specifica, pertanto, i criteri di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l’importo del canone da addebitare nelle varie casistiche a decorrere dall’anno 2017, in modo da consentire ad Acquirente Unico S.p.a. di fornire alle imprese elettriche le informazioni previste (articolo 3, comma 1, del Regolamento).

 

2. UTENZE ADDEBITABILI

 

2.1. Individuazione delle utenze residenziali

L’individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili avviene in base all’art. 3, comma 1, del Regolamento, tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza, come desumibile:

- direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti", come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del Regolamento (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;

- dai contratti della tipologia "altri clienti domestici", come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati previsto dall’articolo 2, comma 1, del Regolamento.

Le utenze cui si applicano le tariffe D1 o D2, per le quali sono previsti soli usi domestici residenziali, sono addebitabili con l’eccezione di quelle associate esclusivamente a codici fiscali numerici a 11 cifre.

Le utenze cui si applica la tariffa D3, per la quale sono previsti anche utilizzi diversi da quelli domestici residenziali, sono addebitabili se risultano residenziali e associate a codici fiscali alfanumerici, anche in seguito all’allineamento delle banche dati previsto dall’articolo 2, comma 1, del Regolamento.

 

2.2. Presenza di più utenze residenziali

Nell’ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all’allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura. Ciò in applicazione del principio per cui il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. (NOTA 1)

Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia "clienti residenti" e l’altro (o gli altri) nella tipologia "altri clienti domestici", si considera addebitabile la fornitura della tipologia "clienti residenti" indipendentemente dalla data di attivazione. In altri termini, prevale la fornitura per cui l’utente ha dichiarato la residenza all’impresa elettrica rispetto alla fornitura per cui la coincidenza con la residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia "clienti residenti", si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale (NOTA 2) (RCU) più recente, indipendentemente dalla tipologia tariffaria.

 

2.3. Volture e Switch

La voltura (NOTA 3) corrisponde alla disattivazione della fornitura al cliente finale uscente ed alla attivazione di una nuova fornitura al cliente finale entrante; pertanto, sono da trattare ai fini dell’addebito come, rispettivamente, disattivazioni di utenze e nuove attivazioni di utenze.

Le volture mortis causa non comportano di per sé modifiche nell’addebito del canone, salvo che il codice fiscale entrante non abbia già un’utenza addebitabile in base ai paragrafi 2.1 e 2.2 e salva l’esistenza di cause di non addebito del canone risultanti dai flussi informativi trasmessi dall’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del Regolamento.

Lo switch (NOTA 4) non ha di per sé conseguenze sull’addebito del canone, rimanendo attiva nei confronti di un medesimo cliente finale una fornitura compresa nelle tipologie addebitabili.

 

3. IMPORTI DA ADDEBITARE

 

La determinazione dell’importo del canone da addebitare sull’utenza elettrica residenziale, individuata in base alle regole di cui al paragrafo 3, tiene conto:

- per l’anno 2017, della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato stabilita nell’importo complessivo di euro 90 (articolo 1, comma 40, della legge n. 232/2016);

- delle disposizioni sulla misura e sul pagamento del canone previste dal RDL n. 246/1938 e di altre disposizioni rilevanti a fini tributari;

- per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica residenziale, della previsione per cui il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre (articolo 3, terzo comma, del RDL n. 246/1938; articolo 3, comma 3, del Regolamento);

- della presentazione della apposita dichiarazione sostitutiva da parte di un titolare di utenza elettrica residenziale per superare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo o per comunicare la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone (articolo 1, secondo comma, del RDL n. 246/1938; articoli 2, comma 2, lettera a, e 3, comma 1, del Regolamento);

- dell’effettuazione del pagamento mediante addebito sulla pensione (articolo 38, comma 8, del DL n. 78/2010) o con altre modalità, nonché dell’applicazione delle esenzioni previste dall’articolo 1, comma 132, della legge n. 244/2007 e da Convenzioni internazionali (articoli 2, comma 2, lettera b, e 3, comma 1, del Regolamento).

3.1. Importo del canone dovuto

Nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti (tabella 1) e l’importo del canone complessivo per i nuovi abbonamenti (tabella 2).

