Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 giugno 2016, n. 12052

Tributi - Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale - Nullità dell'iscrizione ipotecaria

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di F.B. della comunicazione di iscrizione ipotecaria su cespite immobiliare a tutela di crediti erariali, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente ed a riforma della decisione di primo grado, annullava l’iscrizione ipotecaria perché non preceduta dall’intimazione al pagamento.

Avverso la sentenza propone ricorso, su unico motivo, Equitalia Sud s.p.a.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate alle parti, la ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 50, co 2, d.p.r. n. 602/1973 laddove la C.T.R. aveva ritenuto necessaria, ai fini della legittimità dell’iscrizione ipotecaria, la previa intimazione ad adempiere..

In materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n.19667/2014, (ribadita, in considerazione, della specificità della materia da SS.UU. n. 24823/15) hanno enunciato i due seguenti principi di diritto:

a) l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.pr. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.p.r. n. 602 cit. la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.

b) In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

Alla stregua di tali principi la censura è infondata. Se, infatti, il richiamo del Giudice di appello alla disposizione di cui all'articolo 50, secondo comma, d.p.r. 602/73 secondo comma, d.p.r. n. 602/73 è erroneo, giacche, alla stregua del principio sopra trascritto sub a), tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che l’originario ricorso si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub a).

In proposito è, ormai, consolidato l'orientamento (v. di recente Cass. n. 6072/15; n. 8447/15; n. 9926/15; n. 11505/2015; n. 15509/15) secondo cui le Sezioni Unite abbiano implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata istaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (nella medesima prospettiva, si vedano i precedenti con cui questa Corte ha affermato che il giudice che dichiari la decadenza dal potere impositivo in forza di una norma diversa rispetto a quella invocata dal contribuente "non rileva d'ufficio un'eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione, sulla base di circostanze di fatto acquisite agli atti" (sentt. nn. 25077/14, 25402/14 e 2943/10, quest'ultima in relazione ad una controversia in cui la parte aveva eccepito la prescrizione ed il giudice aveva fatto applicazione di una causa di decadenza).

Il dispositivo della sentenza impugnata, previa correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. nei sensi sopra esposti, appare, pertanto, corretto, con conseguente rigetto del ricorso.

Non vi è pronuncia sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.