Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 marzo 2017, n. 6179

Tributi - Contenzioso tributario - Contenuto essenziale del ricorso - Quesito di diritto

 

Ritenuto in fatto

 

C. E. proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Perugia avverso la cartella di pagamento relativa all'anno di imposta 2001, con la quale l'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/73, aveva recuperato a tassazione, tra gli oneri detraibili, gli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario asseritamente contratto per la costruzione della prima casa.

La pronuncia di rigetto del ricorso veniva confermata dalla C.T.R. dell'Umbria con sentenza depositata il 21 maggio 2009.

Avverso la suddetta decisione il contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria.

 

Considerato in diritto

 

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Con l'unico motivo di ricorso, il contribuente denuncia: "Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (Articolo 13 bis comma 1-ter del TUIR D.P.R. 917/1986 - D.M. 30/07/1999 n. 311)".

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assenza del necessario quesito di diritto, sancito dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, per essere stata la sentenza impugnata depositata il 21 maggio 2009.

L'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, trova, infatti, applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore dello stesso decreto) e fino al 4 luglio 2009 (data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lettera d).

4. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.