Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 maggio 2017, n. 12831

Tributi - Accertamento - Redditi d’impresa - Contenzioso tributario - Sindacato di legittimità - Conti correnti bancari

 

Rilevato che

 

Con sentenza in data 17 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l'appello proposto da La D. srl unipersonale avverso la sentenza n. 374/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA 2007. La CTR osservava in particolare che la pretesa fiscale era fondata sulla presunzione legale relativa di cui agli artt. 32, d.P.R. 600/1973 e 51, d.P.R. 633/1972, rispetto alla quale la società contribuente non aveva assolto il proprio onere contro probatorio, rilevando peraltro che il divieto di doppia presunzione vale per le presunzioni semplici, nel rapporto tra loro, e non nel rapporto tra una presunzione legale, quale quella in oggetto, ed una presunzione semplice.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

La ricorrente ha presentato memoria.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta omesso esame di fatti decisivi controversi, poiché la CTR non ha preso in esame, non avendolo peraltro fatto nemmeno il primo giudice, le questioni di fatto inerenti la stagionalità dell'attività d'impresa esercitata (gestione lido marino) e la relativa annualità di produzione reddituale, essendo essa decisiva al fine di vincere la presunzione legale fondante l'atto impositivo impugnato.

La censura è inammissibile.

Nel caso di specie si tratta di una "doppia conforme", in quanto i due giudici del merito hanno appunto uniformemente statuito circa la presuzione juris tantum degli artt. 32, d.P.R. 600/1973 e 51, d.P.R. 633/1972, anche con riguardo alle controdeduzioni/controprove allegate/prodotte dalla società verificata.

Ciò posto va anzitutto richiamato il principio di diritto che "Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Sez. 6-5, Ordinanza n. 7921 del 2011).

In secondo luogo, e conclusivamente sulla censura in esame, vi è poi da affermare che la stessa non è proponibile in virtù della preclusione processuale prevista dall'art. 348 ter, quinto e quarto comma, cod. proc. civ.

Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la società ricorrente si duole di violazione di plurime disposizioni legislative, articolando la censura in più profili.

La censura è complessivamente infondata.

Il primo vizio di legittimità della sentenza impugnata viene individuato nella omessa indicazione specifica e qualificazione giuridica della tipologia accertativa oggetto della controversia, sostenendosi che ciò sia necessario in quanto non sufficiente la base normativa data dall'art. 32, d.P.R. 600/1973.

A sostegno della propria tesi giuridica la ricorrente cita un precedente di questa Corte secondo il quale "In tema di accertamento delle imposte nei redditi, la presunzione "iuris tantum" stabilita nell'art. 32, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la quale i movimenti bancari effettuati su conti correnti bancari intestati al contribuente sono a lui imputabili, opera esclusivamente ai fini della determinazione del "quantum debeatur", e non anche ai fini dell'individuazione delle condizioni che legittimano l'accertamento, il quale deve trovare la sua giustificazione in altre norme (per i redditi d'impresa, l'art. 38 del medesimo d.P.R.). Ne consegue che se il soggetto accertato è una lavoratrice indipendente, non può esserle attribuita la qualità di lavoratore autonomo o di imprenditore sulla esclusiva base della disponibilità di conti correnti bancari senza dimostrare anche la legittimità dell'accertamento a suo carico" (Sez. 5, Sentenza n. 23852 del 11/11/2009, Rv. 610858 - 01).

Non è dubbio che tale arresto vada ribadito e tuttavia ben si attaglia anche alla decisione assunta dalla CTR siciliana nel caso che occupa.

A ben vedere infatti la tipologia accertativa in questione non può che essere quella di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973, disposizione rispetto alla quale l'art. 32, stesso d.P.R., ha evidente natura "strumentale" relativamente alla prova della pretesa fiscale/fissazione del dovuto.

In altri termini nel caso di specie è pacifico che, anche per la sua forma societaria, la società contribuente sia "impresa" nel senso tecnico giuridico, quindi titolare di redditi di impresa e perciò presupposti di imponibilità IRAP, IRES ed IVA; che quindi la rettifica de qua debba essere qualificata come accertamento "analitico-induttivo" ovvero "analitico con presunzioni", rispetto al quale l'indagine bancaria ed i suoi effetti non sono nient'altro che uno strumento proceduralizzato/tipicizzato di verifica fiscale, utilizzabile appunto ai fini della particolare metodologia accertativa de qua.

Quanto al secondo ed al terzo profilo, che possono trattarsi congiuntamente per la loro interconnessione logico-giuridica, inerenti l'utilizzo delle presunzioni e la valutazione delle controprove offerte dalla società contribuente, vi è da rilevare che trattasi di questioni di merito sulle quali la CTR ha esaurientemente risposto, con valutazioni che dunque non sono ulteriormente sindacabili in questa sede.

Va infatti ribadito che "In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando e necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione" (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).

In ordine alle questioni poste con questa parte del secondo motivo, il giudice di appello ha invero rilevato che la scrittura che per la ricorrente documenta la provenienza del denaro affluito sul conto societario (mutuo da parente) non può ritenersi sufficiente in assenza di una prova stringente circa l'attuazione concreta del contratto; ha poi anche correttamente osservato che non può applicarsi nel caso di specie il divieto della "doppia presunzione", essendo quella derivante dagli artt. 32, d.P.R. 600/1973, 51, d.P.R. 633/1972 di natura legale (in questo senso, vedi Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 24/07/2013, Rv. 628824 - 01).

In virtù delle considerazioni che precedono il terzo motivo, peraltro del tutto generico e dichiaratamente strumentale ai primi due, deve ritenersi assorbito.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.