Prassi - COVIP - Circolare 08 febbraio 2018, n. 888

Art. 1, commi 168 e 169, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Modifiche recate al Decreto Igs. 5 dicembre 2005, n. 252

 

L’art. 1, comma 168, lett. a) della Legge 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018), in vigore dallo scorso 1° gennaio, ha modificato le previsioni di cui all’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005 e ha aggiunto i nuovi commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies.

L’intera disciplina della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) è ora contenuta, a regime, nel citato art. 11. Il successivo comma 169 dell’art. 1 della citata Legge di bilancio ha disposto infatti l’abrogazione dei commi da 188 a 191 dell’art. 1 della Legge 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017) che disciplinavano in via sperimentale la RITA.

Per effetto delle modifiche, è in primo luogo variata la disciplina contenuta nell’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, come già modificato dall’art. 1, comma 38, della Legge n. 124/2017 {Legge annuale per il mercato e la concorrenza): sono infatti mutate le condizioni che danno titolo a fruire dell’anticipo pensionistico e, in parte, anche le prestazioni erogabili in via anticipata.

Con riferimento alle prestazioni, le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita possono ora erogare in via anticipata soltanto una rendita temporanea, decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, e fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Tenuto conto della natura della prestazione, si raccomanda di effettuare la suddetta verifica in tempi brevi.

L’art. 1, comma 168, lett. b), della stessa Legge dispone, poi, la soppressione dell’ultimo periodo dell’articolo 14, comma 2 lett. c), del Decreto lgs. 252/2005.

Il periodo soppresso, già modificato dalla Legge 124/2017, non consentiva il riscatto totale della posizione per invalidità permanente o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari. E’ quindi venuta meno la predetta preclusione, ben potendo l’iscritto esercitare, finché perdurano le condizioni legittimanti, tutte le facoltà contemplate dall’art. 14, comma 2, al pari di quelle disciplinate dall’art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005.

In relazione alla portata innovativa delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio per il 2018, si forniscono con la presente Circolare chiarimenti in ordine alla loro applicazione. Contestualmente, al fine di facilitare gli adeguamenti da parte dei fondi pensione, si diffondono, nelle more della revisione delle relative Deliberazioni COVIP, indicazioni operative riguardo alle modifiche da apportare agli Statuti e ai Regolamenti, tramite l’unito Allegato, nonché alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche.

L’Allegato alla presente Circolare riporta il testo degli articoli degli Schemi di Statuto e di Regolamento sui quali apportare le relative modifiche. Per comodità operativa, nell’Allegato sono riportate anche le indicazioni relative alle altre modifiche da effettuarsi in base alla Legge 124/2017.

Oltre a tali modifiche, le forme pensionistiche complementari predisporranno un apposito Modulo per la richiesta della RITA.

In particolare, prendendo a riferimento le disposizioni di cui agli Schemi di Statuto e di Regolamento deliberati dalla Commissione il 31 ottobre 2006, è necessario modificare i seguenti articoli:

- fondi pensione negoziali: (art. 6, comma 5; art. 7, comma 1, lett./); art. 8, comma 1 e comma 4; art. 10, commi 3, 4, 5, 6 e 7; art. 12, comma 2, lett. c), e comma 3); fondi pensione aperti: (art. 6, comma 1; art. 8, comma 1, lett./); art. 9, comma 3; art. 11, commi 4, 5, 6, 7 e 8; art. 13, comma 2, lett. c) e lett. d), e comma 4);

- PIP: (art. 6, comma 7; art. 7, comma 2, lett./); art. 10, commi 4, 5, 6, 7 e 8; art. 12, comma 2, lett. c) e lett. d), e comma 4).

Le Note informative dovranno essere integrate al fine di fornire le indicazioni essenziali in merito alle prerogative dell’iscritto. In particolare, vanno integrati i contenuti riportati nella "Sez. I - Informazioni chiave per l’aderente" relativamente al paragrafo "La prestazione pensionistica complementare" e, in caso di eventuali modifiche al regime delle spese, la Scheda dei costi con l’indicazione degli oneri previsti in caso di anticipo della prestazione pensionistica; coerentemente, vanno integrati i contenuti riportati nella "Sez. II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare", paragrafo "D. Le prestazioni pensionistiche".

In coerenza con i rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari, le modifiche in argomento potranno essere adottate secondo le procedure semplificate previste per il recepimento di disposizioni normative o indicazioni della COVIP sopravvenute. Dette modifiche formeranno oggetto di comunicazione alla COVIP, a norma degli articoli 8, 17, 25 e 30 del Regolamento del 15 luglio 2010, modificato ed integrato con Deliberazione del 7 maggio 2014.