 

Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato

 

Fonte: Sportello SAT - Importi in euro

Canone complessivo
Annuale 90,00
Semestrale 45,94
Trimestrale 23,93

 

Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato

 

Fonte: Sportello SAT - Importi in euro

Canone complessivo
Gennaio-giugno 45,94
Febbraio-giugno 38,63
Marzo-giugno 31,33
Aprile-giugno 24,03
Maggio-giugno 16,72
Giugno 9,42
Gennaio-dicembre 90,00
Febbraio-dicembre 84,46
Marzo-dicembre 77,16
Aprile-dicembre 69,86
Maggio-dicembre 62,55
Giugno-dicembre 55,25
Luglio-dicembre 47,95
Agosto-dicembre 40,64
Settembre-dicembre 33,34
Ottobre-dicembre 26,04
Novembre-dicembre 18,73
Dicembre 11,43

 

3.2. Rate di pagamento del canone dovuto

Nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale per le utenze già attive al 1° gennaio dell’anno di riferimento (tabella 3) e per le nuove attivazioni (tabella 4), in funzione del mese di attivazione (NOTA 5). In un’apposita tabella è indicato l’importo delle rate, sia per le utenze già attive che per le nuove attivazioni, nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre dell’anno di riferimento (tabella 5). Gli importi delle rate di pagamento del canone specificate nelle tabelle sono comprensive degli oneri tributari.

 

Tabella 3. Rate di addebito del canone per le utenze già attive

 

Fonte: Sportello SAT - Importi in euro

Attivazione Utenza N. rate Importo della rata Importo totale Codice
Attiva al 1° gennaio 10 9,00 90,00 A01

 

Tabella 4. Rate di addebito del canone per utenze di nuova attivazione

 

Fonte: Sportello SAT Importi in euro

Attivazione Utenza N. rate Importo della rata Importo totale Codice
Gennaio 10 9,00 90,00 A01
Febbraio 9 9,38 84,46 A02
Marzo 8 9,65 77,16 A03
Aprile 7 9,98 69,86 A04
Maggio 6 10,43 62,55 A05
Giugno 5 11,05 55,25 A06
Luglio 4 11,99 47,95 A07
Agosto 3 13,55 40,64 A08
Settembre 2 16,67 33,34 A09
Ottobre (*) 1 26,04 26,04 A10
Novembre (*) 1 18,73 18,73 A11
Dicembre (*) 1 11,43 11,43 A12
(*) da addebitare in un'unica soluzione nella prima rata dell'anno 2018 (NOTA 6)

 

Tabella 5. Rate di addebito del canone dovuto per il primo semestre

 

Fonte: Sportello SAT Importi in euro

Mese attivazione N. rate Importo della rata Importo totale Codice
Gennaio 6 7,66 45,94 S01
Febbraio 5 7,73 38,63 S02
Marzo 4 7,83 31,33 S03
Aprile 3 8,01 24,03 S04
Maggio 2 8,36 16,72 S05
Giugno 1 9,42 9,42 S06

 

Nella tabella 6 sono riportate le regole per la determinazione dell’importo delle rate da addebitare in relazione a specifici eventi legati all’attivazione e alla disattivazione delle utenze elettriche residenziali.

 

Tabella 6. Casi particolari

 

Evento 1 Regola
Contribuente con una fornitura residente attivata successivamente al 1/1 ed entro il 30/09 Si applica il canone dalla rata del mese di attivazione, in base alla tabella 4.
Evento 2 Regola
Contribuente con una fornitura residente attivata dal 01/10 Si applica il canone dalla rata del mese di attivazione, in base alla tabella 4, nel primo mese dell’anno successivo se per il Contribuente c’è una fornitura attiva.

Se a gennaio dell’anno successivo non c’è alcuna fornitura residente attiva, le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle entrate in base all’art. 5 del Regolamento.

Evento 3 Regola
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1, disattivata entro il 30/09 e non più riattivata nell’anno Si applica il canone dalla rata del mese di attivazione, fino al mese di disattivazione.
Evento 4 Regola
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1, disattivata in corso d’anno e con una nuova fornitura residente attivata entro il 30/09 Si applica il canone per l’intero anno:

- sulla fornitura attiva al 01/01 si applicano le rate di canone maturate fino al mese di disattivazione;

- sulla nuova fornitura si applicano le rate mancanti nel primo mese disponibile, poi si prosegue con le normali rate.

Evento 5 Regola
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1, disattivata in corso d’anno e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30/09 Si applica il canone per l’intero anno:

- sulla fornitura attiva al 01/01 si applicano le rate di canone maturate fino al mese di disattivazione;

- sulla nuova fornitura, se ancora attiva a gennaio dell’anno successivo, si applicano le rate mancanti;

- se a gennaio dell’anno successivo non c’è alcuna fornitura residente attiva, le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle entrate in base all’art. 5 del Regolamento.

