Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 maggio 2017, n. 12951

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Contenzioso tributario - Procedimento - Determinazione del reddito

Rilevato che

Con sentenza in data 28 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l'appello proposto da N.R. avverso la sentenza n. 9110/23/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro l'avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che il contribuente non aveva assolto al proprio onere contro probatorio degli indici di capacità contributiva desunti, quali presunzioni, a fondamento della maggior pretesa fiscale portata dall'atto impositivo impugnato, come peraltro accertato dal primo giudice alle cui argomentazioni meritali faceva rinvio.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

 

Considerato che

 

Con il secondo mezzo -ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 36, d.lgs. 546/1992, 132, cod. proc. civ., 118, disp. att., cod. proc. civ., poichè la CTR sul merito della causa ha motivato per relationem alla sentenza della CTP, ma senza effettuare una propria "autonoma valutazione".

Con il terzo motivo il ricorrente propone analoga censura per violazione di dette norme ordinarie e degli artt. 111, sesto comma, 24, Cost., poiché la CTR ha solo apparentemente motivato la propria decisione ricorrendo a espressioni di mero stile e ad affermazioni apodittiche/tautologiche.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.

Va anzitutto premesso e ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01); che «In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873).

Come denunciato, la sentenza impugnata può in effetti farsi rientrare nel paradigma della nullità per vizio motivazionale quale individuato nei suddetti principi di diritto.

Infatti soltanto apparentemente la CTR lombarda riscontra le deduzioni gravatorie e di merito del N., ma a ben vedere non esprime valutazioni puntuali e logicamente apprezzabili sulle medesime, trattandosi di mere affermazioni, nemmeno completamente comprensibili e comunque apodittiche/meramente assertive. Per tali ragioni non può peraltro nel caso in esame considerarsi validamente utilizzata la tecnica della motivazione per relationem.

Tanto più tale vizio motivazionale risulta evidente con riguardo alla valutazione delle difese del contribuente ed alla determinazione del "reddito finale" del medesimo per l'annualità fiscale de qua, che sono del tutto incomprensibili.

In ultima analisi deve osservarsi quindi che la CTR non ha risposto ai motivi di gravame come era sua obbligo, anche costituzionale, fare.

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione alla seconda e terza censura, assorbita la prima, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.