Legislazione - MINISTERO GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 20 dicembre 2016

Differimento della data di inizio del funzionamento di alcuni uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016

 

Art. 1

 

1. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 maggio 2016, individuati nell'allegato 1 al presente decreto, è differita al giorno 1° aprile 2017.

2. Resta salva la possibilità, previo accertamento dell'idoneità logistica e dell'infrastruttura informatica, di disporre l'anticipazione della data di inizio del funzionamento, anche limitatamente a taluni degli uffici di cui all'allegato 1.

 

Art. 2

 

Con successivo decreto, da emanarsi entro il termine fissato dall'art. 1, si provvederà alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace.

 

Art. 3

 

Gli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 27 maggio 2016 sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli che precedono.

 

Art. 4

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1 (1)

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE RIPRISTINATI DI CUI È PREVISTO IL DIFFERIMENTO DELL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ

 

Distretto

Circondario

Giudice di pace

Ancona Ancona Osimo
Bari Trani Molfetta
Bologna Modena Finale Emilia
Caltanissetta Enna Barrafranca
Campobasso Isernia Venafro
Catanzaro Castrovillari Lungro
Catanzaro Castrovillari San Sosti
Catanzaro Paola Belvedere Marittimo
Catanzaro Paola Cetraro
Catanzaro Vibo Valentia Nicotera
Firenze Firenze Empoli
L'Aquila Chieti Guardiagrele
L'Aquila Chieti Ortona
Messina Messina Alì Terme
Milano Pavia Abbiategrasso
Napoli Napoli Nord in Aversa Frattamaggiore
Napoli Santa Maria Capua Vetere Maddaloni
Napoli Torre Annunziata Gragnano
Palermo Termini Imerese Polizzi Generosa
Potenza Matera Irsina
Reggio Calabria Locri Siderno
Roma Tivoli Subiaco
Salerno Salerno Montecorvino Rovella
Taranto Taranto Grottaglie
Venezia Venezia Dolo
Venezia Verona Legnago

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(1) Allegato modificato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2016, a decorrere dal 17 gennaio 2017; ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 20 gennaio 2017, l'ufficio del giudice di pace di Molfetta è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali; ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. 14 febbraio 2017, la data di inizio del funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Gragnano, ripristinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 maggio 2016, è fissata per il 17 marzo 2017; ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 29 maggio 2017, gli uffici del Giudice di pace di Lungro, di Nicotera e di Ortona sono esclusi dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali; ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 31 gennaio 2019, l’ufficio del giudice di pace di Siderno è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali.

 

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2016, n. 304.