Evento 6 Regola
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1 che in corso d’anno cambia da residente a non residente Si applica il canone per i mesi in cui la fornitura è di tipo residente.

 

3.3. Dichiarazioni sostitutive

Ai fini della determinazione degli importi del canone da addebitare nelle fatture in base all’articolo 3, comma 1, del Regolamento, rilevano le informazioni desumibili dai flussi informativi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del medesimo Regolamento contenenti i dati relativi ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi, di cui all’articolo 1, comma 153, della legge n. 208/2015 o che hanno presentato, anche mediante il modello di rimborso di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016, la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento.

Per le dichiarazioni sostitutive richiamate, vale quanto stabilito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45059 del 24 marzo 2016, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 58258 del 21 aprile 2016.

Nel flusso informativo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) sono indicati il codice fiscale del contribuente (dichiarante o de cuius in caso di dichiarazione presentata da un erede), il quadro della dichiarazione compilato (A o B), il tipo di dichiarazione presentata (di non addebito o di variazione dei presupposti di una precedente dichiarazione), la data di presentazione della dichiarazione.

 

3.3.1. Dichiarazione di non detenzione (quadro A del modello)

Per i soggetti titolari di utenze attive al 1° gennaio che hanno presentato, anche in qualità di erede, la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro A del modello:

a) dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno di riferimento, il canone non è dovuto per l’intero anno di riferimento (ad esempio, la dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dal pagamento del canone per l’intero 2017).

b) dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento, il canone è dovuto per il primo semestre (vedi tabella 5), e non è dovuto per il secondo semestre.

c) dal 1° luglio dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento (vedi tabella 3), e non è dovuto per l’intero anno successivo.

Per i soggetti titolari unicamente di utenze attivate dopo il 1° gennaio che hanno presentato, anche in qualità di erede, la dichiarazione compilando il quadro A del modello:

d) entro il primo mese successivo a quello di attivazione, il canone non è dovuto per l’intero anno di riferimento;

e) non rispettando i termini indicati alla lettera d) ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, il canone è dovuto per il primo semestre, in base al mese di attivazione (vedi tabella 5), e non è dovuto per il secondo semestre;

f) non rispettando i termini indicati alla lettera d) e a decorrere dal 1° luglio dell’anno di riferimento ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento, in base al mese di attivazione (vedi tabella 4), e non è dovuto per l’intero anno successivo.

Nei confronti dei contribuenti suddetti, a seguito dell’indicazione di non detenzione contenuta nei flussi informativi ricevuti:

- nei casi a) e d) non si procede all’addebito del canone;

- nei casi b) ed e) si procede all’addebito del canone per gli importi indicati nella tabella 5;

- nel caso c) si procede all’addebito del canone per l’intero anno di riferimento per gli importi indicati nella tabella 3;

- nel caso f) si procede all’addebito del canone per gli importi indicati nella tabella 4.

Se l’informazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di evitare l’addebito del canone secondo le regole sopra specificate, nei casi a), b) d) ed e) si procede ad interrompere l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso.

La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (revoca) comporta l’addebito del canone a decorrere dal mese di presentazione.

Nei confronti dei contribuenti suddetti, a seguito dell’indicazione di revoca contenuta nei flussi informativi, l’importo del canone dovuto è determinato in base alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva (tabella 4) e nella prima rata utile sono addebitate le rate scadute dal mese di revoca.

 

3.3.2. Dichiarazione di sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone (quadro B del modello)

Per i contribuenti titolari di utenze che hanno presentato, anche in qualità di erede, la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B del modello, anche mediante il modello di rimborso di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016, a seguito dell’indicazione di non addebito contenuta nei flussi informativi, non si procede all’addebito del canone o, se l’indicazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di evitare l’addebito del canone secondo le regole sopra specificate, si procede ad interrompere l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso.

La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (revoca) comporta l’addebito del canone a decorrere dal mese di presentazione.

Nei confronti dei contribuenti suddetti, a seguito dell’indicazione di revoca contenuta nei flussi informativi, l’importo del canone dovuto è determinato in base alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva (tabella 4) e nella prima rata utile sono addebitate le rate scadute dal mese di revoca.