Per effetto dell’entrata in vigore della nuova disciplina dell’art. 11, commi 4 e seguenti, del Decreto lgs. 252/2005, non sono più da tenere presenti, per le domande aventi data successiva al 31 dicembre 2017, i chiarimenti contenuti nella stessa Circolare del 26 ottobre 2017 al paragrafo 2 (Modifiche all’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005) né le indicazioni del paragrafo 3 (Modifiche all’art. 14, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. 252/2005).

Riguardo al contenuto delle nuove disposizioni del citato art. 11 del Decreto lgs. 252/2005, i nuovi commi 4 e 4-bis stabiliscono requisiti di accesso alla RITA diversi rispetto alla disciplina previgente.

I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell’istanza, per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita - giacché la norma non si applica a quelle a prestazione definita-, sono ora i seguenti (art. 11, comma 4):

a) Cessazione dell’attività lavorativa;

b) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;

c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa, (art. 11, comma 4-bis):

a) Cessazione dell’attività lavorativa;

b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;

c) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);

d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

Diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un’apposita attestazione da parte dell'INPS, come in precedenza previsto dall’art. 1, comma 168, della Legge 232/2016 al quale il comma 188 faceva rinvio.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori, potrà essere acquisito l’estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell’INPS, oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.

Resta ferma la possibilità, ai sensi del DPR 445/2000, per le forme pensionistiche complementari che vi consentano di acquisire dichiarazioni sostitutive. In questi casi, tenuto conto dell’importanza del requisito contributivo, si evidenzia la necessità che le forme pensionistiche complementari effettuino congrue verifiche, sia pure a campione, delle dichiarazioni sostitutive presentate. Per poter effettuare i citati controlli dovrà essere acquisito, contestualmente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, l’impegno scritto del dichiarante a produrre, in caso di richiesta da parte della forma, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

I commi 4 e 4-bis dell’art. 11. indicano tra i requisiti di accesso alla RITA la prossimità (rispettivamente di 5 o 10 anni) alla maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, quale prevista al momento della presentazione dell’istanza sulla base delle disposizioni di legge, e relativa normativa attuativa, tempo per tempo vigenti. I requisiti per la rendita integrativa temporanea anticipata maturano, quindi, solamente con riferimento alla predetta tipologia di trattamento pensionistico, escludendo la possibilità che possa prendersi in considerazione, tra i requisiti per la RITA, la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati.

Considerato, inoltre, che sia il comma 4 sia il comma 4-bis prevedono che la RITA spetti ai "lavoratori" che abbiano cessato l’attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati per il periodo ivi stabilito - unitamente agli altri requisiti - la prestazione in questione spetta solo agli iscritti titolari di reddito di lavoro.

Le modalità di erogazione della rendita temporanea anticipata non sono invece cambiate rispetto alla normativa previgente: anche l’art. 11, comma 4, infatti prevede che la RITA consiste "nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto

In merito al montante destinabile alla RITA, si ritiene che spetti all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a tale titolo, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.

Le forme dovranno così consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale, seppur frazionato, in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni, si ritiene che rientri nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione.

Riguardo, poi, alla cadenza del frazionamento, si reputa rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti. In ogni caso, tenuto conto della funzione della RITA, volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati e come tale fruibile con cadenza ravvicinata, si ritiene che l’erogazione della rendita debba avere una periodicità non superiore ai tre mesi.

Nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA si ritiene opportuno che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continui ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Salvo diversa volontà dell’iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel comparto della forma pensionistica complementare più prudente che sarà individuato dalla forma pensionistica complementare. Nel Modulo di domanda per l’erogazione della RITA andrà quindi indicato il comparto cui affluisce, in assenza di diverse indicazioni, l’ammontare oggetto di frazionamento ed evidenziato che l’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari.

Tenendo presente quanto sopra, si ritiene che durante l’erogazione della RITA l’iscritto possa esercitare la facoltà di cambiare il comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato, secondo le modalità definite dalla forma pensionistica di appartenenza.

Qualora siano previsti costi da addebitare per l’erogazione della RITA, gli stessi dovranno essere chiaramente esplicitati nella documentazione del fondo. I relativi importi, da esprimersi in cifra fissa, dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.

Circa poi l’informativa da rendere agli iscritti in merito alle rate erogate, si ritiene opportuno che la stessa venga fornita su base annuale, mediante la Comunicazione periodica.

