Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 08 novembre 2016

Incremento delle risorse finanziarie destinate all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»

 

Art. 1

 

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 richiamato nelle premesse sono incrementate di euro 140.000.000,00, a valere sulle risorse del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitività 2014-2020. (1)

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 sono incrementate di € 2.800.000,00, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015, corrispondente al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle regioni meno sviluppate. (2)

4. Per le finalità di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le risorse di cui al comma 2 sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo. (3)

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 24 maggio 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 24 maggio 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 24 maggio 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017.

 

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2016, n. 304.