 

3.4 Altri soggetti non addebitabili

Ai fini della determinazione degli importi del canone da addebitare nelle fatture in base all’articolo 3, comma 1, del Regolamento, rilevano altresì le informazioni desumibili dai flussi informativi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del medesimo Regolamento contenenti i dati relativi ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come definita dall’articolo 4 del DPR n. 223/1989, individuati dall’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio Territoriale di Torino I - Sportello SAT, nei cui confronti non si deve procedere all’addebito sulle fatture per energia elettrica, in quanto il pagamento è stato effettuato con altre modalità, ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia anagrafica risulta esente dal pagamento ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge n. 244/2007 o per effetto di Convenzioni internazionali.

Nel flusso informativo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento sono indicati il codice fiscale del contribuente (dichiarante o de cuius in caso di dichiarazione presentata da un erede), la data di decorrenza del non addebito e la data di scadenza del non addebito. I soggetti nei cui confronti non si deve procedere all’addebito sulle fatture per energia elettrica, in quanto il pagamento è stato effettuato con altre modalità, si considerano non addebitabili dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per quanto riguarda la decorrenza del non addebito, tali dati sono combinati con la data di attivazione dell’utenza intestata al contribuente per determinare l’importo del canone non dovuto, come nel seguito indicato:

a) se il non addebito decorre dal 1° gennaio o dalla data di attivazione dell’utenza, il canone non è dovuto per l’intero anno di riferimento;

b) se la data di decorrenza del non addebito è successiva alla data di attivazione dell’utenza ed è compresa nel periodo che va dal 2 gennaio al 1° luglio, il canone è dovuto per il primo semestre dell’anno di riferimento (vedi tabella 5) e non è dovuto per il secondo semestre dell’anno di riferimento;

c) se la data di decorrenza del non addebito è successiva alla data di attivazione dell’utenza ed è successiva al 1° luglio, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento (vedi tabelle 3 o 4, per le utenze di nuova attivazione).

Nei confronti dei contribuenti suddetti, a seguito dell’indicazione di non addebito contenuta nei flussi informativi ricevuti:

- nel caso a) non si procede all’addebito del canone;

- nel caso b) si procede all’addebito del canone per gli importi indicati nella tabella 5;

- nel caso c) si procede all’addebito del canone per gli importi indicati nelle tabelle 3 e 4, per le utenze di nuova attivazione.

Nei casi a) e b), se l’indicazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di evitare l’addebito del canone secondo le regole sopra specificate, si procede ad interrompere l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso.

Per quanto riguarda la scadenza del non addebito, l’importo del canone dovuto e le relative rate sono determinate in base al mese in cui cade la data di scadenza (tabella 4).

Se la data di scadenza del non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di evitare l’addebito del canone dal mese in cui cade la data di scadenza, l’importo è addebitato a partire dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso e le rate scadute sono addebitate nella prima rata utile.

 

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Note:

(1) Il principio, da ultimo ribadito dall’articolo 1, terzo comma del RDL n. 246/1938 (aggiunto dall’articolo 1, comma 153, lettera a, della legge n. 208/2015), era già previsto già dall’articolo 27, comma 2, della legge n. 223/1990 per cui "Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.". Al riguardo, il Ministero delle finanze con circolare n. 15 del 08/03/1991 ha specificato che "come è corrente interpretazione in materia di radiodiffusioni - per medesimo soggetto s'intende tanto il titolare dell'abbonamento quanto uno dei componenti del di lui nucleo familiare anagraficamente inteso, e per residenza o dimora una qualsiasi abitazione di uno dei soggetti anzidetti.".

(2) Il Registro Centrale Ufficiale contiene l’elenco completo dei punti di prelievo di energia elettrica, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1-bis della legge n. 129/2010.

(3) Per voltura si intende, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso (Fonte: Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 2016 - 2019, approvato con deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL e successive modificazioni, c.d. TIT).

(4) Ai fini del presente documento, per switch si intende, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di fornitura con un’impresa elettrica e la stipula del contratto di fornitura con un’altra impresa elettrica da parte di un medesimo cliente finale (cfr. Deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015 487/2015/r/eel, Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico).

(5) Ai sensi dell’articolo 4 del RDL n. 246/1938 l’obbligo di pagamento inizia "a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell’apparecchio e per quanti sono i mesi dell’anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre". Si ricorda che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 del RDL n. 246/1938, la detenzione di un apparecchio televisivo è presunta nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

(6) In base all’articolo 3, comma 6, del regolamento "In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all’emissione da parte dell’impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo, secondo quanto previsto al comma 1, dall’impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto.".