In particolare, occorre riportare nella Parte prima, Sezione 3 - Posizione individuale maturata (nel totale delle uscite), l’ammontare delle rate di rendita erogata e precisare che l’importo è dato dalla somma delle rate corrisposte al lordo degli eventuali costi amministrativi sostenuti per il pagamento di ogni singola rata.

Nelle informazioni di dettaglio relative alle operazioni effettuate nel corso dell’anno, è necessario indicare i pagamenti rateali effettuati, la data dell’operazione, il comparto interessato dalle uscite e le eventuali spese addebitate per l’erogazione della rata. Per i fondi pensione che valorizzano in quote, va evidenziato il valore della quota alla data della valorizzazione e il corrispondente numero di quote annullate.

Dovranno altresì essere fomite le informazioni sull’ammontare dell’imposta applicata, nonché indicato il numero delle rate residue e la periodicità delle stesse, precisando che il relativo importo dipende dai risultati di gestione del comparto in cui il residuo montante è confluito. Nella Comunicazione periodica va infine riportata la data dell’ultima rata di cui è prevista l’erogazione.

Si ricorda poi che la Comunicazione periodica relativa al 2017 dovrà contenere un richiamo alla nuova disciplina della "rendita integrativa temporanea anticipata" tra le informazioni relative alle novità legislative intervenute nel corso dell’anno.

In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 (e, per coloro ai quali ancora si applicano, dall’art. 10, commi 3-ter e 3-quater del Decreto lgs. 124/1993).

Essendo la RITA una prestazione di previdenza complementare, seppur anticipata e sottoposta a requisiti diversi rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano, per gli iscritti destinatari delle previsioni del Decreto lgs. 252/2005, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall’art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

Si ritiene, poi, che l’iscritto possa esercitare la facoltà di revocare l’erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite da ogni forma pensionistica.

Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua della posizione individuale - che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare - l’iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o rendita.

Restano altresì ferme le prerogative degli iscritti in tema di trasferimento della posizione individuale. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l’intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

Con riferimento alle prestazioni ordinarie, l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 11 prevede che, ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo, non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA. Per l’individuazione dell’importo massimo della prestazione erogabile in capitale, quindi, le forme pensionistiche prenderanno in considerazione la posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta.

Si segnala, poi, che i nuovi commi 4-ter e 4-quater dell’art. 11 definiscono il regime fiscale della RITA e il nuovo comma 4-quinquies dispone l’applicabilità delle nuove disposizioni in tema di RITA, introdotte dai commi da 4 a 4-quater, anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche loro destinate.

 

ALLEGATO

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

 

Art. 6 - Scelte di investimento

...

2. E’ inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

(Per i fondi che avessero già adeguato lo Statuto ai sensi della Circolare n. 5027/2017).

....

5. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell’aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

 

Art. 7 - Spese

1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

...

f) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi {punto eventuale).

[Riportare di seguito le singole voci di spesa i cui importi, da esprimere in cifra fissa, saranno indicati nella Nota informativa]

...

 

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.

...

4. [in eventuale alternativa all’attuale comma 4, laddove le fonti istitutive prevedano la possibilità di destinare anche una quota del TFR] E’ prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa.

E’ comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

...

 

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

...

3. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.

(rinumerare i commi successivi)

...

 

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

...

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

...

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi..

...

2. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

 

FONDI PENSIONE APERTI

 

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in n. ... comparti, come di seguito specificati:

AAA

[indicare la denominazione dei comparti; qualora la denominazione sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, essa deve risultare coerente con la politica stessa]

BBB

CCC

DDD. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR (precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali).

[Indicare il comparto più prudente destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell’iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l’erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). Precisare che l’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza].

...

 

Art. 8 Spese

1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

...

f) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi (punto eventuale).

[Riportare di seguito le singole voci di spesa i cui importi devono essere espressi in cifra fissa]

 

Art. 9 Contribuzione

...

3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. E comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

 

Art. 11 Prestazioni pensionistiche

...

4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.

(rinumerare i commi successivi)

...

 

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

....

2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

...

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

...

4. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. (Ovvero, in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali: In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente).

 

PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI

 

Art. 6 - Scelte di investimento

...

7. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione di posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nella linea di investimento più prudente individuata dalla compagnia e indicata nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell’aderente; questi può successivamente variare la linea nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

 

Art. 7 - Spese

...

2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

f) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi {punto eventuale).

[Riportare di seguito le singole voci di spesa i cui importi, da esprimere in cifra fissa, saranno indicati nella Nota informativa]

...

 

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

...

4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.

(rimunerare i commi successivi)

...

 

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

...

2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

...

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

...

4. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.